Modifiche delle norme su foreste, vincolo idrogeologico e alberi monumentali

Data notizia

Il 18 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale (l.r. 19/2018) che apporta modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di foreste (l.r. 4/2009), di vincolo idrogeologico ( l.r. 45/1989).

In particolare:

  • con gli articoli 52, 53, 54, 55 e 57 sono state aggiornate le norme riguardanti il vincolo idrogeologico, abrogando disposizioni implicitamente superate ed allineando la normativa in materia all'ordinamento vigente;
  • con gli articoli 79 e 81 la legge forestale regionale è stata adeguata a quanto disposto dal d.lgs. 34/2018 per ciò che concenere la definizione di non bosco e le trasformazioni del bosco;
  • con gli articoli 80, 82, 83 e 96 è stata inserita nella legge forestale regionale la disciplina in materia di alberi monumentali, recependo l'art. 7 della legge n. 10/2013 e abrogando contestualmente la l.r. 50/95.

Si precisa che i testi on line delle norme modificate non sono ancora disponibili in versione integrata.

 

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, artt. 52-53-54-55 e 57

Art. 52. (Modifiche all' articolo 2 della l.r. 45/1989)
1. I numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) sono abrogati.
2. Il comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 è abrogato.

Art. 53. (Modifiche all' articolo 6 della l.r. 45/1989)
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 6 della l.r. 45/1989 sono abrogati.

Art. 54. (Modifiche all' articolo 11 della l.r. 45/1989)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 45/1989 , dopo le parole "di pubblico servizio" sono inserite le seguenti: "
, nonché le opere ed i lavori pubblici di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale)".

Art. 55. (Modifiche all' articolo 13 della l.r. 45/1989)
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989 è sostituito dal seguente: "4.Ai sensi della legge 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria.".

Art. 57. (Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici)
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.

Disposizioni in materia di foreste, artt. 79 e 81

Art. 79. (Modifiche all' articolo 3 della l.r. 4/2009)
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole "di cui all'articolo 4," sono inserite le seguenti "i noccioleti e" e dopo le parole "
i castagneti da frutto in attualità di coltura" sono inserite le seguenti "o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale".
2. La lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 è abrogata.

Art. 81. (Modifiche all' articolo 19 della l.r. 4/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "1.Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all' articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "2 bis.I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.".
3. La lettera d bis) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è abrogata.

Disposizioni in materia di alberi monumentali, artt. 80-82-83 e 96

Art. 80. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 4/2009)
1. Dopo l' articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "Art. 3 bis(Alberi monumentali)1.Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall' articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2.La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 2 della legge 10/2013 ed all'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e definisce con proprio provvedimento criteri e modalità per le attività di censimento degli alberi monumentali, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento.
3.E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della 1egge 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.

Art. 82. (Modifiche all' articolo 36 della l.r. 4/2009)
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunta la seguente: "n bis)da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 3 bis.".

Art. 83. (Modifiche all' articolo 46 della l.r. 4/2009)
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 46 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente: "2 quater. Agli oneri di cui all'articolo 3 bis, comma 2, si fa fronte per il triennio 2018- 2020 con le risorse iscritte nella missione 09, programma 09.05 del bilancio regionale.". Sezione III - Governo del territorio e paesaggio

Art. 96. (Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio)
1. La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è abrogato.