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Scheda informativa

Misure 221 e H-2080 - Imboschimento dei terreni agricoli

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Il finanziamento delle piantagioni di alberi su terreni agricoli, iniziato con il Reg. CEE 2080/92, è proseguito nell'ambito dei PSR, con la Misura H e poi con la Misura 221.

Per gli impianti a ciclo non breve (arboricoltura a ciclo medio-lungo; bosco permanente) realizzati da soggetti privati, deve essere presentata ogni anno una domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di mancato reddito e manutenzione.

Qualora la domanda di conferma avesse anche valenza di cambio di beneficiario, dovrà essere allegato un nuovo piano di coltura dell'impianto redatto sulla base dei modelli allegati.

Cambio beneficiario

Il cambio di beneficiario può verificarsi a seguito di t rasferimento (totale o parziale) delle superfici imboschite in seguito a compravendita dei terreni oppure in seguito a successione. 

Cambio beneficiario per vendita e affitto

In caso di vendita o affitto dei terreni, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, che deve:

  • iscriversi all’Anagrafe agricola e costituire il fascicolo aziendale (se non è già iscritto);
  • trasmettere al detentore del fascicolo (generalmente il CAA) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità (affitto o comodato) delle superfici;
  • presentare on line, all’interno della domanda di conferma annuale, una domanda di cambio beneficiario, tramite CAA o autonomamente;
  • sottoscrivere un nuovo piano di coltura.
Cambio di beneficiario per successione

In caso di decesso del beneficiario, gli eredi hanno due possibilità:

mantenere benefici e impegni relativi alla domanda: in tal caso il soggetto subentrante deve presentare all’interno della prima domanda di conferma successiva al decesso del beneficiario precedente, una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo al detentore del fascicolo documentazione attestante la successione:

  • copia del certificato di morte;
  • scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune;
  • copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
  • nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
  • piano di coltura sottoscritto dal nuovo richiedente e da tutti i coeredi per accettazione.

oppure rinunciare ai benefici e agli impegni connessi alla domanda, presentando, insieme alla documentazione elencata alle lettere a), b) e c), una dichiarazione scritta di rinuncia al Settore Tecnico regionale competente per territorio, sottoscritta da tutti i coeredi, corredata da copia del documento di identità di tutti i firmatari.

Durata dell'impegno

Le Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 (di seguito 2080) e della Misura H del PSR 2000-06, hanno fissato la durata del periodo di impegno indipendentemente da quanto previsto dai piani di coltura a suo tempo approvati. Per gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con il 2080 e le Misure H e 221, il periodo di impegno è pari a:

  • 20 anni dalla data di fine lavori di impianto indicata nel Certificato di Regolare Esecuzione Lavori (CREL) per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080;
  • 15 anni dalla data di fine lavori indicata nel CREL per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex Misure H e 221;
  • 8 anni dalla data di fine lavori per i pioppeti.

Taglio finale degli impianti

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo il taglio finale (con l’eventuale rimozione delle ceppaie) può essere effettuato una volta trascorsi i 20 o 15 anni dalla data di fine lavori e dopo che sia terminato l’anno relativo all’ultima domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi per le perdite di reddito presentata (20a rata per il 2080, 15a per la Misura H).

Esempi relativi a impianti ex 2080

Data di fine lavori 31.03.2001 e domanda 20a rata premi per le perdite di reddito presentata nel 2020: in questo caso il taglio può essere effettuato una volta trascorsi 20 anni dalla data di fine lavori, a partire dal 1 aprile 2021;

Data di fine lavori 31.05.2001:

  • se la domanda di pagamento della 20a rata dei premi per le perdite di reddito è stata presentata nel 2020, il taglio può essere effettuato una volta trascorsi 20 anni dalla data di fine lavori, cioè a partire dal 01.06.2021;
  • se la domanda di pagamento della 20a rata dei premi per le perdite di reddito viene presentata a maggio 2021, il taglio può essere effettuato una volta terminato il 20° anno di impegno (31 dicembre 2021), cioè a partire dal 1° gennaio 2022. 

Per gli impianti di bosco naturaliforme ex 2080 e di bosco permanente ex misura 221 il termine dell’impegno è pari rispettivamente a 20 anni e a 15 anni, ma è vietata la loro “trasformazione”, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, a meno di specifica autorizzazione (art. 19, comma 2 della L.r. 4/2009).

Nel caso di impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo che risultino composti prevalentemente da specie arboree autoctone o naturalizzate, il conduttore dell’impianto potrà richiedere alla Regione la trasformazione dell’impegno da arboricoltura a bosco, mantenendo gli stessi livelli di premi annui previsti per l’arboricoltura.

Comunicazione di taglio

Le Norme di attuazione prescrivono che, prima di effettuare l’utilizzazione finale, sia trasmessa comunicazione scritta all’ufficio regionale competente, per qualsiasi tipologia di impianto. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite Sistema Piemonte, compilando direttamente online il modello di comunicazione, seguendo le istruzioni per la compilazione specifiche per l'arboricoltura da legno e le indicazioni per l'accesso e l'invio riportate alla pagina "modulistica forestale".

Per assistenza alla compilazione della comunicazione di taglio è possibile rivolgersi agli Sportelli forestali o ai Punti Informativi Forestali.
Anche per il  taglio degli impianti di arboricoltura da legno, la comunicazione di taglio contiene informazioni utili alla messa in pratica di un sistema di Dovuta Diligenza.

Diradamenti

Negli impianti a densità non definitiva (es. ciliegio piantato a distanza 6x6), nel caso siano presenti alberi di buona qualità tecnologica, si ricorda di effettuare i diradamenti necessari a garantire alle piante accrescimenti diametrici adeguati e costanti, fino a raggiungere le dimensioni richieste dal mercato per le lavorazioni industriali (attualmente tronchi lunghi almeno 2,50 metri con diametro minimo di 35 cm in punta). Si precisa che anche la commercializzazione del materiale legnoso dei diradamenti rientra nel campo di applicazione della Dovuta Diligenza.

Bandi 2023

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Informazioni sul mercato del legno in Piemonte www.legnopiemonte.eu