- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Con riferimento al comma 1 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico stiamo procedendo alla presentazione della domanda di finanziamento e ad adempiere al versamento dell’imposta di bollo. [...]
DOMANDA
Con riferimento al comma 1 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico, stiamo procedendo alla presentazione della domanda di finanziamento e ad adempiere al versamento dell’imposta di bollo. A tal fine abbiamo la necessità di conoscere il costo dell’imposta di bollo e le modalità per assolvere all’adempimento.
RISPOSTA
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. La ricevuta del versamento dell’imposta di bollo deve essere caricata nella Sezione “Ulteriore documentazione” specificandone la causale.
È possibile assolvere il pagamento mediante la scansione di una marca da bollo annullata e caricata sul portale?
Sì, la scansione deve essere caricata nella Sezione “Ulteriore documentazione”.
La mia domanda è stata protocollata ma non ho caricato sul portale la marca da bollo. Come devo comportarmi?
La mancata allegazione della marca da bollo non costituisce motivo di esclusione.
CENTRO ABITATO - Chiarimenti in merito a un bene in una zona di PRGC che individua “nuclei rurali di antico impianto”. Come posso verificare con certezza se il bene è localizzato nel centro abitato e se può essere ammesso al bando?
Circa la localizzazione del bene nel “centro abitato” secondo la perimetrazione ISTAT (art. 2 c. 2 dell’avviso), si rinvia alla FAQ “dove è possibile verificare se un nucleo di edifici è classificato centro abitato secondo l’Istat”.
Inoltre, ove la perimetrazione ISTAT non sia rispondente alla realtà dei luoghi, la fattispecie di centro abitato è rinvenibile sulla base delle più specifiche disposizioni normative regionali in materia così come declinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
In particolare è possibile considerare la perimetrazione dei centri e nuclei abitati che i Comuni sono tenuti a definire ai sensi dell’articolo 12 comma 2 n.5 bis della L.R. 56/77, considerando pertanto ammissibili le proposte collocate all’esterno dei “centri abitati” e quindi , ove il caso , passibili di finanziamento quelle site nella differente casistica dei “nuclei abitati”.
Tale situazione è efficace solo se approvata dal Consiglio Comunale con l’apposita deliberazione. La stessa è di norma reperibile sul sito comunale e comunque in disponibilità dell’ ente territorialmente competente.
Qualora il Comune non abbia provveduto a operare la distinzione descritta (centri e nuclei abitati) ovvero ne risulti ancora sprovvisto, possono comunque costituire un valido riferimento le perimetrazioni delle zone normative contenute all’interno dello strumento urbanistico vigente che i Comuni sono tenuti a definire e pubblicare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale zonizzazione, distinta per destinazioni d’uso omogenee prevalenti, costituisce inoltre il riferimento urbanistico univoco per il requisito inerente il “carattere rurale” dell’ubicazione del sito, in coerenza con le altre FAQ già presenti sul sito (cfr.”Un nucleo con caratteristiche architettoniche tipicamente rurali è inserito in una zonizzazione non coerente (residenziale o industriale) pur avendo all'intorno terreni liberi e appunto tipologia rurale; è possibile accedere al bando? “)
Dove è possibile verificare se un nucleo di edifici è classificato centro abitato secondo l'ISTAT?
L’art. 2, c. 2, rimanda alla definizione “centri abitati” dell’ISTAT riportata alla p. 6 dell’Avviso. Tale definizione si trova nel seguente documento: “Descrizione dei dati e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011" (Versione del 05/05/2015, p. 23). La perimetrazione è consultabile da pc o cellulare al seguente link al GIS ufficiale di ISTAT: https://gisportal.istat.it/IstatViewer/. Per procedere alla consultazione all’interno del link è necessario individuare nella mappa la localizzazione del bene attraverso l’inserimento dell’indirizzo in alto a sinistra o zoomando sulla mappa. Per vedere meglio l’ubicazione del bene, visualizzare la foto aerea generale, cliccando in alto a destra sull’icona con i quattro quadrati (“Galleria mappe di base”) e, nella seconda casella che compare, cliccando su “Immagini”. Per vedere la perimetrazione del centro abitato, cliccare in alto a destra sull’icona con il foglio e il simbolo “+”. A questo punto si apre una casella: cliccare su “GalleryLayer”. Quando compare il menù a tendina, cliccare su “Webcensus2011”. Nella mappa saranno visualizzati i perimetri delineati con i colori rosso, giallo e verde. Se si entra nell’ “elenco layer” (icona al centro in alto a destra, che contiene le legende), si può cliccare su “località” e vedere la legenda dei perimetri contenuti in mappa, compreso quello relativo ai “centri abitati” (giallo).
Ci interessava sapere se fosse possibile fare richiesta di ristrutturazione muretti a secco
Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.
Non è finanziabile la realizzazione ex novo di muretti a secco non già preesistenti. Sono sempre ammissibili i rifacimenti e recuperi di muretti a secco di pertinenza di altri beni oggetto di intervento.
I fondi sono disponibili per il restauro di cappelle e chiese?
Si, alle condizioni stabilite dal bando.
Il bando finanzia le ristrutturazioni di immobili per finalità agrituristiche?
Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola. Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
L’Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…
Soggetto Pubblico presenta la domanda come ente proprietario; quando stipulare contratto gestione con ente terzo settore?
Possono presentare domanda solamente le persone fisiche e i soggetti privati profit e non profit, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 dell’Avviso pubblico. Pertanto, non è ammissibile la domanda presentata da un soggetto pubblico in qualità di ente proprietario. Al più, ai sensi dell’art. 4, c.3 del bando sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario. Sarà dunque il soggetto privato obbligato alla gestione del bene a presentare domanda.
Sono ammessi a cofinanziamento contributi indiretti ma riferiti al bene oggetto del bando?
Non emergono motivi ostativi da bando se non art. 4 c. 3, secondo cui deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.
La rete di appartenenza potrebbe essere collegata al Mab Monviso di cui facciamo parte?
Il collegamento a “circuiti e reti integrati del territorio”, in particolare nel contesto di “paesaggi con riconoscimento Unesco” (è il caso del Mab Monviso) è principio enunciato nella milestone M1C3-13 riportata a p. 3 dell’Avviso. L’art. 10, punto C, lett.c, in ragione della “Qualità del progetto” riporta quanto segue: “Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale”.
Va allegato anche un computo metrico su prezziario regione o è sufficiente compilare QTE in modulistica rispettando prezziario?
Occorre compilare il QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL’INTERVENTO facendo riferimento obbligatoriamente - al fine di assicurare la congruità dell’intervento e delle spese previste - al prezzario regionale delle opere pubbliche sia per la redazione del piano dei costi sia come limite massimo di ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione, contenuto nell’allegato C alla domanda “RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO CONTENENTE GLI ELEMENTI UTILI PER LA RELATIVA VALUTAZIONE DI MERITO, IL QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE), IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA.”
