FAQ - Bando Acquevive

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

1.1. Le “somme per imprevisti” e le “spese per acquisizione disponibilità di aree” sono finanziate fino al 5% delle “somme per lavori”. Si intende che per ciascuna voce l'importo massimo è il 5% delle somme per lavori o che la loro somma deve corrispondere al massimo al 5% dell’importo lavori?

Possono essere finanziate le due voci per un importo complessivo (somma) non superiore al 5% dell’importo lavori. Resta possibile integrare tali somme con altri fondi propri dell’ente o da altri soggetti, nel qual caso verranno considerati quale cofinanziamento. Nel caso di cofinanziamento è necessario specificare per quali categorie e per quali importi si prevede di destinarlo.
 

1.2. Il cofinanziamento può coprire le spese per la disponibilità di aree?

Sì, è possibile. L’eventuale parte eccedente, se sostenuta dal richiedente, può essere esposta come cofinanziamento.

La quota per l’eventuale acquisto delle aree, che il bando non prevede tra le spese ammissibili a contributo, può essere altresì considerata cofinanziamento ai fini dell’attribuzione dei punteggi in sede di valutazione.

Conformemente al punto 4.2. del bando ed entro il limite del 5% calcolato sulle “somme per lavori”, è ammissibile la spesa per l’acquisizione della disponibilità delle aree, intesa come erogazione di una quota al titolare dell’area che la rende disponibile per la realizzazione del progetto garantendo che esso potrà mantenere la sua funzionalità per un periodo di almeno 20 anni.

Il costo sostenuto dagli Enti beneficiari di cui al punto 3 del bando per l’acquisizione di aree private necessarie ai fini della realizzazione del progetto può essere esposto come cofinanziamento ai fini dell’applicazione dei criteri di premialità di cui al punto 7 del bando.
 

1.3. Tra le “spese tecniche” ammissibili dal bando (punto 4.5) potrebbero rientrare anche le attività di progettazione partecipata nel caso di domande di finanziamento in forma associata?

La natura delle spese tecniche è riferita alla normativa in merito ai lavori pubblici (d. lgs. 36 /2023). Si devono quindi intendere ammissibili le spese di progettazione, di direzione lavori e quelle relative ai piani di coordinamento e sicurezza (d.lgs. n.81/2008).
 

1.4. Le spese relative agli adempimenti obbligatori relativi ai processi di informazione e pubblicizzazione (es. sito web, targhe, cartelloni, etc.) potrebbero essere riconducibili al finanziamento regionale o rientrano all'interno del cofinanziamento?

Le spese obbligatorie di pubblicizzazione con cartellonistica permanente possono rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento. Spese ulteriori per la creazione di percorsi didattico-fruitivi possono essere sostenute dai promotori dell'intervento, che in tal caso hanno la possibilità di esporle in sede di candidatura a titolo di cofinanziamento.

 

1.5. La percentuale di finanziamento copre il 100% del costo ammissibile dell’intervento?

Il bando chiarisce che, a meno di cofinanziamenti da parte del richiedente, la Regione può ammettere a finanziamento sino al 100% dei costi di intervento, nell'ambito dei limiti del punto 4.7 "importo finanziabile" e del punto 4.5 "spese ammissibili" del bando.

2.1. Cosa si intende per “formazioni vegetazionali tipiche”?

Tramite il bando sono finanziabili interventi di “ripristino o costituzione di formazioni vegetazionali tipiche, in coerenza con le finalità dell’art. 115 del d.lgs 152/2006”.

Si intende la ricostruzione di associazioni vegetali di specie arboreo-arbustivo autotctone coerenti con le caratteristiche pedologiche, climatiche, altitudinali, etc. del sito.

Sono ammissibili le specie adeguate alle condizioni naturali del sito, quindi anche la ricostruzione dei boschi planiziali con le specie tipiche autoctone di tali formazioni. La localizzazione dell’intervento deve soddisfare le condizioni fissate dal bando al punto 4.2 "Localizzazione dei progetti di intervento".

 

2.2. È possibile creare fasce tampone erbacee ed arbustive quale filtro tra i coltivi presenti e aree boscate di nuova costituzione?

Il bando ammette a finanziamento la Costruzione di fasce tampone agroforestali secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida tecnico operative regionali “Le fasce tampone vegetate riparie arbustive-arboree - Realizzazione e gestione” e “Le fasce tampone vegetate riparie erbacee - Realizzazione e gestione”. La finalità è la creazione di una fascia vegetata multifunzionale (trattenimento di inquinanti e nutrienti, consolidamento delle sponde, corridoio ecologico, ombreggiamento) tra i coltivi ed il corso d’acqua. L’inserimento di una fascia tampone tra il coltivo ed il bosco deve essere motivata in relazione alle finalità di tutela delle acque e raggiungimento degli obiettivi ambientali del bando.

