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Scheda informativa

Rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38”), con le modifiche di cui al D.lgs n°101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura, pur inserendosi nella normativa preesistente modificandola in vari punti ma senza sostituirla per intero. Occorre inoltre richiamare le innovazioni introdotte, da ultimo, dal Reg. (UE) 1307/2013, Articolo 9 (figura dell’ “Agricoltore in attività”).

La suddetta normativa è stata recepita con Deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2016, n. 15-4452 che approva il documento "Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria".

In continuità con quanto previsto dalla D.G.R 22 dicembre 2016, n. 15-4452, per il calcolo della redditività aziendale sulla superficie oggetto di Compendio unico, si utilizzano come base per il calcolo i dati delle “produzioni standard” corrispondenti alle colture praticate (colture principali e secondarie) o alle colture che si intendono praticare (previa richiesta, contestuale all’atto, di variazione colturale relativamente alle particelle acquisite), come da Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166

L’art. 108, comma 2 della L.r. 22 gennaio 2019 n. 1, dispone che “E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Con Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2021, n. 14-3898 sono state apportate delle modifiche alla Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura.

 

Soggetti che possono richiedere la qualifica di IAP

L’introduzione di questa qualifica è avvenuta con il Dlgs. 99/2004 e riguarda le persone fisiche.

Ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 anche le società di persone, di capitali e cooperative, anche consortili, possono ottenere la qualifica di IAP purché lo Statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e nella denominazione o ragione sociale sia riportata la nomenclatura di “Società agricola”.

Vantaggi

Per i soggetti a cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP è concesso acquistare terreni ad uso agricolo pagando l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Inoltre gli atti sono esenti dall’imposta di bollo e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Gli IAP usufruiscono anche di altre agevolazioni per l’accesso ai bandi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel versamento dei contributi nonché in caso di esproprio.

Infine sono esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria sui terreni da loro posseduti e condotti e hanno il diritto di prelazione sull’acquisto di terreni confinanti.

Requisiti da possedere

Per acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è necessario essere titolari di partita IVA ed essere iscritti al Registro delle imprese, ove obbligatorio.

Si evidenzia infatti che l’iscrizione al Registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi della L. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal D.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 (regime di esonero, ovvero qualora il volume d’affari annuo derivante dallo svolgimento dell’attività agricola risulti inferiore a € 7 mila).

È necessario altresì che il richiedente sia contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

Professionalità/Capacità professionale in agricoltura: possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

 

2. “Tempo”: il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%;

3. “Reddito”: il reddito ricavato dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%;

4. “Estensione aziendale”: avere un’azienda con ampiezza minima tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali annue.

Chi rilascia la qualifica

L’art. 108, comma 2 della L.r. 22 gennaio 2019 n. 1, dispone che “È confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Il comune, attivando eventualmente la commissione agricoltura comunale, valuta il possesso dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione alla CCIA per l’attività agricola, con partita IVA, e l’iscrizione all’INPS per la previdenza agricola;
  • Il 50% tempo di lavoro complessivo sia dedicato all’attività agricola e che almeno il 50% del reddito da lavoro derivi dall’attività agricola;
  • l’azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno (Tabelle giornate lavorative). Si fornisce inoltre la Tabella di classificazione del territorio regionale per il calcolo delle giornate lavorative per ettaro e per capo bestiame (Tabella classificazione territorio); 
  • il possesso della capacità professionale necessaria.
Cosa occorre fare

Al fine del riconoscimento della qualifica di IAP, il richiedente dovrà presentare al Comune (o al SUAP di riferimento) dove ha sede il centro aziendale il modulo di domanda Modulo_C_Istanza_IAP .

Per supportare i Comuni nell’Istruttoria delle domande di richiesta qualifica IAP, prendere visione del Diagramma di flusso dell’Iter procedurale. Sono inoltre forniti degli esempi di check-list sulla verifica dei requisiti:


 

Accertamento della Capacità Professionale

Il D.lgs n. 99/04 stabilisce che le regioni accertino il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999 e del Consiglio del 17 maggio 1999 per conseguire la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale), così come integrato col successivo D.lgs n. 102/05.