Vorrei sapere se la domanda può essere compilata da un tecnico e se la pec e la relativa firma digitale possano pertanto essere del tecnico stesso. E in tal caso se vi è un documento di delega.
Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda e, come stabilito all’art.8, la domanda di finanziamento e tutti i documenti e le dichiarazioni necessari, devono essere firmati digitalmente dal Soggetto Proponente (Legale Rappresentante solo nel caso di persona giuridica) a pena di esclusione.
Quanto indicato dal Bando è valido anche per gli Enti Ecclesiastici.
Per quanto attiene alle modalità di accesso alla piattaforma per l’inserimento della domanda di finanziamento e relativi allegati, si demanda alle indicazioni contenute nella Guida per l’utilizzo del Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali a cura della Cassa Depositi e Prestiti, negli allegati dell’avviso (portale_fondo_architettura_paesaggi_rurali_guida.pdf).
L'ente X di cui il legale rappresentante è l'Arcivescovo può presentare domande di contributo per conto delle Parrocchie? Le Parrocchie hanno un codice fiscale autonomo ma i Parroci legali rappresentanti generalmente non dispongono di pec e firma digitale
Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda e, come stabilito all’art.8, la domanda di finanziamento e tutti i documenti e le dichiarazioni necessari, devono essere firmati digitalmente dal Soggetto Proponente (Legale Rappresentante solo nel caso di persona giuridica) a pena di esclusione.
Quanto indicato dal Bando è valido anche per gli Enti Ecclesiastici.
Per quanto attiene alle modalità di accesso alla piattaforma per l’inserimento della domanda di finanziamento e relativi allegati, si demanda alle indicazioni contenute nella Guida per l’utilizzo del Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali a cura della Cassa Depositi e Prestiti, negli allegati dell’avviso (portale_fondo_architettura_paesaggi_rurali_guida.pdf).
In merito alla voce "elementi della cultura, religiosità, tradizione locale", quali sono le caratteristiche che permettono ad un bene di rientrare nella selezione, in particolare rispetto alla definizione di centro abitato?
DOMANDA
In merito alla voce "elementi della cultura, religiosità, tradizione locale", quali sono le caratteristiche che permettono ad un bene di rientrare nella selezione, in particolare rispetto alla definizione di centro abitato? Per avere un’idea più chiara in merito, vi chiederei rispetto a questi due esempi: una chiesa, posta in area boschiva, oggetto di devozione da parte della comunità rurale locale rientra nella definizione di edificio rurale? Un Santuario, oggetto di devozione legata all'attività agricola, posta nelle vicinanze di cinque case, senza servizi e/o piazze, lontano dal centro abitato (due chilometri) in area agricola e boschiva, può rientrare nella definizione di edificio rurale?
RISPOSTA
Tra le tipologie di architettura rurale oggetto di intervento rientrano, tra l’altro, edifici e insediamenti storici che rappresentano elementi della cultura, religiosità, tradizione locale quali manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc. L’art. 2, c.2 del bando esclude tuttavia le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, da intendersi, ai sensi del bando, quali aggregati di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzati dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso (vedere risposta precedente faq ISTAT). Pare dunque ammissibile sia l’intervento concernente una chiesa in area boschiva, sia l’intervento concernente il Santuario oggetto di devozione legata all'attività agricola, posta nelle vicinanze di cinque case, senza servizi e/o piazze, lontano dal centro abitato (due chilometri) in area agricola e boschiva.
Stavo attendendo un bando per poter avviare una ristrutturazione per trasformare l'immobile in agriturismo e affitta camere (…). Posso chiedervi come presentare domanda?
Ai sensi dell’art 5 c. 5 del bando i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali riconducibili, tra l’altro, all’allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. L’intervento destinato alla realizzazione di affittacamere risulta pertanto inammissibile.
È possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?
No, l’Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.
Ho acquistato una casa in montagna nel maggio del 2021. Il requisito della titolarità antecedente al 31.12.2020 è inderogabile?
DOMANDA
Ho acquistato una casa in montagna nel maggio del 2021. Il requisito della titolarità antecedente al 31.12.2020 è inderogabile? Oppure posso comunque partecipare al bando ed essere eventualmente ammesso, nel caso, ad esempio, le richieste fossero minori rispetto alle risorse della dotazione finanziaria?
RISPOSTA
No, tale requisito viene richiesto a pena di esclusione. Pertanto, chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.
Nel caso di co-intestati come si procede per il finanziamento?
Nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti il richiedente dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 4 c. 9 lett. K) del bando che è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto proponente.
Chiarimenti in merito a un cascinale presente in zona agricola di PRGC che non presenta una puntuale individuazione e a un cascinale inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali
DOMANDA
Da una lettura del bando si rileva che il requisito del fabbricato sia che deve avere più di 70 anni ed è censito/classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale, tuttavia non mi è chiaro se un cascinale presente in zona agricola di PRGC che non presenta una puntuale individuazione oppure un cascinale inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali sia un requisito sufficiente alla presentazione della domanda, in assenza di vincoli di natura paesaggistica.
RISPOSTA
L'art. 4, c.9, lett. B) del bando dispone che il Soggetto dichiara che “il bene oggetto dell’intervento (…) ha più di 70 anni ed è censito o classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale”. Ne discende che il fabbricato inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali può intendersi sufficiente ai fini di cui sopra pur in assenza di vincoli di natura paesaggistica. Quanto al “Censiti/classificati” ove le tipologie ricorrenti non siano già classificate nel Piano Paesaggistico Regionale occorrerebbe fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.
Affittuari dal 2016 con regolare contratto di comodato d'uso registrato, oggi proprietari da marzo 2022 con atto d'acquisto di un fabbricato rurale storico ad uso agricolo che oggi vorremmo ristrutturare. Siamo idonei a partecipare?
DOMANDA
Affittuari dal 2016 con regolare contratto di comodato d'uso registrato, oggi proprietari da marzo 2022 con atto d'acquisto di un fabbricato rurale storico ad uso agricolo che oggi vorremmo ristrutturare. Siamo idonei a partecipare o la piena proprietà doveva essere antecedente al 31.12.2020?
RISPOSTA
Poiché il contratto di comodato d’uso registrato risale all’anno 2016, la risposta è sì, in quanto l’art. 4, c. 4 del bando prescrive che i soggetti dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020.
In tal caso il richiedente dovrà inoltre produrre una dichiarazione di intervenuto mutamento del titolo possessorio con relativa documentazione.
È ammissibile, come unico intervento, la realizzazione di modelli HBIM finalizzati alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio architettonico per beni dichiarati di interesse ai sensi del D. Lgs. 42/2004?
Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale. Inoltre, i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali. L’intervento prefigurato, in sé considerato, non è riferibile ad un’opera “materiale” ai sensi dell’art. 5, c. 1 e 5 del bando, ma solamente alla sua progettazione per mezzo di modellazione informativa, pertanto non è ammissibile.
Il Soggetto Pubblico rimane incaricato dell’iter procedurale in tutta la fase di realizzazione dell’intervento fino alla conclusione amministrativa e contabile?
DOMANDA
Il Soggetto Pubblico rimane incaricato dell’iter procedurale in tutta la fase di realizzazione dell’intervento fino alla conclusione amministrativa e contabile? Quando è necessario stipulare la dichiarazione di godimento di almeno 5 anni del soggetto privato o del terzo settore che ne eserciterà la gestione (anche per la pubblica fruizione)?
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta formulata nella precedente faq sopra riportata, in cui si precisa che non è ammissibile la domanda presentata da un soggetto pubblico in qualità di ente proprietario.
L’art. 4 c. 3 riporta: “Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario".
Allo stesso articolo, il c. 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziaria, pari ad almeno 5 anni”.
È ammissibile un importo lavori superiore a euro 150.000 dove la differenza tra la spesa complessiva e il finanziamento erogabile sia sostenuto dalla proprietà (pubblica o privata)?
Nel quadro economico (format domanda sezione D) va indicato il costo TOTALE dell'intervento ripartito nelle spese Ammissibili e quindi finanziabili dall'avviso Pubblico e quelle non ammissibili, ma che concorrono al costo totale e sono sostenute dal beneficiario o da terzi.
Un immobile residenziale, per avere i requisiti di accesso al bando, è sufficiente sia inserito in area a vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs 42/04 oppure è richiesto uno specifico e puntuale decreto di “interesse culturale” del singolo immobile?
L’art. 1, c. 5 riporta: “Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici […] potranno interessare immobili, appartenenti al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio”. Il bene inserito in area di vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.lgs 42/2004 potrà pertanto essere ammesso al bando se saranno rispettate le indicazioni dell’articolo riportato.In tal caso, sarà considerato sulla base di quanto indicato all’art. 10 “B. Localizzazione geografica in aree di pregio ambientale e paesaggistici”, lett. a. Per l’immobile in questione occorrerà dunque compilare le specifiche voci dell’allegato “C”, fornendo le indicazioni richieste circa il vincolo paesaggistico.
Chiarimenti in merito a un intervento relativo ad un bene composto da tre corpi di fabbrica attigui tra loro e identificati da tre numeri mappali.
DOMANDA
Il bene oggetto dell’intervento è composto da tre corpi di fabbrica attigui tra loro e identificati da tre numeri mappali. Il progetto avrà omogeneità di intervento in termini di funzionalità e approccio progettuale. Considerato che ogni soggetto può presentare domanda di contributo su di un solo
bene, la situazione sopra descritta è ammessa a finanziamento?
RISPOSTA
Sì, se l’intervento si riferisce ad un unico ed omogeneo progetto riguardante i tre corpi di fabbrica attigui e pertinenti a quanto indicato all’art. 2, c. 1, lett. a) e b).
Relativamente ai parametri B.a. e B.b. che sono composti da distinte condizioni circa la localizzazione del bene, si chiede in che modo viene assegnato il punteggio di valutazione?
La griglia di valutazione contenuta nell’avviso prevede due parametri elencati rispettivamente ai punti B.a e B.b. La valutazione della Commissione è effettuata sulla base del possesso del requisito indicato ai punti B.a e B.b.
Un imprenditore agricolo IAP il cui bene oggetto di intervento è un bene strumentale della sua azienda agricola (ditta individuale) ma è proprietario del bene come persona fisica può presentare domanda come persona fisica?
Si, può presentare domanda come persona fisica.
Pareri della Sovraintendenza e permesso di costruire
Non è necessario disporre preventivamente di permesso di costruire o di un parere della Sovrintendenza al momento della domanda.
Tuttavia, il bando prevede l’obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
È possibile accedere a detto bando da parte di una amministrazione comunale per la ristrutturazione di un teatro all'interno di un ex asilo (di proprietà comunale) nel centro storico del paese?
No, il bando è rivolto a privati. Si rimanda all’art. 4 c. 3 del bando.
Riguardo ai progetti d'ambito. È possibile inviare fino a tre domande di finanziamento ma a patto che siano intestate a proprietari diversi. È esatta questa interpretazione?
L’art. 1, c. 9 definisce progetto d’ambito “progetti d’ambito presentati unitariamente che aggregano più di una domanda, presentata da almeno tre distinti proprietari, possessori o detentori a vario titolo, che intervengano su aree contermini allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica”. L’art. 3, c. 4 precisa: “In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d’ambito, le domande dovranno essere presentate singolarmente dai distinti proprietari, possessori o detentori a vario titolo [...]”. In caso di progetto d’ambito, le domande dovranno essere corredate dell’allegato F) “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che concorre a un progetto d’ambito (art. 8, c. 6, lett. f)”.
È possibile presentare un primo progetto di massima e supplementare ulteriore documentazione dopo il 15 giugno?
Il termine di cui al bando è perentorio ed è fissato come termine ultimo il 15 giugno ore 16.59. I livelli di progettazione dell’intervento indicati nell’avviso sono i) studio di fattibilità e QTE, ii) progettazione definitiva, ii) progettazione esecutiva, iii) progettazione esecutiva accompagnata da tutti i pareri e le autorizzazioni di legge.
Beni intestati a più proprietari: Nel caso di beni co-intestati come si procede per il finanziamento? E’ necessario un documento che attesti il consenso alla presentazione da parte degli altri proprietari?
Nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti il richiedente dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 4 c. 9 lett. K) del bando che è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto proponente. La dichiarazione è contenuta nel format di domanda al punto G “DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE” lettera k).
La fruizione dell'edificio turistico-culturale messo a disposizione del pubblico dura per 5 anni oppure per sempre?
I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, con obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
L'edificio rurale che si vuole recuperare deve avere essere destinato a sola attività pubblica? Oppure anche in parte ad abitazione privata?
Si rimanda all’Art 1 comma 7 del Bando che sottolinea come gli interventi potranno essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
Intervento su più beni del medesimo Soggetto, unitarietà dell’intervento.
DOMANDE
• È possibile presentare due candidature per il medesimo soggetto?
• Come sono considerati i beni catastalmente differenti ma componenti un unico nucleo abitato?
• L’intervento può riguardare contemporaneamente il recupero del patrimonio rurale e l’ambito circostante come i piazzale/punto di veduta realizzato da muretti a secco a circa 50 metri dalle baite ma in altra particella catastale?
