Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - FAQ

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

DOMANDA

Con riferimento al comma 1 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico, stiamo procedendo alla presentazione della domanda di finanziamento e ad adempiere al versamento dell’imposta di bollo. A tal fine abbiamo la necessità di conoscere il costo dell’imposta di bollo e le modalità per assolvere all’adempimento.

RISPOSTA

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. La ricevuta del versamento dell’imposta di bollo deve essere caricata nella Sezione “Ulteriore documentazione” specificandone la causale.

Sì, la scansione deve essere caricata nella Sezione “Ulteriore documentazione”.

La mancata allegazione della marca da bollo non costituisce motivo di esclusione.

Circa la localizzazione del bene nel “centro abitato” secondo la perimetrazione ISTAT (art. 2 c. 2 dell’avviso), si rinvia alla FAQ “dove è possibile verificare se un nucleo di edifici è classificato centro abitato secondo l’Istat”.

Inoltre, ove la perimetrazione ISTAT non sia rispondente alla realtà dei luoghi, la fattispecie di centro abitato è rinvenibile sulla base delle più specifiche disposizioni normative regionali in materia così come declinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

In particolare è possibile considerare la perimetrazione dei centri e nuclei abitati che i Comuni sono tenuti a definire ai sensi dell’articolo 12 comma 2 n.5 bis della L.R. 56/77, considerando pertanto ammissibili le proposte collocate all’esterno dei “centri abitati” e quindi , ove il caso , passibili di finanziamento quelle site nella differente casistica dei “nuclei abitati”.

Tale situazione è efficace solo se approvata dal Consiglio Comunale con l’apposita deliberazione. La stessa è di norma reperibile sul sito comunale e comunque in disponibilità dell’ ente territorialmente competente.

Qualora il Comune non abbia provveduto a operare la distinzione descritta (centri e nuclei abitati) ovvero ne risulti ancora sprovvisto, possono comunque costituire un valido riferimento le perimetrazioni delle zone normative contenute all’interno dello strumento urbanistico vigente che i Comuni sono tenuti a definire e pubblicare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale zonizzazione, distinta per destinazioni d’uso omogenee prevalenti, costituisce inoltre il riferimento urbanistico univoco per il requisito inerente il “carattere rurale” dell’ubicazione del sito, in coerenza con le altre FAQ già presenti sul sito (cfr.”Un nucleo con caratteristiche architettoniche tipicamente rurali è inserito in una zonizzazione non coerente (residenziale o industriale) pur avendo all'intorno terreni liberi e appunto tipologia rurale; è possibile accedere al bando? “)

L’art. 2, c. 2, rimanda alla definizione “centri abitati” dell’ISTAT riportata alla p. 6 dell’Avviso. Tale definizione si trova nel seguente documento: “Descrizione dei dati e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011" (Versione del 05/05/2015, p. 23). La perimetrazione è consultabile da pc o cellulare al seguente link al GIS ufficiale di ISTAT: https://gisportal.istat.it/IstatViewer/. Per procedere alla consultazione all’interno del link è necessario individuare nella mappa la localizzazione del bene attraverso l’inserimento dell’indirizzo in alto a sinistra o zoomando sulla mappa. Per vedere meglio l’ubicazione del bene, visualizzare la foto aerea generale, cliccando in alto a destra sull’icona con i quattro quadrati (“Galleria mappe di base”) e, nella seconda casella che compare, cliccando su “Immagini”. Per vedere la perimetrazione del centro abitato, cliccare in alto a destra sull’icona con il foglio e il simbolo “+”. A questo punto si apre una casella: cliccare su “GalleryLayer”. Quando compare il menù a tendina, cliccare su “Webcensus2011”. Nella mappa saranno visualizzati i perimetri delineati con i colori rosso, giallo e verde. Se si entra nell’ “elenco layer” (icona al centro in alto a destra, che contiene le legende), si può cliccare su “località” e vedere la legenda dei perimetri contenuti in mappa, compreso quello relativo ai “centri abitati” (giallo).

Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.
Non è finanziabile la realizzazione ex novo di muretti a secco non già preesistenti. Sono sempre ammissibili i rifacimenti e recuperi di muretti a secco di pertinenza di altri beni oggetto di intervento.

Si, alle condizioni stabilite dal bando.

Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola. Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

L’Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…

Possono presentare domanda solamente le persone fisiche e i soggetti privati profit e non profit, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 dell’Avviso pubblico. Pertanto, non è ammissibile la domanda presentata da un soggetto pubblico in qualità di ente proprietario. Al più, ai sensi dell’art. 4, c.3 del bando sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario. Sarà dunque il soggetto privato obbligato alla gestione del bene a presentare domanda.

Non emergono motivi ostativi da bando se non art. 4 c. 3, secondo cui deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.

