Pianificazione urbanistica

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Terzo settore

L'articolo 2 della L.R. 7/22, ha apportato modifiche alla L.R.56/77, segnatamente all’articolo 17:

  • modificandone il comma 4, introducendo fra le ipotesi di “variante strutturale” anche l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;

  • aggiungendo il comma 4 bis, che descrive il perimetro procedimentale di tali varianti;

  • introducendo ulteriori due commi, il 4 ter e il 4 quater, che descrivono aspetti procedurali di tale adeguamento.

In tale ambito è stata quindi introdotta la possibilità, da parte delle Amministrazioni Locali, di ricondurre le “varianti di adeguamento al PPR” alle c.d. “Varianti strutturali”, integrando la precedente normativa che prevedeva, per tale adeguamento, esclusivamente la cd “Variante generale” descritta dall’articolo 17 comma 3 della LR 56/77.

E’ tuttavia da evidenziare che il novello articolo 17 comma 4 bis1 prevede espressamente che tali “varianti di adeguamento al PPR” sono “quelle finalizzate all'esclusivo recepimento del PPR”.

Se ne ricava quindi l’impossibilità alla predisposizione di una variante strutturale che abbia ulteriori contenuti oltre quelli del suddetto mero adeguamento al PPR.

Eventuali ulteriori previsioni sono pertanto da trattarsi nell’ambito di varianti diverse da quella in argomento.

 

1 Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all'esclusivo recepimento del PPR, relativamente agli elaborati di cui all'articolo 8 bis, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all'articolo 15. Tale adeguamento può altresì avvenire nell'ambito delle varianti di cui al comma 3.”

Differentemente da quanto esplicitamente previsto in relazione ad altri strumenti di natura urbanistica (cfr.  att.10 comma 4 e 10, art. 15 comma 16, articolo 17 comma 7, art. 17 bis comma 2 lett.g), comma 4 lett.f), comma 5 e comma 6 della L.R.56/77) per il procedimento di cui al quesito NON è previsto l’obbligo di pubblicazione sul BURP, risultando quindi bastevoli le forme di pubblicazione insite nel procedimento amministrativo relativo alla deliberazioni consiliari e sancite dal D.Lgs.33/2013.

Anche in relazione all’applicazione dell’articolo 17 bis della L.R. 56/77, proprio riguardante le nuove modalità di pubblicazione sul BURP degli strumenti urbanistici, si sottolinea che tali modalità si applicano  alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis, ma il procedimento in argomento, pur essendo trattato all’interno dell’articolo 17, non è soggetto a tale obbligo proprio in considerazione della sua natura non costituente variante.

Resta la facoltà da parte dell’Amministrazione di ricorrere alla pubblicazione sul BURP ove ritenga di dare maggior divulgazione ai contenuti del provvedimento.

Permane invece l’obbligo di trasmissione della deliberazione unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale, alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana, (cfr. articolo 17 comma 13 L.R.56/77).

La variante in argomento richiama l'art. 19 del DPR 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), declinandone però la procedura mediante il secondo periodo del comma 6 dell’art. 17 bis della LR 56/1977.

Nel merito della suddetta procedura, come già sostanzialmente espresso in pareri formulati dai competenti uffici a favore di Amministrazioni Comunali (prot. 31861/DB0800 del 22.11.2013; prot. 1149/A16120 del 29.12.2014; prot. 9311/A1600A del 18.01.2024), si precisa che:

  • il richiamo all’art. 19 del DPR 327/2001 è finalizzato a conseguire la variazione dello strumento urbanistico per le opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi allo strumento vigente;
  • in tale fattispecie, come declinata dal comma 6, secondo periodo dell’art. 17 bis della LR 56/1977, il comune adotta la variante, provvede alla sua pubblicazione e, a seguito delle eventuali osservazioni, dispone sull’efficacia della variante con propria deliberazione consiliare;
  • a seguito della delega all’amministrazione comunale dell’approvazione degli strumenti urbanistici, avvenuta con la riforma della LR 56/1977, la previsione di cui al comma 4 dell’art. 19 del DPR 327/2001 risulta non più applicabile, pertanto la variante non deve essere inviata al Settore Urbanistica per il parere di competenza né occorre attendere 90 giorni prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale;
  • a seguito dell’approvazione, della trasmissione alla Regione della Variante approvata e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 15 comma 17 e ss, la variante approvata assume efficacia.

Si ricorda che, nonostante il richiamato disposto normativo comporti una notevole semplificazione ed accelerazione del procedimento, restano fermi gli adempimenti derivanti dalle specifiche e vigenti normative di Settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Verifica di assoggettabilità a VAS, Verifica di coerenza con il PPR, etc.).

Schema riassuntivo della procedura di approvazione di variante semplificata