• Nel caso di un sistema di cappelle (percorso devozionale) collocate sullo stesso terreno, vengono considerate come unico bene o più beni?
• Nel caso di un complesso rurale e ambientale che è costituito da una cascina e da una cappella religiosa situati tra i vigneti (accatastati in modo separato) la domanda di finanziamento può riguardare entrambi gli immobili, facendo parte di un complesso ambientale unico?
• L'attività che ci sembra essere congrua con il bando si svolgerà appunto al pian terreno. (il resto dell'abitazione resterà destinazione residenziale con dimora della famiglia). Si può presentare il progetto e mettere a budget solo i costi per rimodernare la stanza che sarà sede del circolo e il bagno ad essa annessa, con una quota anche dei pannelli e caldaia per il riscaldamento? O si possono mettere a budget anche il rifacimento del fienile e stalla? Immagino che la ristrutturazione della parte abitativa privata sia esclusa?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art 8 comma 4 si può presentare una sola domanda da parte di un soggetto proponente e per un solo bene oggetto d’intervento. L’Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro. Tuttavia, in una stessa domanda possono essere previsti interventi su più beni purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di cappelle con antistante edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc. Non saranno ammissibili interventi che esulano dall’ambito del presente bando (es. ristrutturazione di parte abitativa privata non soggetta a pubblica fruizione).
Tipologie di intervento ammissibili: chiarimenti
Le tipologie di intervento ammissibili sono elencate all’art. 2, c. 1, lett. a, b, c, “Tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento”. L’art. 5 riporta gli “Interventi finanziabili”.
La viabilità intesa come sentiero o pista sterrata può rientrare nell'ottica di sostegno alla progettazione di recupero?
Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c. 1. lett. a, b, c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando.
Per ricettività si intende anche ristorazione, perché terminologicamente la ricettività si riferisce alla capacità alloggiativa?
Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola. Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. L’Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…
Quale tipo di vincolo può avere un sistema di terrazzamenti? Difficilmente sono indicati negli strumenti comunali/regionali
L’art. 2, c. 1, lett. b, strutture e/o opere rurali, contempla terrazzamenti e muretti a secco in quanto “manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza”. Circa i terrazzamenti, si rinvia a quanto indicato all’art. 1, c. 9 “[…] progetti localizzati in ambiti individuati nella Tavola P4: “Componenti paesaggistiche” del Piano paesaggistico regionale ai sensi […] dell’art. 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” delle Norme di attuazione del Ppr”. Tra tali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, l’art. 32, alla lettera c, indica: “i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti […]”.
Un nucleo con caratteristiche architettoniche tipicamente rurali è inserito in una zonizzazione non coerente (residenziale o industriale) pur avendo all'intorno terreni liberi e appunto tipologia rurale; è possibile accedere al bando?
DOMANDA
Un nucleo con caratteristiche architettoniche tipicamente rurali è inserito in una zonizzazione non coerente (residenziale o industriale) pur avendo all'intorno terreni liberi e appunto tipologia rurale; è possibile accedere al bando o la destinazione di PRG agricola è condizione indispensabile?
RISPOSTA
L’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.
L’avviso esclude beni che alla data attuale siano all’interno dei centri abitati e non siano ubicati in aree rurali. Analogamente esclude il bene e il terreno agricolo su cui ricade che se si trovano in zona produttiva, circondati da impianti produttivi e stabilimenti che abbiano del tutto compromesso le caratteristiche originarie del paesaggio cui il bene stesso da riferimento.
Se l'edificio è stato accatastato come ex rurale viene escluso?
Sono ammissibili al bando in oggetto le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, ovvero gli edifici e insediamenti storici che rappresentino testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
Pertanto, qualora venga fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili,..) e purchè l’immobile abbia più di 70 anni il bene, seppure non accatastato al NCEU, ne potrà essere valutata l’ammissibilità al bando. In tal caso, al contempo, il bene per il quale si propone l’intervento, esso dovrà venire correttamente accatastato una volta concluso l’intervento finanziato.
Come ulteriore precisazione, l’Art. 1, comma 5 chiarisce che “gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica”.
Le tipologie esclusive ammissibili di opere finanziabili sono quelle riportate dall’art. 5 c. 5 dell’Avviso.
Nella documentazione da allegare cosa si intende per layout dei lavori da realizzare? Si tratta di rendering oppure di disegni tecnici?
L’art. 8, c. 6, lett. e, prevede che, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto proponente deve allegare, tra l’altro e a pena di esclusione, il Layout dei lavori da realizzare. Tale documento deve illustrare analiticamente sia le parti del bene oggetto di intervento che quelle non oggetto di intervento, elaborati grafici dello stato di fatto dei luoghi, elaborati grafici di progetto coerenti con il livello di progettazione dichiarato nella domanda (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo) quali piante, prospetti e sezioni quotate con indicazioni di strutture, materiali, colori, tecniche costruttive, eventuali piante di demolizioni-ricostruzioni ed immagini foto realistiche dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto. Nella relazione descrittiva è consigliato di dettagliare l’intervento da realizzare inserendo un puntuale elenco degli interventi da effettuare.
Cosa si intende per detentore ai fini della presentazione della domanda?
Il format di domanda prevede come titolo di disponibilità la proprietà, comproprietà, locazione, comodato, usufrutto, altro titolo (convenzione, protocollo di intesa ecc.). Si rimanda all’art. 4 per l’approfondimento della domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori dei beni.
Il prezziario da utilizzare deve essere quello regionale?
Sia per la redazione del piano dei costi sia come limite massimo di ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione il Beneficiario dovrà fare riferimento, al fine di assicurare la congruità dell’intervento e delle spese previste, al prezziario regionale delle opere pubbliche (art. 5 c.6).
Se si partecipa al bando con uno studio di fattibilità, uno volta elaborato il progetto esecutivo deve essere trasmesso alla Regione?
Il soggetto proponente resta comunque tenuto a presentare richieste di autorizzazione ed è sempre consigliabile avere un adeguato livello di progettazione per facilitare il compito di valutazione nel merito dei lavori da parte della commissione.
Per la scelta del contraente da parte di un ente ecclesiastico quale procedura è opportuno utilizzare?
Si demanda all’art. 4 dell’Avviso in merito agli impegni assunti dal soggetto beneficiario.
È corretto presentare una domanda di finanziamento in Regione Piemonte come regione di riferimento per un ente religioso che ha sede legale in altra Regione ma il bene oggetto di intervento in Piemonte?
L’art. 4, comma 8, precisa che le proposte di intervento potranno riguardare beni situati esclusivamente sull’intero territorio della Regione Piemonte da idoneo soggetto.
Il progetto inviato necessita di modificazioni in corso di lavorazione, il contributo viene comunque erogato?