Il collegamento a “circuiti e reti integrati del territorio”, in particolare nel contesto di “paesaggi con riconoscimento Unesco” (è il caso del Mab Monviso) è principio enunciato nella milestone M1C3-13 riportata a p. 3 dell’Avviso. L’art. 10, punto C, lett.c, in ragione della “Qualità del progetto” riporta quanto segue: “Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale”.

Occorre compilare il QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL’INTERVENTO facendo riferimento obbligatoriamente - al fine di assicurare la congruità dell’intervento e delle spese previste - al prezzario regionale delle opere pubbliche sia per la redazione del piano dei costi sia come limite massimo di ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione, contenuto nell’allegato C alla domanda “RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO CONTENENTE GLI ELEMENTI UTILI PER LA RELATIVA VALUTAZIONE DI MERITO, IL QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE), IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA.”

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda e, come stabilito all’art.8, la domanda di finanziamento e tutti i documenti e le dichiarazioni necessari, devono essere firmati digitalmente dal Soggetto Proponente (Legale Rappresentante solo nel caso di persona giuridica) a pena di esclusione.

Quanto indicato dal Bando è valido anche per gli Enti Ecclesiastici.

Per quanto attiene alle modalità di accesso alla piattaforma per l’inserimento della domanda di finanziamento e relativi allegati, si demanda alle indicazioni contenute nella Guida per l’utilizzo del Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali a cura della Cassa Depositi e Prestiti, negli allegati dell’avviso (portale_fondo_architettura_paesaggi_rurali_guida.pdf).

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda e, come stabilito all’art.8, la domanda di finanziamento e tutti i documenti e le dichiarazioni necessari, devono essere firmati digitalmente dal Soggetto Proponente (Legale Rappresentante solo nel caso di persona giuridica) a pena di esclusione.

Quanto indicato dal Bando è valido anche per gli Enti Ecclesiastici.

Per quanto attiene alle modalità di accesso alla piattaforma per l’inserimento della domanda di finanziamento e relativi allegati, si demanda alle indicazioni contenute nella Guida per l’utilizzo del Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali a cura della Cassa Depositi e Prestiti, negli allegati dell’avviso (portale_fondo_architettura_paesaggi_rurali_guida.pdf).

DOMANDA

In merito alla voce "elementi della cultura, religiosità, tradizione locale", quali sono le caratteristiche che permettono ad un bene di rientrare nella selezione, in particolare rispetto alla definizione di centro abitato? Per avere un’idea più chiara in merito, vi chiederei rispetto a questi due esempi: una chiesa, posta in area boschiva, oggetto di devozione da parte della comunità rurale locale rientra nella definizione di edificio rurale? Un Santuario, oggetto di devozione legata all'attività agricola, posta nelle vicinanze di cinque case, senza servizi e/o piazze, lontano dal centro abitato (due chilometri) in area agricola e boschiva, può rientrare nella definizione di edificio rurale?

RISPOSTA

Tra le tipologie di architettura rurale oggetto di intervento rientrano, tra l’altro, edifici e insediamenti storici che rappresentano elementi della cultura, religiosità, tradizione locale quali manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc. L’art. 2, c.2 del bando esclude tuttavia le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, da intendersi, ai sensi del bando, quali aggregati di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzati dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso (vedere risposta precedente faq ISTAT). Pare dunque ammissibile sia l’intervento concernente una chiesa in area boschiva, sia l’intervento concernente il Santuario oggetto di devozione legata all'attività agricola, posta nelle vicinanze di cinque case, senza servizi e/o piazze, lontano dal centro abitato (due chilometri) in area agricola e boschiva.

Ai sensi dell’art 5 c. 5 del bando i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali riconducibili, tra l’altro, all’allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. L’intervento destinato alla realizzazione di affittacamere risulta pertanto inammissibile.

No, l’Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

DOMANDA

Ho acquistato una casa in montagna nel maggio del 2021. Il requisito della titolarità antecedente al 31.12.2020 è inderogabile? Oppure posso comunque partecipare al bando ed essere eventualmente ammesso, nel caso, ad esempio, le richieste fossero minori rispetto alle risorse della dotazione finanziaria?

RISPOSTA

No, tale requisito viene richiesto a pena di esclusione. Pertanto, chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

Nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti il richiedente dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 4 c. 9 lett. K) del bando che è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto proponente.

DOMANDA

Da una lettura del bando si rileva che il requisito del fabbricato sia che deve avere più di 70 anni ed è censito/classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale, tuttavia non mi è chiaro se un cascinale presente in zona agricola di PRGC che non presenta una puntuale individuazione oppure un cascinale inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali sia un requisito sufficiente alla presentazione della domanda, in assenza di vincoli di natura paesaggistica.