Tale requisito viene riconosciuto in uno dei seguenti casi:

1. il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato - o forestale per le aziende a indirizzo forestale -, di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni), o anche mediante documentazione fiscale;

2. il soggetto sia in possesso di titolo di studio conseguito in Italia ad indirizzo agrario ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia;

3. possesso di attestato di frequenza e profitto ad almeno un Corso di formazione di 150 ore “Giovani e nuovi agricoltori”, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome ai sensi della D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023, della legge regionale 63/1995 e del Decreto del “Ministero dell’Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste” del 23 dicembre 2022 - approvazione delle disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori.

In mancanza delle condizioni sopra indicate il requisito della capacità viene accertato dalla “Commissione Regionale Capacità Professionale in Agricoltura” come previsto dalla Determinazione n. 239 del 25/03/2022.

Domanda di ammissione all’esame

Le richieste di ammissione all’esame di accertamento della Capacità professionale in Agricoltura dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it dal Comune responsabile del rilascio della qualifica IAP con apposito modulo A al Settore A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo - Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

Dette richieste (Modulo A) dovranno essere correttamente e completamente compilate ovvero, dovranno contenere: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del candidato, nonché un recapito telefonico, una mail per eventuali comunicazioni e l’indirizzo PEC e per la convocazione all’esame.

Non si accettano Moduli parzialmente compilati e non trasmessi dal Comune responsabile del rilascio la qualifica di IAP.

Solo successivamente alle opportune verifiche delle domande ricevute, il Settore A1712D di Regione Piemonte trasmetterà via PEC la lettera di convocazione all’esame di capacità professionale in agricoltura al candidato e al Comune.

Al fine di permettere la partecipazione dei candidati alla prima sessione utile, la raccolta delle domande d’esame potrà avvenire nel corso di tutto l’anno solare e potranno presentarsi all’esame tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta della Commissione.

La data a cui si fa riferimento per la decorrenza dei 15 giorni è la data di protocollazione della richiesta di ammissione all’esame.

N.B.: Sostenere il solo esame della capacità professionale in agricoltura non costituisce il riconoscimento della qualifica IAP.

Programma d’esame

La prova di esame consiste in un colloquio, vertente su una parte generale e su una parte specifica.

L’esame della capacità professionale consiste in un colloquio vertente su una parte generale e su una parte specifica:

La parte generale verterà su quesiti estratti a sorte dal candidato all'interno di una rosa di 50 domande “Domande esame capacità professionale” e riguarderà in particolare:

  • la conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell’imprenditore agricolo;
  • le attività ricompresse nell’art. 2135 del Codice Civile;

La parte specifica verterà sugli aspetti tecnici-economici per tipologia aziendale che il candidato conduce (ad es. vitivinicola, orticola, cerealicola, zootecnica, ecc.).

  • gli aspetti previdenziali e fiscali;
  • la prevenzione e la sicurezza sul lavoro in campo agricolo;
  • le opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali;
  • elementi di economia agraria e bilancio aziendale;
  • il ruolo e le funzioni dei diversi Enti Pubblici competenti in agricoltura.

     

    FAQ

    Informazioni e Definizioni

    In caso di dubbi e/o assistenza sulla problematica IAP/CD a chi ci si può rivolgere?
    Per quanto riguarda le attività legate al riconoscimento della qualifica IAP/CD si può inviare il quesito al Settore A1712D Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo e-mail servizidisviluppo@regione.piemonte.it


    Chi è il Coltivatore Diretto (CD)?
    Il Coltivatore Diretto è “colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed all’allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame con un numero di giornate lavorative annue non inferiore a 104. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo”.


    Chi è l’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)?
    L’Imprenditore Agricolo Professionale, definito dall’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 è: “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.