Le linee guida sono scaricabili e consultabili:

Si ricorda, inoltre, il vincolo di localizzazione dell’intervento di cui al punto 4.2 del bando stesso.

 

2.3. Per ripristinare formazioni forestali tipiche, è possibile prevedere tra gli interventi colturali anche limitazione delle specie arbustive ed arboree esotiche, quali ad esempio interventi di sostituzione di specie o ripulitura del sottobosco?

Nell’ambito della riqualificazione di aree boschive perifluviali è compresa anche la rimozione della vegetazione esotica invasiva eventualmente presente nell’area. Questa attività non deve però assumere carattere prevalente nel progetto e deve essere chiaramente distinguibile nel computo metrico estimativo per poterne valutare l’incidenza rispetto all’importo lavori del quadro progettuale complessivo. L’importo massimo ammissibile per gli interventi di questo tipo non deve eccedere il 20% dell’importo lavori. Per l’identificazione delle specie e le modalità di rimozione è richiesto di attenersi alle indicazioni delle Linee Guida regionali.

 

2.4. Può rientrare a contributo la rimozione del legname accatastato all'interno delle formazioni forestali che è stato oggetto di fluitazione da parte delle piene?

All’interno dell’attività di riqualificazione della copertura vegetale ammessa a contributo si può comprendere anche la rimozione di piante senescenti, instabili e legno morto, anche fluitato da eventi di piena.

 

2.5. È ammissibile chiedere il finanziamento del Bando Acquevive per creare lungo corpi idrici fasce tampone su terreni privati sottoposti agli obblighi di condizionalità previsti dalla PAC a carico dell’imprenditore agricolo? In che modo?

Nel caso il conduttore del fondo sia tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dalla PAC e, in particolare, al mantenimento di una fascia di rispetto inerbita di 3/5 metri (BCAA4), risulta comunque possibile accedere al finanziamento di fasce tampone maggiormente strutturate (es. fasce arboree/arbustive) e/o di maggiore ampiezza. Il verificarsi di tale situazione dovrà essere esplicitata nella relazione descrittiva del progetto e richiede l'acquisizione dell’assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento e la disponibilità al mantenimento della sua funzionalità per un periodo di almeno 20 anni.

 

2.6. Fatta salva la conformità idraulica rilasciata dagli enti competenti, vi sono limiti dimensionali alla riforestazione della piana alluvionale ed alla rivegetazione delle sponde?

Non sono previsti nel bando limiti dimensionali alla riforestazione della piana alluvionale, nè all'esecuzione degli altri interventi ammissibili. Si ricorda che l’intervento deve localizzarsi in prossimità dei corpi idrici secondo le indicazioni del punto 4.2 del bando.

 

2.7. Per gli interventi KTM6 è possibile eseguire miglioramenti di boschi planiziali, al fine di migliorare la stabilità e la composizione specifica e ridurre il rischio idraulico associandoli a sotto-impianti di specie autoctone e lotta alle esotiche?

Il bando prevede tra gli interventi ammissibili conformi alla KTM 6 anche gli interventi di "forestazione della piana inondabile, ripristino o costituzione di formazioni vegetazionali tipiche, in coerenza con le finalità dell’art. 115 del d.lgs 152/2006," da intendersi come tutela e miglioramento del patrimonio forestale in quella porzione di territorio soggetto alle dinamiche del corso d'acqua. La localizzazione degli interventi deve soddisfare i requisiti del punto 4.2 del bando.

3.1. Il bando può finanziare i costi di demolizione di manufatti presenti nelle aree di intervento? Il costo di trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano può essere finanziato?

Gli interventi di demolizione di manufatti possono essere ascritti alla fattispecie KTM 6 in quanto determinano la riduzione dell’artificialità dell’alveo e delle sponde (punto 4.4 del bando) e come tali sono finanziabili tramite il bando. Il richiedente deve dimostrare il possesso di tutti gli assensi necessari e la disponibilità dei luoghi per poter operare. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento da parte della Regione demolizioni, ancorchè parziali, di opere abusive, che vanno rimosse a carico dell’avente titolo. I costi affrontati dai richiedenti riferibili all’iniziativa progettuale per cui si richiede il contributo possono essere esposti come cofinanziamento ai fini dell’applicazione dei criteri di premialità di cui al punto 7 del bando, inclusi i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti dei quali il richiedente si fa carico, purché siano attestati nelle forme previste dal Bando.

 

3.2. Il bando finanzia il costo di trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenuti nelle aree di intervento?

Date le finalità del bando questo non finanzia i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti dei quali dovrà farsi carico il richiedente.