Si rinvia a quanto indicato all’art. 15 dell’Avviso “Modifiche/variazioni progetto”.
Nell’ambito di una ristrutturazione funzionale alle attività didattiche, è ammissibile la realizzazione di una cucina all'interno dello stesso edificio?
La realizzazione di una cucina deve essere connessa alle attività didattiche e ai servizi attivati a beneficio della fruizione pubblica indicati all’art.1, cc. 1 e 7.
Può la Parrocchia chiedere un contributo a valere sul progetto in oggetto, realizzato a spese del Comune, per un bene di proprietà del Comune ed utilizzato dalla Parrocchia?
DOMANDA
Il comune di X è proprietario del campanile della Chiesa di .., mentre l'uso di Chiesa e Campanile è della Parrocchia. Entrambi sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'ufficio tecnico del Comune, in considerazione dello stato in cui versa il Campanile, ha provveduto ad incaricare uno studio tecnico affinché procedesse all'istruttoria del progetto definitivo. Il progetto, completato dal Professionista incaricato, risulta agli atti dell'Amministrazione Comunale. Può la Parrocchia chiedere un contributo a valere sul progetto in oggetto, realizzato a spese del Comune, per un bene di proprietà del Comune ed utilizzato dalla Parrocchia? Risulta necessario provare l'utilizzo da parte della Parrocchia con documentazione da allegare alla richiesta di contributo?
RISPOSTA
L’art. 4 c- 3 del bando dispone che sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario. In tal caso, (Art. 4 c. 9 lettera l) il Soggetto dovrà dichiarare che il titolo di godimento è di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, che verranno mantenuti i vincoli di destinazione per analoga durata e che il sostegno finanziario di cui alla presente domanda non copre costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal dichiarante con l’Ente pubblico.
Una chiesa “secondaria” (non sede della parrocchia), situata comunque all’interno di un centro abitato di un paese di 1.300 abitanti, può essere oggetto dell’intervento?
L’art. 2, c. 2, precisa “Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come stabiliti da ISTAT e riportato nelle Definizioni”. Pertanto, i beni situati nel centro abitato sono espressamente esclusi dal presente bando (si rimanda alle precedenti faq di analogo argomento).
Soggetti legittimati a presentare domanda
DOMANDA
Il Comune di X ha intenzione di partecipare al bando presentando un Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Chiesa di …. In data 07.07.2011 la Parrocchia XX, con approvazione della Curia diocesana di Y, concede un comodato d’uso, con decorrenza immediata, al Comune di X. La durata del comodato gratuito è stabilita in anni 20 (venti) quindi fino al 30.6.2031. Sulla base di quanto sopra esposto, e ai requisiti richiesti, si chiede, se il Comune può partecipare a tale bando.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 4, c.1, possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Pertanto, l’ente pubblico non potrà fare domanda in qualità di ente detentore del bene. Tuttavia, rimane la possibilità di presentare domanda da parte delle persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari del bene in questione.
La fruizione pubblica è necessaria nel progetto previsto o è opzionale. Nel caso questa sia necessaria, che cosa si intende per “fruizione pubblica”?
Per «fruizione» si intende il godimento dei beni culturali da parte della collettività di Istituti e luoghi della cultura di appartenenza privata. Se sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Pertanto, in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, anche la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. Per i contenuti della relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando.
Lo stesso proponente può avviare una qualsiasi sorta di attività a supporto nell’ambito dello stesso edificio (o parte di esso)?
L’art. 1, c. 7 stabilisce che: “I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata[...]. In tale quadro, lo stesso c. 7 indica: “Gli interventi potranno essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
La Fondazione X è proprietaria di un appartamento nel centro storico di Ivrea. Il bene diventerà fruibile per la cittadinanza e diventerà una eventuale residenza per artisti. È possibile, con queste specifiche, partecipare all'avviso in oggetto?
L’ art. 2, c. 2, precisa: “Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come definiti da ISTAT e riportato nelle Definizioni” (si rimanda alle precedenti faq di analogo argomento).
Gli interventi sono ammissibili solo sull’immobile o anche sulle sue pertinenze?
L’art. 1 comma 5 riporta: “ Gli interventi per tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, […] , potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, […]”. Il comma 6 stabilisce : “I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali riconducibili alle categorie individuate dagli strumenti regionali di pianificazione territoriale-paesaggistica e/o dagli strumenti urbanistici comunali”.
Se l’immobile è situato in un centro abitato di un piccolo Comune, nello specifico trattasi di mulino/stalla/fontana è possibile inserire in domanda la ristrutturazione tutto l’immobile? Nel caso vi fosse anche la parte abitativa?
DOMANDA
Se l’immobile è situato in un centro abitato di un piccolo Comune, nello specifico trattasi di mulino/stalla/fontana è possibile inserire in domanda la ristrutturazione tutto l’immobile? Nel caso vi fosse anche la parte abitativa può essere richiesta anche quella a contributo?
RISPOSTA
Art. 2 comma 2 Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come definiti da ISTAT e riportato nelle Definizioni.
Il progetto candidato può prevedere interventi su due edifici rurali disgiunti, ma afferenti allo stesso bene tutelato (borgo)? I due edifici ricadono in particelle catastali diverse ma nello stesso foglio.
DOMANDA
Il progetto candidato può prevedere interventi su due edifici rurali disgiunti, ma afferenti allo stesso bene tutelato (borgo)? I due edifici ricadono in particelle catastali diverse ma nello stesso foglio. Nello specifico trattasi di Mulino e forno che storicamente sono evidentemente connessi dal processo produttivo.
RISPOSTA
Art. 4 comma 7 Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.
Nel caso in cui la proprietà sia stata oggetto di trasferimento tra parenti (es. nonno che ha ceduto il bene al nipote) nel 2021 e di fatto la disponibilità del bene sia rimasta sempre “in famiglia”, ciò esclude la possibilità di partecipare?
DOMANDA
Si richiede relativamente alle disposizioni del bando, nel caso in cui la proprietà sia stata oggetto di trasferimento tra parenti (es. nonno che ha ceduto il bene al nipote) nel 2021 e di fatto la disponibilità del bene sia rimasta sempre “in famiglia”, ciò esclude la possibilità di partecipare?
RISPOSTA
Art. 4 comma 9 lettera a) stabilisce che il soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità: “di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata".
È necessario allegare sul portale negli allegati aggiuntivi anche il computo metrico dei diversi interventi previsti per il progetto, o è sufficiente riportare le somme dei computi negli schemi progettuali?
Si rinvia a quanto richiesto dall’art. 8 comma 6 e ai relativi allegati vincolanti.
