L.R. n. 24/96 - Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica

Rivolto a
Enti pubblici

La documentazione da allegare, come previsto dall’art. 3 della L.R. 24/96, e a seguito della scadenza del periodo transitorio di applicazione dell’art. 73 della L.R. 13/2020, è la seguente:

  • certificazione attestante l'obbligatorietà della variante e dagli estremi di approvazione del relativo provvedimento;
  • atto amministrativo relativo al conferimento dell'incarico di redazione della variante e dei relativi studi geomorfologici;
  • dettagliati preventivi di spesa, e dalle relative convenzioni, se stipulate, per la redazione delle varianti, comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari. Tali provvedimenti devono essere muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali o della dichiarazione del Comune relativa al mancato rilascio del parere;
  • copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune;
  • dichiarazione di aver eseguito le verifiche del P.A.I. (solo per D.G.R. n. 2-5007 del 07/01/2002).

Il contributo viene erogato, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate, in due trance:

  1. un acconto del 50% contestualmente all'inserimento del Comune nel programma di finanziamento;
  2. il saldo della restante parte di contributo, dopo l'approvazione della variante da parte del competente organo.

Il contributo in misura pari al 90% è riservato esclusivamente alle “unioni di comuni o alle forme associative di comuni” che richiedono un contributo per la redazione di uno strumento urbanistico intercomunale unitario, così come descritto nell’art. 16 della L.R. n. 56/1977.

Il contributo viene revocato quando lo strumento urbanistico non è approvato entro i due anni dalla data del provvedimento di concessione nei seguenti casi :

  1. per le procedure ex L.R. n. 56/1977 : decorsi due anni dal provvedimento di concessione del contributo senza che il relativo Piano sia stato trasmesso per l'approvazione;

  2. per le procedure ex L.R. n. 1/2007 e L.R. n. 3/2013 : decorsi due anni dalla concessione del contributo se l’Amministrazione procedente non ha trasmesso alla Regione la Proposta tecnica di progetto preliminare in conformità con il procedimento di cui all’art. 15 della L.R. n. 56/1977.

Si ricorda che trascorsi due anni dal provvedimento di concessione del contributo decorrono i termini per l’eventuale riduzione (cfr. quesito n. 5).

Il contributo viene ridotto del 50% qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla “data della deliberazione di adozione” della Proposta tecnica di progetto preliminare (P.T.P.P.) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla “data della deliberazione di adozione” della P.T.P.P..

Si precisa che per le procedure di approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2007 e della L.R. n. 3/2013, in caso di decorrenza dei due anni di cui all’art. 6 della L.R. n. 24/1996, il contributo viene ridotto del 50%, se fra la trasmissione della deliberazione di adozione della P.T.P.P. e l’approvazione del progetto definitivo dello strumento urbanistico decorre un periodo non superiore a 30 mesi per la variante strutturale o 36 mesi per la variante generale.

Poiché il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico ex art.15 LR 56/77 non prevede termini diversi in funzione dell’ente procedente, i termini temporali per le Unioni sono i medesimi di quelli previsti per i Comuni (cfr.art. 2, comma 1bis e dall’art. 6 della L.R. n. 24/1996).

Decorsi i termini previsti dall’art. 2, comma 1bis della L.R. 24/1996, per la riduzione del contributo, senza che lo Strumento urbanistico sia stato approvato l’acconto già erogato deve essere restituito.

Per presentare domanda di contributo nell’anno corrente l’Amministrazione richiedente non deve risultare aver già ricevuto finanziamenti per analogo tipo di contributo.

Nel caso, quindi, che un precedente analogo contributo sia stato erogato, ma non sia stato utilizzato nei termini di legge, come nel caso delle revoche ma anche nel caso di autonomo riconoscimento d’inadempienza, è possibile presentare domanda nell’anno corrente, qualora si proceda, prima della presentazione della nuova domanda di contributo (entro il 30 aprile c.a.), alla restituzione dell’acconto in allora ricevuto. In tal caso l’istanza di contributo, da formularsi secondo la modulistica reperibile sul sito, dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento alla Regione dell’importo ricevuto.

Si precisa che la revoca di contributi precedenti non comporta la priorità nell'erogazione dei finanziamenti nell’anno corrente.

La restituzione dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:

Tesoreria Regione Piemonte

Per entrate non sanitarie

Unicredit Banca Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO

IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516

BIC SWIFT UNCRITM1Z43

Si ricorda che la D.G.R. 29 Dicembre 2020, n. 1-2681 “Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies. Aggiornamento dei documenti USC - "Urbanistica senza carta" e proroga dei termini di applicazione, di cui alla DGR 44-8769 del 12 aprile 2019 di approvazione delle disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici.” prevede che, dall’anno finanziario 2023, i Comuni o le Unioni di Comuni, che accedono ai finanziamenti ai sensi della L.R. 24/96, per avviare la predisposizione degli strumenti urbanistici e le loro varianti, estese all’intero territorio, devono utilizzare le indicazioni e le specifiche contenute nei documenti USC e possono, inoltre, richiedere l’apposito finanziamento destinato agli studi relativi alla trasposizione digitale della cartografia di piano nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla L.R. 24/96.

In sede di saldo tutti i contributi richiesti saranno erogati soltanto se si accerterà che i Comuni o le Unioni di Comuni hanno utilizzato tali indicazioni e specifiche.