Sono invece ammissibili i costi di smaltimento delle demolizioni di manufatti ai fini della riduzione della artificializzazione di corsi d’acqua e laghi.

 

3.3. È finanziabile il rifacimento di massicciata erosa dall'alluvione?

Gli interventi finanziabili sono individuati al punto 4.4. "interventi ammissibili al finanziamento" del bando; il caso di specie proposto, in generale, non rientra tra gli interventi menzionati, salvo che le modalità di intervento siano riconducibili a tale elencazione; a titolo di mero esempio: fatta salva l'espressione delle autorità idrauliche, la sostituzione di un'opera di consolidamento spondale, danneggiata dall'azione erosiva del fiume, con interventi di risagomatura dell'alveo e della sponda e con la creazione di aree di laminazione potrebbe, in generale, rientrare nelle KTM 6 e KTM23 se con caratteristiche di misure "win win", tese a coniugare la mitigazione del rischio idraulico con la riqualificazione morfologica fluviale.

 

3.4. Sono ammissibili interventi di consolidamento spondale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica?

Gli interventi di consolidamento spondale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica sono ammissibili solo in sostituzione di un’opera di consolidamento classica (cd opere grigie), con l’intento di ottenere un miglioramento ecologico della sponda che dovrà comprendere materiale vegetale vivo.

È comunque ammissibile il consolidamento delle sponde in erosione attraverso risagomatura e rivegetazione delle medesime con ricorso a specie autoctone idonee al sito.

 

3.5. Nei tratti non compresi nei programmi di gestione dei sedimenti approvati è possibile effettuare l'asportazione di quest'ultimi?

Il bando afferma al punto 4.4 che "L’eventuale asportazione di sedimento può essere ammessa solo se prevista in Programmi di gestione dei sedimenti approvati, relativamente ad interventi riconducibili all’elenco sopra riportato". Quindi oltre ad essere interventi indicati nei PGS approvati (Stralcio torrente Orco, Pellice-Chisone, Maira e una porzione dell’asta Po) devono anche essere asportazioni funzionali a realizzare interventi di riqualificazione e non avere mere finalità di ripristino dell'officiosità idraulica.

Prima di presentare un progetto di tale tipo è consigliabile consultare l'autorità idraulica competente (AIPO) per verificare se le condizioni dell'alveo siano ancora oggi le stesse presenti al momento della redazione dei PGS e tenere presenti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 2 quater del d.lgs 152/2006 che ha normato a livello nazionale i Programmi di gestione dei sedimenti.

Da quanto precisato ne consegue che il bando non finanzia asportazioni di sedimenti diverse da quelle indicate sopra.

 

3.6. È concesso lo spostamento localizzato di sedimenti fluviali all'interno del demanio fluviale per chiudere lunate o aprire vecchie lanche senza rimozione del materiale verso l'esterno?

È ammissibile la movimentazione del sedimento fluviale per realizzare le tipologie di intervento indicate nel bando al punto 4.4 in corpi idrici oggetto del PdG Po e del PTA (punto 4.2 del bando).

4.1. È possibile coinvolgere proprietari privati di particelle catastali o aree demaniali (intestate al Demanio Pubblico dello Stato) poste lungo l'asta fluviale ma ricadenti nel territorio amministrativo di un comune non aderente alla candidatura?

Nel rispetto di quanto previsto dal Bando per la coerenza complessiva degli interventi lungo un'asta fluviale è consentito eseguire interventi sul territorio di un Comune non aderente al bando solo a condizione che questi esprima formalmente la propria approvazione degli interventi con deliberazione della Giunta. Tale atto dovrà essere allegato all’istanza di finanziamento presentata dal richiedente.

 

4.2. Ai fini della presentazione dell’istanza di finanziamento, è sufficiente la registrazione di un compromesso di acquisto dei terreni o gli stessi devono già essere di proprietà dell’Ente Pubblico?

Per i fini dell’istanza è sufficiente un accordo con il privato che dimostri il consenso alla realizzazione dei lavori sulla sua proprietà e lo impegni a mantenere la funzionalità dell'intervento per la durata di almeno venti anni; l'acquisto dei terreni da parte del richiedente il finanziamento rientra tra le modalità possibili di soddisfacimento di quanto richiesto dal bando, ma non è indispensabile; in ogni caso, gli impegni di mantenere la funzionalità dell'intervento per la durata di almeno venti anni sono in capo all’avente titolo.

 

4.3 È ammesso come documento di disponibilità dei terreni una scrittura privata che impegna i proprietari privati a permettere l'accesso, consentire la realizzazione degli interventi e non trasformare i luoghi per 20 anni?