RISPOSTA

L'art. 4, c.9, lett. B) del bando dispone che il Soggetto dichiara che “il bene oggetto dell’intervento (…) ha più di 70 anni ed è censito o classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale”. Ne discende che il fabbricato inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali può intendersi sufficiente ai fini di cui sopra pur in assenza di vincoli di natura paesaggistica. Quanto al “Censiti/classificati” ove le tipologie ricorrenti non siano già classificate nel Piano Paesaggistico Regionale occorrerebbe fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.

DOMANDA

Affittuari dal 2016 con regolare contratto di comodato d'uso registrato, oggi proprietari da marzo 2022 con atto d'acquisto di un fabbricato rurale storico ad uso agricolo che oggi vorremmo ristrutturare. Siamo idonei a partecipare o la piena proprietà doveva essere antecedente al 31.12.2020?

RISPOSTA

Poiché il contratto di comodato d’uso registrato risale all’anno 2016, la risposta è sì, in quanto l’art. 4, c. 4 del bando prescrive che i soggetti dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020.
In tal caso il richiedente dovrà inoltre produrre una dichiarazione di intervenuto mutamento del titolo possessorio con relativa documentazione.

Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di  conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale. Inoltre, i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali. L’intervento prefigurato, in sé considerato, non è riferibile ad un’opera “materiale” ai sensi dell’art. 5, c. 1 e 5 del bando, ma solamente alla sua progettazione per mezzo di modellazione informativa, pertanto non è ammissibile.

DOMANDA

Il Soggetto Pubblico rimane incaricato dell’iter procedurale in tutta la fase di realizzazione dell’intervento fino alla conclusione amministrativa e contabile? Quando è necessario stipulare la dichiarazione di godimento di almeno 5 anni del soggetto privato o del terzo settore che ne eserciterà la gestione (anche per la pubblica fruizione)?

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta formulata nella precedente faq sopra riportata, in cui si precisa che non è ammissibile la domanda presentata da un soggetto pubblico in qualità di ente proprietario.
L’art. 4 c. 3 riporta: “Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario".
Allo stesso articolo, il c. 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziaria, pari ad almeno 5 anni”.

Nel quadro economico (format domanda sezione D) va indicato il costo TOTALE dell'intervento ripartito nelle spese Ammissibili e quindi finanziabili dall'avviso Pubblico e quelle non ammissibili, ma che concorrono al costo totale e sono sostenute dal beneficiario o da terzi.

L’art. 1, c. 5 riporta: “Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici […] potranno interessare immobili, appartenenti al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio”. Il bene inserito in area di vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.lgs 42/2004 potrà pertanto essere ammesso al bando se saranno rispettate le indicazioni dell’articolo riportato.In tal caso, sarà considerato sulla base di quanto indicato all’art. 10 “B. Localizzazione geografica in aree di pregio ambientale e paesaggistici”, lett. a. Per l’immobile in questione occorrerà dunque compilare le specifiche voci dell’allegato “C”, fornendo le indicazioni richieste circa il vincolo paesaggistico.

DOMANDA

Il bene oggetto dell’intervento è composto da tre corpi di fabbrica attigui tra loro e identificati da tre numeri mappali. Il progetto avrà omogeneità di intervento in termini di funzionalità e approccio progettuale. Considerato che ogni soggetto può presentare domanda di contributo su di un solo
bene, la situazione sopra descritta è ammessa a finanziamento?

RISPOSTA

Sì, se l’intervento si riferisce ad un unico ed omogeneo progetto riguardante i tre corpi di fabbrica attigui e pertinenti a quanto indicato all’art. 2, c. 1, lett. a) e b).

La griglia di valutazione contenuta nell’avviso prevede due parametri elencati rispettivamente ai punti B.a e B.b. La valutazione della Commissione è effettuata sulla base del possesso del requisito indicato ai punti B.a e B.b.

Si, può presentare domanda come persona fisica.

Non è necessario disporre preventivamente di permesso di costruire o di un parere della Sovrintendenza al momento della domanda.

Tuttavia, il bando prevede l’obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

No, il bando è rivolto a privati. Si rimanda all’art. 4 c. 3 del bando.

L’art. 1, c. 9 definisce progetto d’ambito “progetti d’ambito presentati unitariamente che aggregano più di una domanda, presentata da almeno tre distinti proprietari, possessori o detentori a vario titolo, che intervengano su aree contermini allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica”. L’art. 3, c. 4 precisa: “In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d’ambito, le domande dovranno essere presentate singolarmente dai distinti proprietari, possessori o detentori a vario titolo [...]”. In caso di progetto d’ambito, le domande dovranno essere corredate dell’allegato F) “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che concorre a un progetto d’ambito (art. 8, c. 6, lett. f)”.