Come indicare nel portale la "tipologia di intervento" (scelta a tendina), se il medesimo progetto prevede sia lavori di risanamento/recupero delle strutture, sia di allestimento spazi da destinare a cultura, ricettività, turismo
DOMANDA
Per indicare nel portale la "tipologia di intervento" (scelta a tendina), se il medesimo progetto prevede sia lavori di risanamento/recupero delle strutture, sia di allestimento spazi da destinare a cultura, ricettività, turismo, va scelta la categoria prevalente in base al costo maggiore tra le due?
RISPOSTA
Non è consentita la doppia selezione.
Come affrontare la tematica dei vincoli sui muri in pietra dei terrazzamenti (non sono censiti/classificati da strumenti regionali e comunali)
L’art. 2, c. 1, lett. b, strutture e/o opere rurali, contempla terrazzamenti e muretti a secco in quanto “manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza”. Circa i terrazzamenti, si rinvia a quanto indicato all’art. 1, c. 9 “[…] progetti localizzati in ambiti individuati nella Tavola P4: “Componenti paesaggistiche” del Piano paesaggistico regionale ai sensi […] dell’art. 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” delle Norme di attuazione del Ppr”. Tra tali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, l’art. 32, alla lettera c, indica: “i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti […]”.
Per realizzare un primo lotto che comprende il restauro di 4 cappelle, di cui tre di proprietà comunale ed una di proprietà ecclesiastica, si chiede di sapere se il Comune può stipulare un comodato con la Parrocchia [...]
DOMANDA
Per realizzare un primo lotto che comprende il restauro di 4 cappelle, di cui tre di proprietà comunale ed una di proprietà ecclesiastica, si chiede di sapere se il Comune può stipulare un comodato con la Parrocchia la quale intenderebbe essere soggetto proponente della domanda di finanziamento sull’intervento in parola.
RISPOSTA
Si richiama l’art. 1 comma 4 che stabilisce: “Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno della presente misura non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico”.
Inoltre all’art. 4 comma 9 lettera a) si precisa che è necessario: “essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata.
Se risolvessi la proprietà con mio fratello, che non è interessato al bene, la proprietà di metà bene sarebbe successiva alla data indicata, tale eventualità mi preclude la domanda?
L’art. 4 comma 9 lettera a) si precisa che è necessario: “essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata.
Quale percentuale di contributo spetterebbe per un intervento su una Cappella Campestre in attesa della Valutazione di interesse Culturale da parte della Soprintendenza?
Il combinato disposto degli Art. 1 comma 5 e Art 3 comma 2 ribadisce che la dichiarazione di interesse culturale corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 sia già intervenuta all’atto della presentazione della domanda di finanziamento. Si rinvia a quanto richiesto nell’Allegato g) dell’Avviso.
Mantenimento del paesaggio, il bosco può essere espiantato e sostituito da colture vinicole e la conseguente creazione di strade turistiche?
Le tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento sono indicate all’art. 2, c.1 lettere a, b, c.
I sentieri montani con muretti a secco possono essere oggetto di contributo?
Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c. 1. lett. a, b, c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando. Circa i muretti a secco, si rimanda a faq precedente.
L’attività didattica è legata al concetto di continua formazione come le “fattorie didattiche”?
Le attività hanno come riferimento i concetti espressi all’art. 1, c. 1: “L’intervento […] favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria”. In tal caso, il contenuto didattico e culturale è compreso nella definizione riportata al c. 7 “[…] Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
L’attività pubblica può essere saltuaria in un edificio nel quale non viene esercitata attività, tipo lo rendo disponibile per esposizioni o presentazioni di libri ecc..
Circa l’attività pubblica (ivi compresi contenuti e profilo culturale di tali attività), in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. (allegato I). Quanto ai contenuti della suddetta Relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando. Si rimanda, inoltre, a quanto indicato all’articolo 1, commi 1 e 7.
Unesco e buffer zone sono vincoli che permettono la presentazione domanda?
L’art.1 c. 9 del bando specifica che, ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità, tra l’altro, ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS e ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art. 4). Si rimanda alle modalità di valutazione delle domande di cui all’art. 10 del bando.
Chiarimenti in merito alla polizza fidejussoria. Avrei bisogno di sapere il tipo di fidejussione richiesta, la durata e, se l’importo che deve coprire è totale dei fondi o di una percentuale?
Si rinvia all’art. 13 dell’Avviso ed all’allegato c) dell’Avviso, paragrafo “Erogazione sostegno finanziario”.
Si può intervenire con un progetto di ristrutturazione al fine di adibirlo a Casa per ferie?
Si richiama l’art.1 comma 7: “Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
La destinazione ad uso pubblico potrebbe essere garantita dall'insediamento di attività ricettiva?
Si richiama l’art.1 comma 7: “Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
Cosa si intende per "messo a disposizione del pubblico”? È necessario destinare l'immobile riqualificato ad uso pubblico (in tutto od anche solo in parte)?
Si richiama l’art. 1 c. 1: “L’ intervento […] restituisce alla collettività e in molti casi all’uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria”, e l’art. 1 c. 7 ““Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
Circa il nesso tra “fruizione del bene a disposizione del pubblico” si rinvia a Faq precedenti.
L’installazione di colonnine di ricarica di bici elettriche e creare uno spazio adibito al posteggio temporaneo dei velocipedi può essere considerata come attività ad uso pubblico?
Circa le tipologie oggetto di intervento si rimanda all’art. 2, c. 1 lettere a), b) e c) dell’avviso, che individua la necessità di una connessione con le tipologie di patrimonio rurale oggetto di intervento e con l’attività agricola e le comunità rurali.
Vorrei chiarimenti sugli obblighi di fruizione del bene da parte del pubblico: quali sono e hanno limite temporale una volta finiti i lavori?
Per «fruizione» si intende il godimento dei beni culturali da parte della collettività di Istituti e luoghi della cultura di appartenenza privata. Se sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Pertanto, in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, anche la Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. Per i contenuti della relazione, si rimanda all’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale, il cui utilizzo è vincolante ai sensi dell’art. 8, c. 6 lett. i) del bando.
Il fabbricato principale (abitazione con stalla e fienile), con relativa pertinenza (tettoia, pollaio, magazzino e fienile), possono rientrare all'interno del bando?
Si rinvia all’art. 2 c.1 lettere a) e b): “ a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, scuole rurali, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili)”.
Gli spazi aperti (art. 1.6) devono essere di pertinenza per insediamenti di imprese agricole? Diversamente non sono ammissibili al bando? Vi sono altri limiti?
Art. 4 c. 1 stabilisce: “ Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.
L’ art. 1 c. 6 recita che gli interventi “potranno riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali riconducibili alle categorie individuate dagli strumenti regionali di pianificazione territoriale-paesaggistica e/o dagli strumenti urbanistici comunali”.
