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Scheda informativa

Riscaldamento, climatizzazione e risparmio energetico

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La Regione Piemonte, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 ha aggiornato lo Stralcio relativo al riscaldamento ambientale e il condizionamento, (già approvato con la d.c.r. 98-1247 dell’11 gennaio 2007. La nuova edizione dello Stralcio di Piano è entrata in vigore il 1° Aprile 2010 ed è stata in seguito modificata e di seguito è riportato il testo coordinato con le modifiche apportate Allegato alla DGR 46-11968 Testo coordinato 

    Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano - limitazioni all'uso ed all'installazione dei generatori di calore a biomassa legnosa.

    Con D.G.R. n. 29-7538 del 14 settembre 2018 sono state integrate le misure dell’Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta, di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, con riferimento alle limitazioni all'uso ed all'installazione dei generatori di calore a biomassa legnosa.

    La deliberazione, oltre ad adottare la classificazione ambientale prevista per i generatori di calore a biomassa legnosa già definita dal DM 186/2017, introduce le seguenti limitazioni:
    1. divieto, in tutti i comuni del territorio regionale, di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi di appartenenza:

    “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2018;

    "quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2019;

     

    Al fine di fornire chiarimenti interpretativi e proporre procedure analitiche semplificate e per permettere la corretta verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel “Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968, alla luce dell’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali concernenti il rendimento energetico in edilizia (D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” in attuazione dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) è stata elaborata la specifica nota esplicativa di seguito riportata in allegato.

    2. il divieto, dal 01/10/2019, in tutti comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” così come individuati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014, di utilizzo dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa se aventi prestazioni emissive, come individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, inferiori alle "tre stelle"

    Sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al precedente punto 2), lettera b), le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente.

    Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della D.G.R. n. 29-7538 del 14 settembre 2018, disponibile sul BUR n. 38 del 20 settembre 2018.

    Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili

    Nota esplicativa di confronto tra la delibera di Giunta regionale n. 46-11968 del 4/8/2009 E IL D.M. 26/6/2015 “Requisiti minimi”.

    Lo Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (dgr 46-11968 del 4 agosto 2009) prevede misure e indirizzi per l’efficentamento energetico ed emissivo dei generatori di calore a servizio degli impianti termici di riscaldamento degli ambienti.

    Oltre a prevedere un calendario di adeguamento per detti generatori con termini ultimi scaglionati in base alla potenzialità e al combustibile utilizzato, lo stralcio di piano prevede anche un monitoraggio rispetto alle specie inquinanti ritenute più significative tra le quali gli ossidi di azoto, uno degli inquinanti più dannosi per l’atmosfera.

    In particolare al paragrafo 1.5 della dgr 46-11968 viene indicato che:

    “Nell’ambito di attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, a partire dal 01/01/2011 deve essere rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), espresso in ppm e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.”

    Verificata l’attuale assenza di norme tecniche in merito alle metodologie di misura e campionamento e nelle more che quest’ultime siano adottate, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno approvare (D.D n. 52 del 12 marzo 2014) un allegato tecnico in cui sono indicate le metodologie, le tabelle contenenti fattori di conversione tra le concentrazioni espresse in ppm (normalmente fornite dalla strumentazione utilizzata dagli operatori sul campo) e il relativo fattore di emissione (mg/kWh in cui sono espressi i limiti di emissione previsti dallo Stralcio di piano) ed infine quale tolleranza applicare per il confronto con il limite.

    Linee guida tecniche utili per l’esecuzione di una corretta progettazione e installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore sugli impianti termici centralizzati

    La Regione Piemonte, di concerto con gli Ordini e Collegi professionali e con le diverse associazioni di categoria interessate, ha elaborato un documento contenente delle linee guida tecniche utili per l’esecuzione di una corretta progettazione e installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore sugli impianti termici centralizzati.