Il termine di cui al bando è perentorio ed è fissato come termine ultimo il 15 giugno ore 16.59. I livelli di progettazione dell’intervento indicati nell’avviso sono i) studio di fattibilità e QTE, ii) progettazione definitiva, ii) progettazione esecutiva, iii) progettazione esecutiva accompagnata da tutti i pareri e le autorizzazioni di legge.

Nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti il richiedente dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 4 c. 9 lett. K) del bando che è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto proponente. La dichiarazione è contenuta nel format di domanda al punto G “DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE” lettera k).

I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, con obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

Si rimanda all’Art 1 comma 7 del Bando che sottolinea come gli interventi potranno essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

DOMANDE

• È possibile presentare due candidature per il medesimo soggetto?

• Come sono considerati i beni catastalmente differenti ma componenti un unico nucleo abitato?

• L’intervento può riguardare contemporaneamente il recupero del patrimonio rurale e l’ambito circostante come i piazzale/punto di veduta realizzato da muretti a secco a circa 50 metri dalle baite ma in altra particella catastale?

• Nel caso di un sistema di cappelle (percorso devozionale) collocate sullo stesso terreno, vengono considerate come unico bene o più beni?

• Nel caso di un complesso rurale e ambientale che è costituito da una cascina e da una cappella religiosa situati tra i vigneti (accatastati in modo separato) la domanda di finanziamento può riguardare entrambi gli immobili, facendo parte di un complesso ambientale unico?

• L'attività che ci sembra essere congrua con il bando si svolgerà appunto al pian terreno. (il resto dell'abitazione resterà destinazione residenziale con dimora della famiglia). Si può presentare il progetto e mettere a budget solo i costi per rimodernare la stanza che sarà sede del circolo e il bagno ad essa annessa, con una quota anche dei pannelli e caldaia per il riscaldamento? O si possono mettere a budget anche il rifacimento del fienile e stalla? Immagino che la ristrutturazione della parte abitativa privata sia esclusa?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art 8 comma 4 si può presentare una sola domanda da parte di un soggetto proponente e per un solo bene oggetto d’intervento. L’Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro. Tuttavia, in una stessa domanda possono essere previsti interventi su più beni purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di cappelle con antistante edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc. Non saranno ammissibili interventi che esulano dall’ambito del presente bando (es. ristrutturazione di parte abitativa privata non soggetta a pubblica fruizione).

Le tipologie di intervento ammissibili sono elencate all’art. 2, c. 1, lett. a, b, c, “Tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento”. L’art. 5 riporta gli “Interventi finanziabili”.

Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c. 1. lett. a, b, c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando.

Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola. Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. L’Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…

L’art. 2, c. 1, lett. b, strutture e/o opere rurali, contempla terrazzamenti e muretti a secco in quanto “manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza”. Circa i terrazzamenti, si rinvia a quanto indicato all’art. 1, c. 9 “[…] progetti localizzati in ambiti individuati nella Tavola P4: “Componenti paesaggistiche” del Piano paesaggistico regionale ai sensi […] dell’art. 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” delle Norme di attuazione del Ppr”. Tra tali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, l’art. 32, alla lettera c, indica: “i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti […]”.

DOMANDA

Un nucleo con caratteristiche architettoniche tipicamente rurali è inserito in una zonizzazione non coerente (residenziale o industriale) pur avendo all'intorno terreni liberi e appunto tipologia rurale; è possibile accedere al bando o la destinazione di PRG agricola è condizione indispensabile?

RISPOSTA

L’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.
L’avviso esclude beni che alla data attuale siano all’interno dei centri abitati e non siano ubicati in aree rurali. Analogamente esclude il bene e il terreno agricolo su cui ricade che se si trovano in zona produttiva, circondati da impianti produttivi e stabilimenti che abbiano del tutto compromesso le caratteristiche originarie del paesaggio cui il bene stesso da riferimento.

Sono ammissibili al bando in oggetto le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, ovvero gli edifici e insediamenti storici che rappresentino testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.

Pertanto, qualora venga fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili,..) e purchè l’immobile abbia più di 70 anni il bene, seppure non accatastato al NCEU, ne potrà essere valutata l’ammissibilità al bando. In tal caso, al contempo, il bene per il quale si propone l’intervento, esso dovrà venire correttamente accatastato una volta concluso l’intervento finanziato.

Come ulteriore precisazione, l’Art. 1, comma 5 chiarisce che “gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica”.

Le tipologie esclusive ammissibili di opere finanziabili sono quelle riportate dall’art. 5 c. 5 dell’Avviso.