Nel quadro degli obbiettivi di valorizzazione del bene oggetto di intervento, è possibile individuare interventi di “nuove piantumazioni arboree e arbustive” finalizzate alla mitigazione visiva di elementi estranei? [...]
DOMANDA
Nel quadro degli obbiettivi di valorizzazione del bene oggetto di intervento, è possibile individuare interventi di “nuove piantumazioni arboree e arbustive” finalizzate alla mitigazione visiva di elementi estranei, quali ad esempio, un traliccio di energia elettrica? Oppure sostituzioni di esemplari arborei esistenti ma ammalorati?
RISPOSTA
Gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.
È possibile prevedere interventi di manutenzione straordinaria (quali, riasfaltatura, segnaletica, ecc) su sede stradale privata, ma non di uso esclusivo, di accesso al bene?
DOMANDA
È possibile prevedere interventi di manutenzione straordinaria (quali, riasfaltatura, segnaletica, ecc) su sede stradale privata, ma non di uso esclusivo, di accesso al bene. Tali interventi si applicherebbero su viabilità di circa 300 ml di lunghezza e 4 ml di larghezza, e si intendono finalizzati a migliorare l’accessibilità del bene.
RISPOSTA
CFR. FAQ sulla viabilità: “Le tipologie di patrimonio culturale oggetto di intervento sono enumerate all’art. 2, c.1 lett. A, b, e c dell’Avviso. Pur se enumerabile tra le infrastrutture rurali, la viabilità in quanto tale non è compresa nell’ambito di applicazione del presente bando”). Premesso che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.
Un immobile oltre ad avere caratteristiche di ruralità, è necessario che sia situato in una zona tutelata dal D.Lgs n. 42/2004 oppure è sufficiente che sia posto in zona agricola?
Si rimanda alla FAQ “Chiarimenti in merito a un cascinale presente in zona agricola di PRG”. L'art. 4, c.9, lett. B del bando dispone che il Soggetto dichiara che “il bene oggetto dell’intervento (…) è censito o classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale”. Ne discende che il fabbricato inserito in una zona di PRGC che individua gli annucleamenti rurali può intendersi sufficiente ai fini di cui sopra pur in assenza di vincoli di natura paesaggistica. Quanto al “Censiti/classificati” ove le tipologie ricorrenti non siano già classificate nel Piano Paesaggistico Regionale occorrerebbe fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.
Possiamo procedere come società o deve presentare domanda tassativamente la persona fisica?
L’art. 4 c. 1 stabilisce: “ Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8, c. 1, la domanda di finanziamento deve essere “firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente”.
Sono finanziabili interventi le cui caratteristiche rientrano nel bando ma i cui lavori sono già iniziati (e in corso) e le cui spese sono già state in parte pagate? La pratica edilizia dei lavori e i lavori stessi sono comunque ancora in corso
Ai fini dell’erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 2/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le spese di investimento di cui all’art. 7 dell’Avviso, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili purché i costi stimati dei progetti non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.
Si rinvia anche al PUNTO C.2.8 della Domanda di ammissione per interventi.
È possibile richiedere il finanziamento da parte di un soggetto privato su una porzione di un immobile abbandonato di maggiore dimensione in modo da sistemarne una parte per finalità ad uso pubblico?
Ai sensi dell’ art. 4 c.1: “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.
Gli interventi previsti devono ricadere nelle tipologie elencate all’art. 2 comma 1 dell’Avviso.
Il contributo è cumulabile con altre forme di aiuto?
Ai sensi dell’Art. 3 commi 6 e 7, Al contributo concesso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tali contributi non coprano lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. In caso di impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Cosa fare in presenza di problemi con l’accesso all’applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?
L’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale cdp.it/pnrr_architettura_e_paesaggirurali
La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo Guida per l’utilizzo del portale per la presentazione della domanda
In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si
prega di:
- scrivere una mail a: bando.architettura@cdp.it
- chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.
È ammissibile l’intervento su una piccola costruzione rurale, un cosiddetto "ciabot" con annesso pozzo sotto un grande ciliegio, posizionato a metà collina?
Si, purché rispetti tutte le condizioni del bando.
Quali mezzi possono essere ritenuti idonei a dimostrare che la costruzione di un edificio risale ad oltre 70 anni?
Oltre agli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale, si può fare riferimento a ulteriori strumenti urbanistici vigenti, ovvero a carte territoriali storiche.
Avrei bisogno di sapere il tipo di fidejussione richiesta, la durata e, se l’importo che deve coprire è totale dei fondi o di una percentuale?
Si rinvia all’art. 13 dell’Avviso e all’Allegato C “Relazione descrittiva dell’intervento “ alla voce “Erogazione sostegno finanziario”.
Nel 2021 sono state vendute le quote societarie da ad altri soggetti societari MA DI FATTO LA PROPRIETA’ INTESTATARIA RISULTA ESSERE SEMPRE ININTERROTTAMENTE DAL 2001 LA STESSA SOCIETA’ DENOMINATA.
Il mero trasferimento di quote societarie non rileva se la società intestataria del bene è rimasta il medesimo Soggetto.
Chiarimenti sulla compilazione del quadro tecnico economico
DOMANDA
Nel QTE presente all'interno della documentazione di progetto gli oneri per la sicurezza sono computati all'interno delle spese tecniche che possono essere solo il 10% dell'importo lavori (A1+A2) mentre normalmente nel quadro economico gli oneri per la sicurezza vengono compresi nella voce A, si tratta di un refuso o effettivamente è corretta la loro collocazione all'interno delle spese tecniche (B)?
RISPOSTA
Si rinvia all’art. 7 comma 2 lettera c) dell’Avviso, per le indicazioni circa le spese tecniche tra le quali rientrano progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite massimo del 10%. Si rimanda all’Allegato C “Relazione descrittiva dell’intervento” e al Modulo della Domanda – Sezione D “Importo complessivo del progetto”.
Un'altra domanda è concernente il calcolo delle spese tecniche al 10%: è corretto calcolarlo, come di solito esclusivamente sull'importo dei lavori (QTE voce A) o su tutti gli importi messi a budget di progetto.
La spesa per i servizi di ingegneria non può superare il 10% del totale del costo ammissibile del progetto, come riportato all’art. 7, comma 2 lettera c) cd. Spese tecniche di progettazione dell’Avviso; questo significa che qualora la spesa complessiva ecceda il 10% del costo totale ammissibile del progetto, la Commissione di valutazione indicherà la rideterminazione d’ufficio dell’importo massimo ammissibile di tale voce di spesa, avendo cura di allocare la spesa eccedente nei costi non ammissibili, che rimangono a totale carico del soggetto proponente.
