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Sono "Aree sciabili e di sviluppo montano” tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento
Le “Aree sciabili e di sviluppo montano” sono definite all’art. 4 comma 1, della L.R. 2/2009, come tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle Aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.
All'interno delle Aree sciabili di cui al comma 1, per “Aree sciabili attrezzate” si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le Aree sulle quali sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.
Le Aree sciabili vengono individuate dai Comuni, sentiti i gestori, e proposte alla Regione Piemonte, che le valuta, mediante un apposito Gruppo Tecnico regionale, sotto i profili:
- della sostenibilità e salvaguardia ambientale;
- della tutela idrogeologica;
- della compatibilità urbanistica;
- della tutela paesaggistica;
- delle problematiche nivologiche e valanghive.
La Giunta regionale, preso atto della valutazione del Gruppo Tecnico, approva le Aree sciabili individuate dai Comuni entro 150 giorni dalla trasmissione della Deliberazione Comunale.
All’interno delle Aree sciabili si evidenziano:
- le Aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino (ASa);
- le Aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse (ASpa);
- le nuove Aree sciabili e di sviluppo montano (ASn);
- le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato (Ab);
- le variazioni delle Aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
- le Aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative (AE).
Ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 2/2009, i Comuni, contestualmente alla deliberazione di individuazione dell’area sciabile, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC).
Nelle Aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:
- la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
- limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
- nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività legate alla pratica degli sport invernali sulla neve ed in generale legate agli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo;
- la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.
L'avvenuta individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità.
La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio.
Le Piste da sci contenute all’interno delle Aree sciabili individuate sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori con lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull’agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
Con deliberazione della Giunta Regionale n 21 - 454 del 2 dicembre 2024, sono stati approvati gli Indirizzi ai Comuni piemontesi per l’individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”.
Allegati
- Indirizzi ai Comuni piemontesi per l’individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano - All.1 - Dgr 21 - 454 del 2 dicembre 2024
- File pdf - 174.13 KB
- Approvazione Indirizzi ai Comuni piemontesi - DGR 21 - 454 del 2 dicembre 2024
- File pdf - 162.42 KB
- Aree sciabili per Provincia
- File pdf - 7.33 KB
- Aree sciabili per Comune
- File pdf - 8.25 KB
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- Antonio PEZZUTO