L’art. 8, c. 6, lett. e, prevede che, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto proponente deve allegare, tra l’altro e a pena di esclusione, il Layout dei lavori da realizzare. Tale documento deve illustrare analiticamente sia le parti del bene oggetto di intervento che quelle non oggetto di intervento, elaborati grafici dello stato di fatto dei luoghi, elaborati grafici di progetto coerenti con il livello di progettazione dichiarato nella domanda (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo) quali piante, prospetti e sezioni quotate con indicazioni di strutture, materiali, colori, tecniche costruttive, eventuali piante di demolizioni-ricostruzioni ed immagini foto realistiche dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto. Nella relazione descrittiva è consigliato di dettagliare l’intervento da realizzare inserendo un puntuale elenco degli interventi da effettuare.

Il format di domanda prevede come titolo di disponibilità la proprietà, comproprietà, locazione, comodato, usufrutto, altro titolo (convenzione, protocollo di intesa ecc.). Si rimanda all’art. 4 per l’approfondimento della domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori dei beni.

Sia per la redazione del piano dei costi sia come limite massimo di ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione il Beneficiario dovrà fare riferimento, al fine di assicurare la congruità dell’intervento e delle spese previste, al prezziario regionale delle opere pubbliche (art. 5 c.6).

Il soggetto proponente resta comunque tenuto a presentare richieste di autorizzazione ed è sempre consigliabile avere un adeguato livello di progettazione per facilitare il compito di valutazione nel merito dei lavori da parte della commissione.

Si demanda all’art. 4 dell’Avviso in merito agli impegni assunti dal soggetto beneficiario.

L’art. 4, comma 8, precisa che le proposte di intervento potranno riguardare beni situati esclusivamente sull’intero territorio della Regione Piemonte da idoneo soggetto.

Si rinvia a quanto indicato all’art. 15 dell’Avviso “Modifiche/variazioni progetto”.

La realizzazione di una cucina deve essere connessa alle attività didattiche e ai servizi attivati a beneficio della fruizione pubblica indicati all’art.1, cc. 1 e 7.

DOMANDA

Il comune di X è proprietario del campanile della Chiesa di .., mentre l'uso di Chiesa e Campanile è della Parrocchia. Entrambi sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'ufficio tecnico del Comune, in considerazione dello stato in cui versa il Campanile, ha provveduto ad incaricare uno studio tecnico affinché procedesse all'istruttoria del progetto definitivo. Il progetto, completato dal Professionista incaricato, risulta agli atti dell'Amministrazione Comunale. Può la Parrocchia chiedere un contributo a valere sul progetto in oggetto, realizzato a spese del Comune, per un bene di proprietà del Comune ed utilizzato dalla Parrocchia? Risulta necessario provare l'utilizzo da parte della Parrocchia con documentazione da allegare alla richiesta di contributo?

RISPOSTA

L’art. 4 c- 3 del bando dispone che sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario. In tal caso, (Art. 4 c. 9 lettera l) il Soggetto dovrà dichiarare che il titolo di godimento è di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, che verranno mantenuti i vincoli di destinazione per analoga durata e che il sostegno finanziario di cui alla presente domanda non copre costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal dichiarante con l’Ente pubblico.

L’art. 2, c. 2, precisa “Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come stabiliti da ISTAT e riportato nelle Definizioni”. Pertanto, i beni situati nel centro abitato sono espressamente esclusi dal presente bando (si rimanda alle precedenti faq di analogo argomento).

DOMANDA

Il Comune di X ha intenzione di partecipare al bando presentando un Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Chiesa di …. In data 07.07.2011 la Parrocchia XX, con approvazione della Curia diocesana di Y, concede un comodato d’uso, con decorrenza immediata, al Comune di X. La durata del comodato gratuito è stabilita in anni 20 (venti) quindi fino al 30.6.2031. Sulla base di quanto sopra esposto, e ai requisiti richiesti, si chiede, se il Comune può partecipare a tale bando.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 4, c.1, possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Pertanto, l’ente pubblico non potrà fare domanda in qualità di ente detentore del bene. Tuttavia, rimane la possibilità di presentare domanda da parte delle persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari del bene in questione.

Per «fruizione» si intende il godimento dei beni culturali da parte della collettività di Istituti e luoghi della cultura di appartenenza privata. Se sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Pertanto, in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, anche la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. Per i contenuti della relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando.

L’art. 1, c. 7 stabilisce che: “I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata[...]. In tale quadro, lo stesso c. 7 indica: “Gli interventi potranno essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

L’ art. 2, c. 2, precisa: “Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come definiti da ISTAT e riportato nelle Definizioni” (si rimanda alle precedenti faq di analogo argomento).

L’art. 1 comma 5 riporta: “ Gli interventi per tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, […] , potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, […]”. Il comma 6 stabilisce : “I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali riconducibili alle categorie individuate dagli strumenti regionali di pianificazione territoriale-paesaggistica e/o dagli strumenti urbanistici comunali”.

