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E' corretto introdurre, per tramite di atti comunali, modalità finalizzate al conseguimento della conformità urbanistico-edilizia, con particolare riferimento alla presenza di certificato di abitabilità/agibilità? (9 giugno 2023)
Il quesito attiene alla ipotesi che un’Amministrazione Comunale fornisca, eventualmente in forma di “linea di indirizzo” agli uffici, disposizioni affinché gli stessi riconoscano la conformità urbanistico-edilizia di fabbricati, gravati da parziali difformità, riconoscendo, come atto legittimante anche ai fini edilizi, la presenza di un certificato di abitabilità/agibilità in ottica di riconoscimento del legittimo affidamento ad esso correlato.
Ad avviso dei Settori competenti l’ipotesi procedurale ipotizzata, ancorché comprensibile anche nell’ottica dell’agevolazione degli interventi su fabbricati datati, non è corretta, ciò per le considerazioni di seguito riportate.
Se da un lato la presenza di un attestato di abitabilità acclara un apparente consolidamento della riconoscibilità del risultato edilizio da parte dell’Ente comunale, dall’altra - per contro - non risolve la difformità tra progetto rilasciato ed effettivo stato dei luoghi, condizione che innesca ex lege i relativi provvedimenti previsti dal Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni del DPR 380/01.
E’ quindi da osservare che, salvo esempi isolati, la giurisprudenza più aggiornata e prevalente1, è costante nell’affermare come il certificato di abitabilità/agibilità, svolgendo per definizione funzioni differenti, risulti privo di qualsivoglia effetto diretto/indiretto di sanatoria, regolarizzazione e/o condono, ovvero deroga rispetto alla disciplina sanzionatoria prevista dal DPR 380/01.
E’ infine il caso di rammentare che il legislatore regionale si adoperò per inserire una disposizione in tal senso all’interno del comma 4 dell’articolo 6 bis della lr 19/99, ciò tramite il c. 1 dell'art. 78 della lr 13/20202. Tale previsione tuttavia venne tempestivamente abrogata ad opera del c. 1 dell'art. 7 della lr 22/2020 con le seguenti motivazioni, : “ … Si segnala l’urgenza nell’abrogazione di tale articolo poiché una eventuale sua caducazione in sede di giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale potrebbe causare direttamente e/o indirettamente rilevanti danni imputabili all’Ente per gli eventuali atti assunti tra l’entrata in vigore della norma regionale, avvenuta il 29 maggio 2020 e il suo eventuale annullamento, esponendo la Regione a conseguente procedimento contabile per avere causato danno erariale anche ad amministrazioni terze…”3.
Considerato quanto sopra, in assenza di una specifica disciplina nazionale su questo aspetto, non è possibile ipotizzare un regime speciale rivolto ad equiparare le funzioni del certificato di abitabilità con quelle del titolo abilitativo edilizio ai fini di ossequiare alla conformità urbanistico edilizia degli immobili richiesta per legge.
Esemplare in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1996/2017, che sostiene come: “...la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince del resto anche dalla piena lettura degli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, l. n. 47 del 1985. Tale considerazione non può, tuttavia, essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilità implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere. L’argomentazione, invero, oltre che scorretta, prova troppo: semmai, all’inverso, l’interprete si dovrebbe interrogare sulla legittimità di tali certificati, non già desumere dal rilascio di essi una qualità – la conformità edilizio-urbanistica – da essi indipendente e anzi presupposta…”.
Ove possibile, sarà pertanto necessario procedere alla richiesta di titoli in sanatoria secondo le disposizioni vigenti in materia, tenendo anche conto delle tolleranze esecutive di cui all’art. 34 bis del DPR 380/01 recepite all’art. 6 bis della lr 19/99 ed ulteriormente articolate dalla D.G.R. n. 2-4519/2022.
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1. Ex plur.Sentenze Cons. Stato sez. V 04.02.2004, n. 365 ; Cons. Stato, sez. IV, 02.05.2017, n. 1996 ; Cons. Stato, sez. IV, 26.08.2014, n. 4309; sez. IV, sentenze 24.04.2018, n. 2456 .
2. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.
3. Relazione di progetto sul disegno di legge.