In merito alla predisposizione del quadro economico vorrei sapere se è sufficiente compilare lo schema presente all’interno dell’allegato o se occorre predisporne un altro allegato [...]
DOMANDA
In merito alla predisposizione del quadro economico vorrei sapere se è sufficiente compilare lo schema presente all’interno dell’allegato o se occorre predisporne un altro allegato come sembra essere richiesto nel riquadro sottostante “Interventi previsti e finanziabili”?
RISPOSTA
Quanto agli allegati alla domanda di finanziamento, si richiama l’elenco di cui all’art. 8 dell’Avviso ed alla modulistica allegata allo stesso, resa disponibile sul sito istituzionale.
In riferimento allo schema presente nell’allegato (quadro tecnico economico dell’intervento): occorre inserire tutte le spese previste dal progetto nella sua interezza o solo quelle finanziate dal Bando? [...]
DOMANDA
In riferimento allo schema presente nell’allegato (quadro tecnico economico dell’intervento): occorre inserire tutte le spese previste dal progetto nella sua interezza o solo quelle finanziate dal Bando? O meglio posso inserire una nota dove indico quali spese saranno a carico dell’ente proprietario?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso: “Il contributo è concesso, fino ad un massimo di Euro 150.000,00 come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di Euro 150.000,00”. In ogni caso, ai sensi dell’art. 3, 5 c. dell’Avviso, “a prescindere dalla quota di cofinanziamento, l’operazione è ammissibile qualora sia garantita la completa realizzazione dell’intervento e il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1” del presente Avviso.
Nella domanda di ammissione (sezione D), alla voce “Copertura finanziaria” devono essere specificati tutti i finanziamenti, inclusi quelli a carico del Soggetto Proponente e/o di terzi.
È ipotizzabile in una parte della struttura l'uso a carattere di residenzialità temporanea, con particolar attenzione a progetti residenziali per persone in difficoltà anche in accordo con i servizi comunali?
DOMANDA
È ipotizzabile in una parte della struttura l'uso a carattere di residenzialità temporanea, con particolar attenzione a progetti residenziali per persone in difficoltà (donne che hanno subito violenza, profughi ucraini, famiglie in difficoltà, etc.) anche in accordo con i servizi comunali?
RISPOSTA
Si rimanda all’art. 1, c. 7 dell’Avviso secondo cui “I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, con obbligo da parte dell’assegnatario del contributo di acquisire i necessari pareri dalla competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”.
Un complesso edilizio sottoposto a tutela con un’unica notifica di vincolo che interessa la casa padronale e l'annesso edificio agricolo, comprensivo di cappella campestre... si può proporre un intervento di restauro sia della cappella che del manufatto..
DOMANDA
Un complesso edilizio sottoposto a tutela con un’unica notifica di vincolo che interessa la casa padronale e l'annesso edificio agricolo, comprensivo di cappella campestre, essendo la parte rurale e la cappella parte di un unico fabbricato, si può proporre un intervento di restauro sia della cappella che del manufatto agricolo/produttivo, anche se al catasto risultano come unità distinte?
RISPOSTA
Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Intervento su più beni del medesimo Soggetto, unitarietà dell’intervento”.
Si chiede se è possibile il recupero di più cappelle votive all'interno del territorio comunale e se si può raggruppare il tutto in un'unica istanza (e conseguentemente, con unico importo superiore a € 10.000)
Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Intervento su più beni del medesimo Soggetto, unitarietà dell’intervento”.
Se un'antica pieve che rientra nei requisiti di finanziamento del bando è di proprietà della diocesi, ma con un comodato d'uso in capo al Comune, il Parroco può fare domanda per ottenere il finanziamento?
Si richiama l’art. 4 c.1: “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico”.
Gli investimenti sono ammissibili SOLO se gli immobili sono sottoposti a dichiarazione di interesse culturale [...] oppure hanno più di 70 anni [...]. Se l’immobile non ricade in una delle due condizioni non è ammissibile ai finanziamenti del bando?
DOMANDA
Gli investimenti sono ammissibili SOLO se gli immobili sono sottoposti a dichiarazione di
interesse culturale (d. lgs. n. 42/04) oppure hanno più di 70 anni e sono censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali. Pertanto, se l’immobile non ricade in una delle due condizioni non è ammissibile ai finanziamenti del bando?
RISPOSTA
Si conferma che, ai sensi dell’art. 1, c. 5 dell’Avviso, gli interventi ammissibili devono riguardare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale previsti dall’art. 2 comma 1 dell’Avviso, per i quali “sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale.”.
La proprietà collettiva di usi civici costituisce titolo per la partecipazione al bando in oggetto?
Si rimanda all’art. 4, c. 1, dell’Avviso per il quale “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento”.
E ancora, si richiama quanto disposto dall’art. 1 comma 4: “l’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità…”.
Quanto alla natura ed al regime giuridico degli usi civici, si rinvia alla legislazione regionale e i relativi regolamenti attuativi.
Lo status di bene in attesa di verifica di un immobile di proprietà di un ente ecclesiastico (ex artt. 10, co. 1, 12 d.lgs.42/2004) può essere equiparato a quello di bene dichiarato d'interesse culturale?
Si rinvia all’art. 1 comma 5 che individua gli immobili “per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 […]”.
Può essere delegato un soggetto a presentare l'istanza?
Si rinvia alla FAQ avente ad oggetto “Vorrei sapere se la domanda può essere compilata da un tecnico e se la pec e la relativa firma digitale possano pertanto essere del tecnico stesso. E in tal caso se vi è un documento di delega”.
Si aggiunge che il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato deve procedere con apposita delega conferita con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento.
Chiarimenti in merito alla localizzazione
DOMANDA
In riferimento alla domanda per la partecipazione al bando in oggetto, verificato che l’edificio rurale ha i requisiti per essere inserito (ha più di 70 anni e lo possiedo da prima del 31-12-2020), nella griglia di valutazione posso dichiararlo al quadro B - Localizzazione geografica in aree di pregio ambientale e paesaggistico - nel punto a) Localizzazioni in .... Paesaggi/siti soggetti a riconoscimento Unesco e nel punto b) Localizzazione in aree inserite in piani e progetti che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi?
RISPOSTA
L’art.1 c. 9 del bando specifica che, ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità, tra l’altro, ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS e ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art. 4). Si rimanda alle modalità di valutazione delle domande di cui all’art. 10 del bando.
Chiarimenti in merito all’allegato C
DOMANDA
Nell'allegato C: RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO alla sezione cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale (ultimazione dell'intervento) è richiesto di indicare data consegna lavori, stipula contratti – adozione impegni (per servizi e forniture) entro il 31/01/2023. Il bando indica quale termine il 30 Giugno 2023. Qual è la data corretta?
RISPOSTA
La data corretta è quella del 30 giugno 2023.