DOMANDA

Se l’immobile è situato in un centro abitato di un piccolo Comune, nello specifico trattasi di mulino/stalla/fontana è possibile inserire in domanda la ristrutturazione tutto l’immobile? Nel caso vi fosse anche la parte abitativa può essere richiesta anche quella a contributo?

RISPOSTA

Art. 2 comma 2 Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come definiti da ISTAT e riportato nelle Definizioni.

DOMANDA

Il progetto candidato può prevedere interventi su due edifici rurali disgiunti, ma afferenti allo stesso bene tutelato (borgo)? I due edifici ricadono in particelle catastali diverse ma nello stesso foglio. Nello specifico trattasi di Mulino e forno che storicamente sono evidentemente connessi dal processo produttivo.

RISPOSTA

Art. 4 comma 7 Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.

DOMANDA

Si richiede relativamente alle disposizioni del bando, nel caso in cui la proprietà sia stata oggetto di trasferimento tra parenti (es. nonno che ha ceduto il bene al nipote) nel 2021 e di fatto la disponibilità del bene sia rimasta sempre “in famiglia”, ciò esclude la possibilità di partecipare?

RISPOSTA

Art. 4 comma 9 lettera a) stabilisce che il soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità: “di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata".

Si rinvia a quanto richiesto dall’art. 8 comma 6 e ai relativi allegati vincolanti.

DOMANDA

Per indicare nel portale la "tipologia di intervento" (scelta a tendina), se il medesimo progetto prevede sia lavori di risanamento/recupero delle strutture, sia di allestimento spazi da destinare a cultura, ricettività, turismo, va scelta la categoria prevalente in base al costo maggiore tra le due?

RISPOSTA

Non è consentita la doppia selezione.

L’art. 2, c. 1, lett. b, strutture e/o opere rurali, contempla terrazzamenti e muretti a secco in quanto “manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza”. Circa i terrazzamenti, si rinvia a quanto indicato all’art. 1, c. 9 “[…] progetti localizzati in ambiti individuati nella Tavola P4: “Componenti paesaggistiche” del Piano paesaggistico regionale ai sensi […] dell’art. 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” delle Norme di attuazione del Ppr”. Tra tali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, l’art. 32, alla lettera c, indica: “i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti […]”.

DOMANDA

Per realizzare un primo lotto che comprende il restauro di 4 cappelle, di cui tre di proprietà comunale ed una di proprietà ecclesiastica, si chiede di sapere se il Comune può stipulare un comodato con la Parrocchia la quale intenderebbe essere soggetto proponente della domanda di finanziamento sull’intervento in parola.

RISPOSTA

Si richiama l’art. 1 comma 4 che stabilisce: “Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno della presente misura non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico”.

Inoltre all’art. 4 comma 9 lettera a) si precisa che è necessario: “essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata.

L’art. 4 comma 9 lettera a) si precisa che è necessario: “essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata.

Il combinato disposto degli Art. 1 comma 5 e Art 3 comma 2 ribadisce che la dichiarazione di interesse culturale corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 sia già intervenuta all’atto della presentazione della domanda di finanziamento. Si rinvia a quanto richiesto nell’Allegato g) dell’Avviso.

Le tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento sono indicate all’art. 2, c.1 lettere a, b, c.

Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c. 1. lett. a, b, c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando. Circa i muretti a secco, si rimanda a faq precedente.

Le attività hanno come riferimento i concetti espressi all’art. 1, c. 1: “L’intervento […] favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria”. In tal caso, il contenuto didattico e culturale è compreso nella definizione riportata al c. 7 “[…] Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

Circa l’attività pubblica (ivi compresi contenuti e profilo culturale di tali attività), in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. (allegato I). Quanto ai contenuti della suddetta Relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando. Si rimanda, inoltre, a quanto indicato all’articolo 1, commi 1 e 7.

L’art.1 c. 9 del bando specifica che, ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità, tra l’altro, ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS e ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art. 4). Si rimanda alle modalità di valutazione delle domande di cui all’art. 10 del bando.

Si rinvia all’art. 13 dell’Avviso ed all’allegato c) dell’Avviso, paragrafo “Erogazione sostegno finanziario”.

Si richiama l’art.1 comma 7: “Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

Si richiama l’art.1 comma 7: “Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

Si richiama l’art. 1 c. 1: “L’ intervento […] restituisce alla collettività e in molti casi all’uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria”, e l’art. 1 c. 7 ““Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

Circa il nesso tra “fruizione del bene a disposizione del pubblico” si rinvia a Faq precedenti.

Circa le tipologie oggetto di intervento si rimanda all’art. 2, c. 1 lettere a), b) e c) dell’avviso, che individua la necessità di una connessione con le tipologie di patrimonio rurale oggetto di intervento e con l’attività agricola e le comunità rurali.

