- Rivolto a
- Enti pubblici
1. Qual’è la documentazione da allegare alla domanda di contributo ai sensi della L.R. 24/96?
La documentazione da allegare a pena d’inammissibilità, come previsto dall’art. 3 della L.R. 24/1996, è la seguente:
- un atto amministrativo, in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere ripartita per ogni finanziamento richiesto;
- la dichiarazione che acclari l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica;
- nel caso in cui il comune/unione avesse già conferito l’incarico, la relativa documentazione.
2. Quando viene erogato il contributo (art. 5)?
Il contributo viene erogato, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate, in due tranche:
- 1. un acconto del 50% contestualmente all'inserimento del comune/unione nel programma di finanziamento, di cui viene data comunicazione alle singole Amministrazioni e sul sito istituzionale dell’Ente;
- 2. il saldo della restante parte di contributo dopo la specifica comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell'avvenuta approvazione della variante da parte del competente organo, comprensiva della deliberazione di approvazione del progetto definitivo e dell'atto amministrativo d’incarico ai professionisti (cfr. art. 3, comma 4bis).
3. Chi ha diritto al 90% del contributo previsto dall’art. 2?
Il contributo in misura pari al 90% è riservato esclusivamente alle “unioni di comuni o alle forme associative di comuni” che richiedono un contributo per la redazione di uno strumento urbanistico intercomunale unitario, così come descritto nell’art. 16 della L.R. n. 56/1977.
4. Quando si revoca il contributo (art. 6)?
I termini per la revoca si calcolano dalla data di approvazione della variante in conformità all'art.5 della legge 24/96 che prevede l'erogazione del saldo dopo la citata approvazione.
Per i contributi concessi fino al 31/12/2022:
Il contributo viene revocato quando lo strumento urbanistico non è approvato entro i due anni dalla data del provvedimento di concessione nei seguenti casi: a. per le procedure ex L.R. n. 56/1977 a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 1/2007: decorsi due anni dalla concessione del contributo se l’Amministrazione procedente non ha trasmesso alla Regione il Documento programmatico (D.P.) in conformità con il procedimento di cui all’art. 15 della L.R. n. 56/1977 in allora vigente; b. per le procedure ex L.R. n. 56/1977 a seguito delle modifiche apportate dalla L.R.3/2013: decorsi due anni dalla concessione del contributo se l’Amministrazione procedente non ha trasmesso alla Regione la Proposta tecnica di progetto preliminare in conformità con il procedimento di cui all’art. 15 della L.R. n. 56/1977. Si evidenzia che il rispetto dei termini dell’art. 2, comma 1bis della L.R. 24/1996, anche qualora trascorsi due anni dal provvedimento di concessione del contributo, consente la mera applicazione dell’eventuale riduzione (cfr. quesito n. 5).
Per i contributi concessi dall’anno 2023:
Il contributo viene revocato quando lo strumento urbanistico non è approvato entro i dieci anni dalla data del provvedimento di concessione.
5. Quando si riduce il contributo (art. 2, comma 1bis – inserito dalla L.R. n. 13/2020)?
I termini per la riduzione si calcolano dalla data di approvazione della variante in conformità all'art.5 della legge 24/96 che prevede l'erogazione del saldo dopo la citata approvazione.
Il contributo viene ridotto del 50% qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla “data della deliberazione di adozione” della Proposta tecnica di progetto preliminare (P.T.P.P.) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla “data della deliberazione di adozione” della P.T.P.P. Nel caso di variante parziale il termine dei trenta mesi ex art. 2, comma 1bis decorre dall'adozione del progetto preliminare.
Per i contributi concessi fino al 31 /12/2022:
Si precisa che per le procedure di approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2007 e della L.R. n. 3/2013, ancorché decorsi i due anni di cui all’art. 6 della L.R. n. 24/1996, se fra la data della deliberazione di adozione della P.T.P.P. e l’approvazione del progetto definitivo dello strumento urbanistico decorre un periodo non superiore a 30 mesi per la variante strutturale o 36 mesi per la variante generale, il contributo viene meramente ridotto del 50%, e non si procede alla revoca dell’intero contributo.
6. Quali sono i tempi di revoca e di riduzione del contributo per le Unioni?
Poiché il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico ex art.15 LR 56/77 non prevede termini diversi in funzione dell’ente procedente, i termini temporali per le Unioni sono i medesimi di quelli previsti per i Comuni (cfr.art. 2, comma 1bis e dall’art. 6 della L.R. n. 24/1996).
7. Cosa succede decorsi i termini previsti per la riduzione (art.2, comma 1bis)?
Per i contributi concessi fino al 31 /12/2022:
Decorsi sia il termine di due anni (art. 6 L.R. 24/1996 prima della modifica effettuata con L.R. 3/2023), sia i termini previsti dall’art. 2, comma 1bis della L.R. 24/1996, riguardanti la riduzione del contributo, l’acconto già erogato deve essere restituito.
Per i contributi concessi dall’anno 2023:
Decorsi sia il termine di dieci anni (art. 6 L.R. 24/1996 dopo la modifica effettuata con L.R. 3/2023), sia i termini previsti dall’art. 2, comma 1bis della L.R. 24/1996, riguardanti la riduzione del contributo, l’acconto già erogato deve essere restituito.
8. E’ possibile presentare domanda di contributo nell’anno corrente in presenza di revoca di precedenti analoghi contributi o di loro non utilizzo?
Per presentare domanda di contributo nell’anno corrente l’Amministrazione richiedente non deve risultare aver già ricevuto finanziamenti per analogo tipo di contributo.
Nel caso, quindi, che un precedente analogo contributo sia stato erogato, ma non sia stato utilizzato nei termini di legge, come nel caso delle revoche ma anche nel caso di autonomo riconoscimento d’inadempienza, è possibile presentare domanda nell’anno corrente, qualora si proceda, prima della presentazione della nuova domanda di contributo (entro il 30 aprile c.a.), alla restituzione dell’acconto in allora ricevuto. In tal caso l’istanza di contributo, da formularsi secondo la modulistica reperibile sul sito, dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento alla Regione dell’importo ricevuto.
Si precisa che la revoca di contributi precedenti non comporta la priorità nell'erogazione dei finanziamenti nell’anno corrente.
La restituzione dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:
Tesoreria Regione Piemonte
Per entrate non sanitarie
Unicredit Banca Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO
IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516
BIC SWIFT UNCRITM1Z43
9. Sostegno finanziario e utilizzo delle specifiche “Urbanistica Senza Carta” (USC).
Si ricorda che la D.G.R. 29 Dicembre 2020, n. 1-2681 “Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies. Aggiornamento dei documenti USC - "Urbanistica senza carta" e proroga dei termini di applicazione, di cui alla DGR 44-8769 del 12 aprile 2019 di approvazione delle disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici.” prevede che, dall’anno finanziario 2023, i Comuni o le Unioni di Comuni, che accedono ai finanziamenti ai sensi della L.R. 24/96, per avviare la predisposizione degli strumenti urbanistici e le loro varianti, estese all’intero territorio, devono utilizzare le indicazioni e le specifiche contenute nei documenti USC e possono, inoltre, richiedere l’apposito finanziamento destinato agli studi relativi alla trasposizione digitale della cartografia di piano nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla L.R. 24/96.
In sede di saldo tutti i contributi richiesti saranno erogati soltanto se si accerterà che i Comuni o le Unioni di Comuni hanno utilizzato tali indicazioni e specifiche.