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Per il primo anno la comunicazione da parte delle Utenze Non Domestiche (UND) va intesa “obbligatoria per tutte” o da presentare solo in caso di richiesta di uscita dal servizio pubblico?
Al momento la comunicazione va presentata esclusivamente qualora una utenza non domestica (UND) produttrice di rifiuti urbani intenda avvalersi di un gestore privato. Considerato che al momento, sentiti alcuni Consorzi piemontesi, solo pochissime UND hanno provveduto a, ovvero hanno espresso l’intenzione di fare tale comunicazione, si obbligherebbero tutte le utenze non domestiche a farla, mentre il fatto stesso che non la fanno rende di fatto implicita la loro decisione di continuare ad avvalersi del gestore pubblico.
La scadenza del 31 maggio riguardante le UND sulla scelta del gestore di cui avvalersi vale anche in riferimento all'anno 2021, o la comunicazione va fatta quest'anno a valere - come scelta - a partire dal 1.1.2022?
Le modifiche introdotte dal DL n. 41/21 e recentemente convertite con legge n. 69/21 hanno chiarito che la scadenza del 31 maggio è da riferirsi a valere dal 01.01.2022, mentre per gli anni successivi la scelta dovrà essere comunicata entro il 30 giugno a valere dal primo gennaio dell’anno successivo: ciò pare quindi rappresentare a tutti gli effetti un implicito rinvio al prossimo anno dell’entrata in vigore di quanto previsto all’art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/06. Riguardo alla nuova classificazione dei rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lett. b-ter), essa è invece già pienamente in vigore, come già chiarito sia dal MITE che dallo stesso Ministro competente.
La scelta di avvalersi di un gestore esterno per l’attività di recupero è da intendersi per la totalità dei rifiuti prodotti oppure anche solo per alcune tipologie?
Le disposizioni in vigore non obbligano le utenze non domestiche ad avvalersi, per la totalità delle tipologie di rifiuti prodotti, o del gestore del servizio pubblico o - in alternativa - di uno o più gestori privati: ne consegue che l'utenza in oggetto potrà avvalersi di gestori privati anche solo per alcune tipologie di rifiuti, purchè tali tipologie siano avviate a recupero e successivamente venga prodotta una opportuna attestazione del soggetto che ne effettua l'attività di recupero.
Considerato che i rifiuti urbani delle UND avviati fuori dal servizio pubblico concorrono al raggiungimento degli obiettivi, chi deve trasmettere i dati contenuti nell’Attestato di avvenuto recupero alla Regione?
Le utenze non domestiche che esercitano l’opzione prevista dall’art. 238, c. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 1, co. 649, della Legge n. 147/2013, hanno l’obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e/o a riciclo nell’anno precedente secondo quanto previsto dalla D.G.R. del 3 novembre 2017, n.15-5870 relativa al metodo di calcolo percentuale di RD dei rifiuti urbani. Le UND che si avvalgono di tale facoltà sono comunque soggette all’obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell’avvenuto riciclo/recupero). Resta in capo ai Consorzi il compito di trasmissione dei dati alla Regione, dati che dovranno essere comprensivi dei rifiuti urbani che le UND avranno dimostrato ai propri Comuni di aver avviato a recupero (Attestazione di cui all’art. 198 c. 2-bis D.Lgs. 152/06).
Le UND che gestiscono in proprio il rifiuto organico e/o la frazione verde, tramite autocompostaggio individuale o compostaggio di comunità, possono usufruire di una riduzione sulla parte variabile della TARI?
Le UND costituite da attività quali ristoranti, bar, mense, punti vendita al dettaglio, ecc sono produttrici di rifiuti urbani organici, soggetti dal prossimo 1/1/2022 all’obbligo di raccolta differenziata o di riciclaggio alla fonte mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione (art 182 ter dlgs 152/06). Per compostaggio sul luogo di produzione si intende l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità. Pertanto le UND produttrici di rifiuti urbani organici hanno l'obbligo di separare alla fonte i rifiuti organici per la raccolta differenziata o per il compostaggio sul luogo di produzione. Si ritiene che nel caso di gestione in proprio tramite Autocompostaggio sia possibile applicare la riduzione della quota variabile della tari secondo quanto previsto dall'art 198 comma 2-bis, 238 comma 10 dlgs 152/2006 e art 1 comma 649 L 147/2013 (si tratta infatti di una gestione del rifiuto organico al di fuori del servizio pubblico). La dichiarazione di avvio a riciclaggio è resa dalla stessa UND, purchè sia disponibile a essere soggetta a controllo da parte del comune (come per le utenze domestiche attraverso l’ iscrizione all’ Albo compostatori, ecc). La dichiarazione di NON avvalersi del servizio pubblico per la raccolta del rifiuto organico deve essere presentata entro le scadenze previste (entro il 31/05/2021 per gestire in proprio il rifiuto organico a partire dal 1/1/2022, entro il 30/06 per gli anni successivi). Le stesse modalità sono applicabili anche nel caso in cui l’UND conferisca il rifiuto organico al Compostaggio di Comunità' gestito da un organismo collettivo, senza coinvolgimento del Comune/Consorzio. In questo caso la attestazione di avvenuto recupero è resa dal gestore della compostiera collettiva.