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Glossario: prodotto fitosanitario (p.f.)
formulato commerciale contenente una o più sostanze attive, autorizzato per l’utilizzo contro le avversità delle piante. Il Ministero della Salute autorizza i singoli formulati commerciali e la relativa etichetta. I prodotti fitosanitari insieme ai biocidi rientrano nella categoria più ampia dei pesticidi. In base alle avversità contro cui possono essere utilizzati vengono suddivisi in categorie: erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematocidi
Glossario: sostanza attiva (s.a.)
molecola o organismo con effetto contro una o più avversità delle piante che è contenuta all’interno dei prodotti fitosanitari.
Glossario: Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)
è il documento attuativo della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il PAN vigente è stato adottato con Decreto del 22 gennaio 2014 dal Ministero dell’Agricoltura di concerto con quello dell’Ambiente e della Salute.
PARTE I Tutela dell'ambiente 1. In tema di “Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” cosa prevede la DCR 258- 25537 del 22 dicembre 2022?
La DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 prevede l’approvazione di disposizioni di attuazione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell’ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) 2021, in particolare:
- designazione di nuove Aree Specifiche
- cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
- misure di tutela
2. Cosa sono le nuove Aree specifiche?
Le nuove Aree Specifiche sono dei territori su cui applicare misure di tutela delle acque dall’inquinamento da prodotti fitosanitari, designati con DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 ai sensi del d.lgs. 150/2012. I territori insistono sui GWB (Ground Water Body - corpi idrici sotterranei) caratterizzati delle classi di vulnerazione Alta, Media e Bassa in esito allo studio condotto da Arpa Piemonte sui dati inerenti i prodotti fitosanitari provenienti dal monitoraggio ambientale regionale delle acque sotterranee per il sessennio 2014-2019. La designazione di tali Aree si applica a partire dal 1 gennaio 2023
Allegati
- Allegato A
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3. Dove posso trovare le nuove Aree Specifiche?
Le nuove Aree Specifiche sono illustrate nella Figura 1 dell’Allegato A alla DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022
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4. Sono ancora vigenti le Zone vulnerabili da fitosanitari (ZVF)?
No, a partire dal 1° gennaio 2023 le ZVF sono state sostituite dalle nuove Aree specifiche, designate ai sensi del d.lgs. 150/2012 con la DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022
5. Che obiettivo hanno e quali sono le misure di mitigazione relative all‘uso dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo?
Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. Quelle individuate dalla Regione Piemonte riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.
6. Quali prodotti fitosanitari sono soggetti a limitazioni d'uso in ambito agricolo?
Sono previste limitazioni d’uso per le seguenti sostanze attive:
- Azoxystrobin (nelle aree a vocazione risicola)
- Bentazone (sulla coltura del riso)
- Bentazone (nelle aree di ricarica)
- Terbutilazina (su tutto il territorio regionale)
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7. Quali sono le limitazioni d’uso dei formulati a base di Azoxystrobin?
Sono confermate le limitazioni d’uso già vigenti nelle aree a vocazione risicola (DGR 22 febbraio 2016, n. 32-2952):
- un solo trattamento/anno
- non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento
8. Quali sono le limitazioni d’uso dei formulati a base di Bentazone?
L’impiego di prodotti fitosanitari contenenti Bentazone è vietato sulla coltura del riso a partire dal 1° gennaio 2023, come disposto dalla DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022.
È vietato l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti Bentazone nelle aree di cui all’Allegato 1 del D.M. 9 marzo 2007
A tutela delle acque potabili:
-
nelle aree di ricarica i formulati a base di Bentazone si possono usare solo ad anni alterni; sulle colture sarchiate vi è l’obbligo di applicazione localizzata sulla fila di semina (DGR n.30-8495 del 1 marzo 2019)
9. Cosa sono le aree di ricarica e dove si trovano?
L’area di ricarica di un acquifero può essere definita come “la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall’area nella quale avviene l’infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall’area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d’acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione”.
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10. Vi sono vincoli per altre sostanze attive oltre al Bentazone nelle aree di ricarica?