Per «fruizione» si intende il godimento dei beni culturali da parte della collettività di Istituti e luoghi della cultura di appartenenza privata. Se sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Pertanto, in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, anche la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. Per i contenuti della relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando.

Si rinvia all’art. 2 c.1 lettere a) e b): “ a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, scuole rurali, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili)”.

Art. 4 c. 1 stabilisce: “ Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.

L’ art. 1 c. 6 recita che gli interventi “potranno riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali riconducibili alle categorie individuate dagli strumenti regionali di pianificazione territoriale-paesaggistica e/o dagli strumenti urbanistici comunali”.

DOMANDA

Nel quadro degli obbiettivi di valorizzazione del bene oggetto di intervento, è possibile individuare interventi di “nuove piantumazioni arboree e arbustive” finalizzate alla mitigazione visiva di elementi estranei, quali ad esempio, un traliccio di energia elettrica? Oppure sostituzioni di esemplari arborei esistenti ma ammalorati?

RISPOSTA

Gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.

DOMANDA

È possibile prevedere interventi di manutenzione straordinaria (quali, riasfaltatura, segnaletica, ecc) su sede stradale privata, ma non di uso esclusivo, di accesso al bene. Tali interventi si applicherebbero su viabilità di circa 300 ml di lunghezza e 4 ml di larghezza, e si intendono finalizzati a migliorare l’accessibilità del bene.

RISPOSTA

CFR. FAQ sulla viabilità: “Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c.1 lett. A, b, e c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando”). Premesso che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.

 

Si rimanda alla FAQ “Chiarimenti in merito a un cascinale presente in zona agricola di PRG”. L'art. 4, c.9, lett. B del bando dispone che il Soggetto dichiara che “il bene oggetto dell’intervento (…) è censito o classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale”. Ne discende che il fabbricato inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali può intendersi sufficiente ai fini di cui sopra pur in assenza di vincoli di natura paesaggistica. Quanto al “Censiti/classificati” ove le tipologie ricorrenti non siano già classificate nel Piano Paesaggistico Regionale occorrerebbe fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.

L’art. 4 c. 1 stabilisce: “ Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8, c. 1, la domanda di finanziamento deve essere “firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente”.

Ai fini dell’erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 2/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le spese di investimento di cui all’art. 7 dell’Avviso, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili purché i costi stimati dei progetti non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.

Si rinvia anche al PUNTO C.2.8 della Domanda di ammissione per interventi.

Ai sensi dell’ art. 4 c.1: “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.

Gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.

Ai sensi dell’Art. 3 commi 6 e 7, Al contributo concesso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tali contributi non coprano lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. In caso di impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale cdp.it/pnrr_architettura_e_paesaggirurali

La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo Guida per l’utilizzo del portale per la presentazione della domanda

In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si
prega di:

  • scrivere una mail a: bando.architettura@cdp.it
  • chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

Si, purché rispetti tutte le condizioni del bando.

Oltre agli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale, si può fare riferimento a ulteriori strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.

Si rinvia all’art. 13 dell’Avviso e all’Allegato C “Relazione descrittiva dell’intervento “ alla voce “Erogazione sostegno finanziario”.

Il mero trasferimento di quote societarie non rileva se la società intestataria del bene è rimasta il medesimo Soggetto.

DOMANDA

Nel QTE presente all'interno della documentazione di progetto gli oneri per la sicurezza sono computati all'interno delle spese tecniche che possono essere solo il 10% dell'importo lavori (A1+A2) mentre normalmente nel quadro economico gli oneri per la sicurezza vengono compresi nella voce A, si tratta di un refuso o effettivamente è corretta la loro collocazione all'interno delle spese tecniche (B)?

RISPOSTA

Si rinvia all’art. 7 comma 2 lettera c) dell’Avviso, per le indicazioni circa le spese tecniche tra le quali rientrano progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite massimo del 10%. Si rimanda all’Allegato C “Relazione descrittiva dell’intervento” e al Modulo della Domanda – Sezione D “Importo complessivo del progetto”.

La spesa per i servizi di ingegneria non può superare il 10% del totale del costo ammissibile del progetto, come riportato all’art. 7, comma 2 lettera c) cd. Spese tecniche di progettazione dell’Avviso; questo significa che qualora la spesa complessiva ecceda il 10% del costo totale ammissibile del progetto, la Commissione di valutazione indicherà la rideterminazione d’ufficio dell’importo massimo ammissibile di tale voce di spesa, avendo cura di allocare la spesa eccedente nei costi non ammissibili, che rimangono a totale carico del soggetto proponente.