Il bando richiede di presentare il titolo di disponibilità in uso delle aree in capo al soggetto proponente il progetto di intervento, per un periodo non inferiore a 20 anni. La modalità proposta nel quesito è ritenuta adeguata a soddisfare tale requisito.

 

4.4. In che forma deve essere l’accordo tra il proponente ed i soggetti proprietari di aree coinvolte nel progetto, relativamente alla disponibilità in uso delle stesse?

L’accordo, che va sottoscritto da tutti gli aventi titolo, può essere presentato nella forma più idonea rispetto al contesto di riferimento ed alle parti che raggiungono l’accordo. Occorre che abbia la medesima valenza degli atti che rendono possibile l’accertamento della disponibilità delle aree in capo alla stazione appaltante ai fini dell’esecuzione dei lavori pubblici.

 

4.5. È necessario disporre della concessione demaniale al momento della presentazione dell’istanza?

Per la presentazione dell’istanza è sufficiente che il proponente verifichi che l’area demaniale sia disponibile, non sia già concessa a terzi. Qualora il progetto venga finanziato dovrà esser acquisita una concessione ventennale che prevede il pagamento di un importo annuale contenuto indipendente dalla estensione della area concessa.

5.1. È possibile che il capofila si avvalga di un altro Ente quale stazione appaltante?

Il capofila può avvalersi di centrali uniche di committenza (CUC) a patto che:

  • il capofila resti responsabile verso la Regione, anche qualora si avvalga della CUC;

  • la CUC deve sottoscrivere la Convenzione prevista dall’articolo 3 del bando;

  • gli impegni dell'Ente capofila e della CUC devono essere esplicitati accuratamente negli articoli della Convenzione.

 

5.2. È possibile considerare ammissibili gli interventi in capo ai Consorzi sulle paratoie delle derivazioni quali ad esempio le manutenzioni straordinarie e gli spostamenti del manufatto? Possono essere incluse tra le spese ammesse al finanziamento?

I Consorzi irrigui non sono inclusi tra i soggetti beneficiari, riportati al punto 3 del bando.

I soggetti di cui al punto 3 del bando possono, eventualmente d’intesa con i Consorzi, presentare domanda su interventi previsti dalla KTM 7 “Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica”, nello specifico:

  • installazione di dispositivi atti alla misurazione ed alla teletrasmissione in tempo reale delle portate rilasciate come deflusso ecologico dalle opere di presa;
  • installazione di stazioni di misura delle portate fluenti in alveo in sezioni di tratti di corsi d’acqua

ritenute idonee alla verifica delle portate di deflusso ecologico rilasciate dalle captazioni presenti sul tratto interessato e situate a valle e/o a monte delle stesse.

Inoltre è possibile riferirsi anche alla misura KTM 8 “Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l’uso domestico”, di cui è finanziabile l’intervento specifico - installazione di dispositivi atti alla teletrasmissione delle misure di portata relative ai volumi prelevati dalle derivazioni idriche;

 

5.3. Dove è possibile reperire le informazioni sui corpi idrici significativi, sia corsi d'acqua che corpi idrici artificiali, interessati dal bando ed inseriti nel PdGPo-2021? Dove è possibile consultare le misure previste su ogni copro idrico?

Le informazioni sono reperibili ai seguenti link:

È inoltre possibile visionare le misure previste dal PdG Po e dal PTA ricorrendo agli elaborati del PTA-revisione 2021, aprendo il menù a tendina “B) Programma delle misure di Piano”.

 

5.4. È possibile una delega dal Comune ad un Consorzio irriguo per trasferire allo stesso, attraverso un accordo, la gestione del bando in maniera diretta sia per la fase progettuale che per l’affidamento dei lavori e rendicontazione intermedia e/o finale?

I beneficiari del bando sono indicati al punto 3 del medesimo. Non sono previsti e non sono possibili meccanismi di delega delle funzioni di soggetto incaricato alla presentazione della domanda di finanziamento se il delegato non rientra nelle categorie di cui al punto 3 del bando.

 

5.5. Il bando prevede sia trasmessa la documentazione progettuale a livello PFTE come previsto nel d.lgs 36/2023. Devono essere predisposti tutti gli elaborati richiesti dal relativo rimando al DPR 207/2010?

Il Responsabile del Procedimento valuterà che siano forniti gli elaborati, tra quelli di cui al DPR 207/2010, necessari alla completa descrizione dell'intervento, fermo restando i contenuti prescrittivi del bando.

 

5.6. Per redigere il computo metrico si possono utilizzare tutte le sezioni del Prezzario Regione Piemonte o dobbiamo riferirci a una in particolare?

Per la redazione del computo metrico non sono attualmente previsti particolari obblighi, possono essere utilizzate tutte le sezioni del Prezzario Regionale purché pertinenti all'oggetto del computo.