Per i formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Terbutilazina o la sostanza attiva S-Metolaclor:
- si raccomanda ai soggetti competenti di effettuare attività di formazione e informazione agli operatori in ambito agricolo - consulenti, rivenditori, utilizzatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 150/2012 - al fine di ridurre il rischio di lisciviazione, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle etichette
- al fine di limitare i fenomeni di lisciviazione, si invita a porre attenzione alle condizioni meteorologiche previste e ai periodi di irrigazione dopo ogni trattamento fitosanitario.
Per ridurre i rischi di lisciviazione di tutte le sostanze attive si raccomanda il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di etichetta del prodotto formulato con frasi SPe1* ed SPe2** (Direttiva 2003/82/CE):
- *SPe1: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza)
- **SPe2: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici ] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione)
11. Quali sono le limitazioni d’uso dei formulati a base di Terbutilazina?
Con l’abrogazione delle ZVF, dal 1° gennaio 2023 non trova più applicazione la frase in etichetta “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ogni 3 anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione e del Comunicato del Ministero della Salute, a partire dal 15 giugno 2022 trova applicazione in tutto il territorio regionale la frase in etichetta “il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento”, con una dose massima di 850 g/ha.
Allegati
- Comunicato del Ministero della Salute
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12. In quali situazioni sussiste l’obbligo di applicazione localizzata sulla fila per i formulati a base di Terbutilazina?
L’obbligo di applicazione localizzata sulla fila sussiste solo per le aziende aderenti alle misure agroambientali e al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI). Per trattamento localizzato si intende l’applicazione di un prodotto fitosanitario su zone definite di coltivazione (fasce, bande) o della pianta (aree della pianta). Approssimativamente si stima che con un diserbo localizzato sulla fila si tratta circa il 50% della superficie totale dell’appezzamento.
13. Con la limitazione d’etichetta valida a partire dal 15 giungo 2022 (impiego una sola volta ogni tre anni sullo stesso appezzamento), si può impiegare nel 2023 un prodotto a base di Terbutilazina avendolo già usato nel 2022?
Si configurano le seguenti casistiche:
- agricoltori non aderenti alle misure dell'agro-ambiente del PSR: se nel 2022 hanno usato un prodotto a base di Terbutilazina prima del 15 giugno 2022, possono impiegarlo sullo stesso appezzamento anche nel 2023; non potranno farlo nel 2024 e nel 2025
- agricoltori non aderenti alle misure dell'agro-ambiente del PSR: se nel 2022 hanno usato un prodotto a base di Terbutilazina dopo il 14 giugno 2022, sugli stessi appezzamenti non è consentito il loro impiego nel 2023
- agricoltori aderenti alle misure dell'agro-ambiente PSR e al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI): con l’anticipo del vincolo di etichetta a tutte le semine del 2022, se hanno usato un prodotto base di Terbutilazina nel 2022, non possono impiegarlo sullo stesso appezzamento nel biennio 2023-2024; potranno tornare ad utilizzarlo nel 2025.
Quanto sopra vale anche per le aziende ricadenti fino al 2022 nelle Zone vulnerabili da fitosanitari (ZVF).
14. I prodotti fitosanitari hanno altre prescrizioni di etichetta pertinenti con la protezione dei corpi idrici ?
Oltre alle 2 prescrizioni per l’ ambiente SPe1 e SPe2 citate nella FAQ n.10, le etichette dei prodotti fitosanitari possono contenere la prescrizione SPe3, ovvero:
*SPe3: (Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali]
15. Quali sono le limitazioni d’uso nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano?
L'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia deve attenersi alle previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (P.U.F.F.) di cui all'Allegato B del Regolamento regionale del 11 dicembre 2006 n.15/R. Le prescrizioni previste variano (dal divieto d'uso alla limitazione dei prodotti ammessi) a seconda della classificazione delle aree di rispetto dei pozzi, che dipende dalla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e dalla capacità protettiva del suolo
16. Sono ancora vigenti le prescrizioni di cui al D.M. 9 marzo del 2007..
..inerenti a “Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20”?
Si, sono ancora vigenti.
17. Nel caso in cui per la medesima sostanza attiva siano vigenti prescrizioni differenti come mi devo comportare?
Qualora sullo stesso territorio sono vigenti per la medesima sostanza attiva prescrizioni differenti si applica quella più restrittiva.