DOMANDA

In merito alla predisposizione del quadro economico vorrei sapere se è sufficiente compilare lo schema presente all’interno dell’allegato o se occorre predisporne un altro allegato come sembra essere richiesto nel riquadro sottostante “Interventi previsti e finanziabili”?

RISPOSTA

Quanto agli allegati alla domanda di finanziamento, si richiama l’elenco di cui all’art. 8 dell’Avviso ed alla modulistica allegata allo stesso, resa disponibile sul sito istituzionale.

 

DOMANDA

In riferimento allo schema presente nell’allegato (quadro tecnico economico dell’intervento): occorre inserire tutte le spese previste dal progetto nella sua interezza o solo quelle finanziate dal Bando? O meglio posso inserire una nota dove indico quali spese saranno a carico dell’ente proprietario?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso: “Il contributo è concesso, fino ad un massimo di Euro 150.000,00 come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di Euro 150.000,00”. In ogni caso, ai sensi dell’art. 3, 5 c. dell’Avviso, “a prescindere dalla quota di cofinanziamento, l’operazione è ammissibile qualora sia garantita la completa realizzazione dell’intervento e il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1” del presente Avviso.

Nella domanda di ammissione (sezione D), alla voce “Copertura finanziaria” devono essere specificati tutti i finanziamenti, inclusi quelli a carico del Soggetto Proponente e/o di terzi.

DOMANDA

È ipotizzabile in una parte della struttura l'uso a carattere di residenzialità temporanea, con particolar attenzione a progetti residenziali per persone in difficoltà (donne che hanno subito violenza, profughi ucraini, famiglie in difficoltà, etc.) anche in accordo con i servizi comunali?

RISPOSTA

Si rimanda all’art. 1, c. 7 dell’Avviso secondo cui “I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, con obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.

DOMANDA

Un complesso edilizio sottoposto a tutela con un’unica notifica di vincolo che interessa la casa padronale e l'annesso edificio agricolo, comprensivo di cappella campestre, essendo la parte rurale e la cappella parte di un unico fabbricato, si può proporre un intervento di restauro sia della cappella che del manufatto agricolo/produttivo, anche se al catasto risultano come unità distinte?

RISPOSTA

Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Intervento su più beni del medesimo Soggetto, unitarietà dell’intervento”.

Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Intervento su più beni del medesimo Soggetto, unitarietà dell’intervento”.

Si richiama l’art. 4 c.1: “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.

DOMANDA

Gli investimenti sono ammissibili SOLO se gli immobili sono sottoposti a dichiarazione di
interesse culturale (d. lgs. n. 42/04) oppure hanno più di 70 anni e sono censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali. Pertanto, se l’immobile non ricade in una delle due condizioni non è ammissibile ai finanziamenti del bando?


RISPOSTA

Si conferma che, ai sensi dell’art. 1, c. 5 dell’Avviso, gli interventi ammissibili devono riguardare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale previsti dall’art. 2 comma 1 dell’Avviso, per i quali “sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale.”.

Si rimanda all’art. 4, c. 1, dell’Avviso per il quale “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento”.

E ancora, si richiama quanto disposto dall’art. 1 comma 4: “l’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità…”.

Quanto alla natura ed al regime giuridico degli usi civici, si rinvia alla legislazione regionale e i relativi regolamenti attuativi.

Si rinvia all’art. 1 comma 5 che individua gli immobili “per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 […]”.

Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Vorrei sapere se la domanda può essere compilata da un tecnico e se la pec e la relativa firma digitale possano pertanto essere del tecnico stesso. E in tal caso se vi è un documento di delega”.

Si aggiunge che il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato deve procedere con apposita delega conferita con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento.

DOMANDA

In riferimento alla domanda per la partecipazione al bando in oggetto, verificato che l’edificio rurale ha i requisiti per essere inserito (ha più di 70 anni e lo possiedo da prima del 31-12-2020), nella griglia di valutazione posso dichiararlo al quadro B - Localizzazione geografica in aree di pregio ambientale e paesaggistico - nel punto a) Localizzazioni in .... Paesaggi/siti soggetti a riconoscimento Unesco e nel punto b) Localizzazione in aree inserite in piani e progetti che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi?

RISPOSTA

L’art.1 c. 9 del bando specifica che, ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità, tra l’altro, ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS e ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art. 4). Si rimanda alle modalità di valutazione delle domande di cui all’art. 10 del bando.

DOMANDA

Nell'allegato C: RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO alla sezione cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale (ultimazione dell'intervento) è richiesto di indicare data consegna lavori, stipula contratti – adozione impegni (per servizi e forniture) entro il 31/01/2023. Il bando indica quale termine il 30 Giugno 2023. Qual è la data corretta?

RISPOSTA

La data corretta è quella del 30 giugno 2023.