CHIARIMENTI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL CIR (CODICE IDENTIFICATIVO DI RICONOSCIMENTO O REGIONALE) E CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE) PER STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE E PER LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE
Si portano a conoscenza degli operatori di strutture ricettive e di locazioni brevi e turistiche le seguenti indicazioni.
1. Procedura di assegnazione del CIN – Codice Identificativo Nazionale, di cui all’art. 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191
Con l’avvio di una struttura ricettiva o di una locazione breve (entro 30 giorni) in piattaforma Ross 1000 è possibile il rilascio del codice identificativo di riconoscimento regionale (CIR), necessario per il successivo ottenimento del CIN nazionale, attribuibile quest’ultimo mediante accesso diretto dell’operatore sulla banca dati delle strutture ricettive (BDSR) presso il sito del Ministero del Turismo al seguente indirizzo, ove è possibile trovare soluzioni a quesiti e problematiche di natura applicativa e procedurale:
https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/
La normativa regionale attualmente vigente in materia di locazioni turistiche, che contempla unicamente la fattispecie delle locazioni brevi (entro 30 giorni) ai fini del rilascio del CIR, é in fase di revisione ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di carattere nazionale, ivi compresa la predisposizione della nuova modulistica utilizzabile dai soggetti locatori sia per la gestione degli immobili a carattere non imprenditoriale (Comunicazione) sia a carattere imprenditoriale (SCIA) e che riguarderà anche le locazioni per finalità turistiche superiori ai 30 giorni.
La legge n. 191/2023 prevede all’articolo 13-ter, comma 15 i termini, ovvero entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, (entro il 2 novembre 2024) entro i quali i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari destinate a locazione breve e a finalità turistiche sono tenuti agli adempimenti richiesti in materia di CIN accedono nell’apposita banca dati nazionale per le strutture ricettive (BDSR) integrando i dati eventualmente mancanti per l’ottenimento del codice identificativo della struttura ricettiva o dell’immobile dato in locazione breve o turistica.
Tuttavia, con riferimento proprio alla procedura relativa all’attribuzione del CIN, tali adempimenti e le conseguenti sanzioni amministrative sono stati prorogati al 1 gennaio 2025 in considerazione della preliminare finalità della BDSR, volta ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, nonché il contrasto a forme irregolari di ospitalità oltre alla sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci. In ogni caso, é fatta salva la possibilità di trasmissione da parte dell’utente della relativa istanza per l’avvio della locazione breve o turistica sul sistema informatizzato regionale.
2. Esposizione del CIN
Allo stato attuale non esiste alcun modello grafico di “targa” da poter esporre all’esterno dell’immobile dato in locazione breve o turistica e della struttura ricettiva per la pubblicizzazione del CIN. Pertanto, occorre fare riferimento ad eventuali regolamenti condominiali o dell’ente locale territorialmente competente o, in mancanza, alla libera scelta dell’operatore turistico, nel rispetto comunque di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Per quanto riguarda il doppio inserimento, CIR e CIN come messaggio pubblicitario, gli stessi andrebbero segnalati entrambi; tuttavia, in considerazione proprio della prossima revisione normativa regionale di riferimento, unicamente il CIN sarà assoggettato all'esibizione anche all’esterno dell'edificio in cui è collocata la struttura o l’immobile destinato a locazione breve o turistica.