18. Se i terreni della mia azienda ricadono nell’elenco di cui all’Allegato 1 del DM del 9/03/2007 posso trattare la soia con il Bentazone?
Ai sensi dell’art.1, comma 1 del DM del 9/03/2007 non potrò trattare la soia con il Bentazone se i terreni ricadono nell’elenco dei fogli di mappa e se il Bentazone rientra nell’elenco del “Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazione”.
PARTE II Ambito urbano e aree agricole prossime alla popolazione 1. E’ necessario avere il patentino per la gestione dei prodotti fitosanitari in ambito urbano?
Per l'utilizzo professionale dei prodotti fitosanitari è sempre necessario il certificato di abilitazione (patentino).
Si rimanda al d.lgs. 150/2012 e al PAN per le indicazioni sull'acquisto, stoccaggio, manipolazione, preparazione della miscela, gestione delle acque di lavaggio, manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei p.f..
2. E’ necessario registrare i trattamenti effettuati in ambito urbano?
Si, è obbligatorio ai sensi del d.lgs. 150/2012, art. 16, comma 4.
3. Si possono usare i diserbanti in aree urbana?
Si possono usare i formulati commerciali in ambito urbano solo se espressamente indicato in etichetta, nel rispetto di quanto previsto dal punto A.5.6.1 del PAN
Nei campi di impiego ad esempio può essere indicato: aree non agricole, aree non destinate alla colture agrarie, aree e opere civili, viali di giardini privati
4. Si possono usare i fungicidi, insetticidi o acaricidi in aree urbana?
Gli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze con azione fungicida, insetticida o acaricida sono ammessi nel rispetto di quanto previsto dal punto A.5.6.2 del PAN.
Si possono usare i formulati commerciali in ambito urbano solo se espressamente indicato in etichetta.
Nei campi di impiego ad esempio può essere indicato: aree non agricole, aree non destinate alla colture agrarie, aree e opere civili, viali di giardini privati.
5. Si possono usare i diserbanti nei cimiteri?
Si possono usare i formulati commerciali autorizzati, tra l’altro, per “aree e opere civili”.
E’ necessario installare i cartelli con il periodo di rientro.
6. Se un Comune effettua un trattamento fitosanitario è tenuto ad avvisare la popolazione?
Si, è previsto dal PAN al punto A.5.6, comma 4
Ulteriori indicazioni sono specificate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR 20 giugno 2016, n. 25-3509 al capitolo 4. Modalità di avviso alla popolazione
7. Come si può avvisare la popolazione?
E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’uso di cartelli
Qualora il trattamento interessi un’area estesa/vasta, una strada, un viale o un quartiere, l’avviso può essere comunicato attraverso il sito web del comune o con altri mezzi di grande comunicazione
8. Cosa deve essere indicato sui cartelli?
Sui cartelli è necessario indicare:
-
la sostanza attiva utilizzata
-
la data del trattamento
-
la durata del divieto di accesso all’area trattata
Può essere utile indicare lo scopo del trattamento.
9. Cosa significa divieto di accesso?
Il divieto di accesso è il periodo di tempo che intercorre tra la fine del trattamento e il momento in cui è possibile rientrare nell’area trattata
La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati
Nel caso in cui l’etichetta non riporti un tempo di rientro, il divieto di accesso nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 48 ore
Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore
10. Ci sono degli orari in cui effettuare i trattamenti fitosanitari nelle aree urbane?
Il PAN prevede al punto A.5.6 al 6 paragrafo, tra l'altro, la seguente prescrizione: "Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone".
11. In un’area agricola prossima alle aree frequentate dalla popolazione è possibile effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari?
Si, è possibile effettuare trattamenti fitosanitari, nel rispetto di quanto indicato dal PAN al punto A.5.6, comma 8
12. In un’area agricola prossima alle aree frequentate dalla popolazione è necessario informare circa i trattamenti che si intendono o si devono effettuare?
Si, come previsto dal PAN al punto A.2.2.
13. In un’area agricola prossima alle aree frequentate dalla popolazione a che ora è possibile effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari?
Le Linee Guida regionali prevedono che la distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l’infanzia, parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.
Schede Normative correlate
Normativa in materia di inquinamento diffuso delle acque
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