Limitazioni d'uso per erbicidi e fungicidi campagna agraria in corso

Rivolto a
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La DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 prevede l’approvazione di disposizioni di attuazione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell’ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) 2021, in particolare:

  • designazione di nuove Aree Specifiche
  • cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
  • misure di tutela

Le nuove Aree Specifiche sono dei territori su cui applicare misure di tutela delle acque dall’inquinamento da prodotti fitosanitari, designati con DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 ai sensi del d.lgs. 150/2012. I territori insistono sui GWB (Ground Water Body - corpi idrici sotterranei) caratterizzati delle classi di vulnerazione Alta, Media e Bassa in esito allo studio condotto da Arpa Piemonte sui dati inerenti i prodotti fitosanitari provenienti dal monitoraggio ambientale regionale delle acque sotterranee per il sessennio 2014-2019. La designazione di tali Aree si applica a partire dal 1 gennaio 2023

Allegati

Allegato A
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Le nuove Aree Specifiche sono illustrate nella Figura 1 dell’Allegato A alla DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022

No, a partire dal 1° gennaio 2023 le ZVF sono state sostituite dalle nuove Aree specifiche, designate ai sensi del d.lgs. 150/2012 con la DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022

Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. Quelle individuate dalla Regione Piemonte riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Sono previste limitazioni d’uso per le seguenti sostanze attive: 

  • Azoxystrobin (nelle aree a vocazione risicola)
  • Bentazone (sulla coltura del riso)
  • Bentazone (nelle aree di ricarica)
  • Terbutilazina (su tutto il territorio regionale)

Sono confermate le limitazioni d’uso già vigenti nelle aree a vocazione risicola (DGR 22 febbraio 2016, n. 32-2952):

  • un solo trattamento/anno
  • non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento

L’impiego di prodotti fitosanitari contenenti Bentazone è vietato sulla coltura del riso a partire dal 1° gennaio 2023, come disposto dalla DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022.

È vietato l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti Bentazone nelle aree di cui all’Allegato 1 del D.M. 9 marzo 2007

A tutela delle acque potabili:

  • nelle aree di ricarica i formulati a base di Bentazone si possono usare solo ad anni alterni; sulle colture sarchiate vi è l’obbligo di applicazione localizzata sulla fila di semina (DGR n.30-8495 del 1 marzo 2019)

L’area di ricarica di un acquifero può essere definita come “la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall’area nella quale avviene l’infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall’area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d’acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione”.

Mappa delle aree di ricarica (geoportale Piemonte)

Per i formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Terbutilazina o la sostanza attiva S-Metolaclor:

  • si raccomanda ai soggetti competenti di effettuare attività di formazione e informazione agli operatori in ambito agricolo - consulenti, rivenditori, utilizzatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 150/2012 - al fine di ridurre il rischio di lisciviazione, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle etichette
  • al fine di limitare i fenomeni di lisciviazione, si invita a porre attenzione alle condizioni meteorologiche previste e ai periodi di irrigazione dopo ogni trattamento fitosanitario.

Per ridurre i rischi di lisciviazione di tutte le sostanze attive si raccomanda il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di etichetta del prodotto formulato con frasi SPe1* ed SPe2** (Direttiva 2003/82/CE):

  • *SPe1: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza)
  • **SPe2: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici ] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione)

Con l’abrogazione delle ZVF, dal 1° gennaio 2023 non trova più applicazione la frase in etichetta “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ogni 3 anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione e del Comunicato del Ministero della Salute, a partire dal 15 giugno 2022 trova applicazione in tutto il territorio regionale la frase in etichetta “il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento”, con una dose massima di 850 g/ha.

L’obbligo di applicazione localizzata sulla fila sussiste solo per le aziende aderenti alle misure agroambientali e al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI). Per trattamento localizzato si intende l’applicazione di un prodotto fitosanitario su zone definite di coltivazione (fasce, bande) o della pianta (aree della pianta). Approssimativamente si stima che con un diserbo localizzato sulla fila si tratta circa il 50% della superficie totale dell’appezzamento.

Si configurano le seguenti casistiche:

  1. agricoltori non aderenti alle misure dell'agro-ambiente del PSR: se nel 2022 hanno usato un prodotto a base di Terbutilazina prima del 15 giugno 2022, possono impiegarlo sullo stesso appezzamento anche nel 2023; non potranno farlo nel 2024 e nel 2025
  2. agricoltori non aderenti alle misure dell'agro-ambiente del PSR: se nel 2022 hanno usato un prodotto a base di Terbutilazina dopo il 14 giugno 2022, sugli stessi appezzamenti non è consentito il loro impiego nel 2023
  3. agricoltori aderenti alle misure dell'agro-ambiente PSR e al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI): con l’anticipo del vincolo di etichetta a tutte le semine del 2022, se hanno usato un prodotto base di Terbutilazina nel 2022, non possono impiegarlo sullo stesso appezzamento nel biennio 2023-2024; potranno tornare ad utilizzarlo nel 2025.

Quanto sopra vale anche per le aziende ricadenti fino al 2022 nelle Zone vulnerabili da fitosanitari (ZVF).

Oltre alle 2 prescrizioni per l’ ambiente SPe1 e SPe2 citate nella FAQ n.10, le etichette dei prodotti fitosanitari possono contenere la prescrizione SPe3, ovvero:

*SPe3: (Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali]

L'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia deve attenersi alle previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (P.U.F.F.) di cui all'Allegato B del Regolamento regionale del 11 dicembre 2006 n.15/R. Le prescrizioni previste variano (dal divieto d'uso alla limitazione dei prodotti ammessi) a seconda della classificazione delle aree di rispetto dei pozzi, che dipende dalla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e dalla capacità protettiva del suolo

..inerenti a “Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20”?

Si, sono ancora vigenti.

Qualora sullo stesso territorio sono vigenti per la medesima sostanza attiva prescrizioni differenti si applica quella più restrittiva.

Ai sensi dell’art.1, comma 1 del DM del 9/03/2007 non potrò trattare la soia con il Bentazone se i terreni ricadono nell’elenco dei fogli di mappa e se il Bentazone rientra nell’elenco del “Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazione”.

Normativa in materia di inquinamento diffuso delle acque