Norme di sicurezza e distanze degli apiari

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La presente comunicazione ha la finalità di tutelare l’attività svolta dagli apicoltori e di prevenire l’insorgere di controversie tra i medesimi e i privati cittadini, informando i Comuni piemontesi in merito alla corretta natura di tale attività.

Il principio cardine che attesta la primaria importanza e il pregio dell’apicoltura è stabilito dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 che “riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana … e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine”. L’apicoltura è poi classificata e considerata dall’art. 2 della legge n. 313/2004 quale “attività agricola” ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. sull’imprenditore agricolo. Trova così richiamo il dettato di cui all’art. 41 Cost. che tutela e promuove l’iniziativa economica privata (libertà d’impresa).

Tale tutela normativa prevista per lo svolgimento dell’attività apistica trova un suo bilanciamento nei vincoli introdotti dal legislatore sia nell’articolo 8 (Distanze minime per gli apiari) della legge 24 dicembre 2013 n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), sia nell’articolo 96 (Obblighi in materia di apicoltura) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), i quali stabiliscono che gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. L’apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l’apiario e i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

La Regione Piemonte nel 2021 ha emanato un Regolamento recante: Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura, avente - tra le varie finalità in esso descritte - quella di prevenire l’insorgere di controversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso territorio. Sempre a tale scopo, all’articolo 6 sono state inserite le linee guida per la disciplina del nomadismo in apicoltura. Il regolamento contiene l’allegato A), il quale prevede una tabella relativa alle distanze minime tra apiari di nuovo insediamento e apiari già presenti, in funzione delle dimensioni degli apiari di nuovo insediamento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, le amministrazioni comunali dell’intero territorio piemontese dovranno valutare con attenzione l’assunzione di eventuali provvedimenti di limitazione dell’attività apistica, nonché adeguare i propri regolamenti di Polizia Urbana e Rurale alle norme sopra richiamate, qualora vi fossero difformità.