    Quali sono le Zone Svantaggiate?
    Sono le zone classificate come “montagna” individuate nel documento “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura” di Regione Piemonte disponibile al seguente link:
    https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/enti-locali/classificazione-ripartizione-territorio-regionale-montagna-collina-pianura

    Competenze e scadenze

    Chi è competente per il riconoscimento della qualifica IAP o CD?
    La l.r. n. 17/99, in applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce ai Comuni (art.4) le funzioni “di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura”.
    Tale previsione è stata confermata dalla L.R. 1/2019 (art. 108, comma 2: “È confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”)


    Dove si deve presentare la domanda di riconoscimento della qualifica IAP e/o CD?
    Presso il Comune (o il SUAP) dove ha sede operativa l’azienda agricola (non il Comune della sede legale aziendale).


    Si possono presentare anche presso i CAA le domande per ottenere la certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD)?
    No, l’utente deve presentare domanda direttamente presso il SUAP del Comune. Può eventualmente avvalersi del proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione del modulo di domanda di riconoscimento della qualifica.


    Presso l’INPS quale domanda occorre presentare, per la certificazione IAP/CD?
    Requisito essenziale per ottenere la certificazione IAP/CD è l’iscrizione al relativo regime previdenziale INPS.


    Chi accerta il requisito della Capacità Professionale in Agricoltura qualora si renda necessario per mancanza di titoli specifici?
    Il requisito della capacità viene accertato dalla “Commissione Unica Regionale d’esame” di cui alla D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018, che ne ha disciplinato la composizione e le modalità di funzionamento.


    Quanto dura la certificazione della qualifica IAP/CD?
    Il rilascio della qualifica NON è condizionato da una scadenza temporale, ma si intende acquisito fino all’eventuale perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa (tempo, reddito, dimensione minima aziendale). Tali requisiti possono essere comunque verificati dal Comune stesso mediante controlli.


    La qualifica IAP/CD ha valore su tutto il territorio nazionale?
    Sì, il riconoscimento della qualifica ha valore, ai fini dei benefici previsti dalle vigenti normative, su tutto il territorio nazionale.


    A cosa può servire l’ottenimento della certificazione CD o IAP?
    Le certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto possono essere richieste dall’interessato in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, al fine di ottenere:

    • titoli abilitativi edilizi;
    • il regime fiscale di favore in materia di imposta di registro per gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze;
    • l’iscrizione all’INPS, al fine del godimento delle agevolazioni creditizie e tributarie per la “piccola proprietà contadina” (cosiddetta “P.P.C.” in breve), riconosciute solo nel caso in cui lo IAP sia anche iscritto all’INPS;
    • la facoltà di esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto di terreni e fondi rustici.
    Requisiti IAP

    Quali sono i requisiti che devono essere posseduti per ottenere il riconoscimento della qualifica di Coltivatore Diretto (CD)?
    Il riconoscimento della figura del Coltivatore Diretto è riferito sia a requisiti di carattere soggettivo che a requisiti di carattere aziendale.
    I requisiti soggettivi per ottenere la qualifica di CD sono:
    1) manualità;
    2) abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la maggior fonte di reddito.
    I requisiti di carattere aziendale per ottenere la certificazione CD sono:
    1) il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate lavorative annue;
    2) il nucleo familiare coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.
    Il coltivatore, diretto come sopra definito, è iscritto obbligatoriamente al relativo regime previdenziale INPS.


    Quali sono i requisiti che deve possedere un soggetto “persona fisica” per essere riconosciuto come Imprenditore Agricolo Professionale?
    È Imprenditore Agricolo Professionale colui che, svolgendo attività agricola in qualità di titolare di impresa agricola, ovvero di coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola, ovvero di socio di società agricola, possiede contemporaneamente tre requisiti:
    a) ha adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);
    b) dedica all’attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato, cioè almeno 104 giornate lavorative);
    c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato).
    Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i requisiti di “tempo dedicato” e “reddito ricavato” le percentuali sono ridotte al 25%.
    Lo IAP è iscritto obbligatoriamente al relativo regime previdenziale INPS.


    Quali sono i requisiti che deve possedere un soggetto “persona giuridica” per essere riconosciuto come Imprenditore Agricolo Professionale?
    È sempre necessario il preventivo riconoscimento della qualifica IAP dei soci e/o amministratori quali persone fisiche; solo successivamente sarà possibile procedere al riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche aventi come soci/amministratori i soggetti precedentemente riconosciuti.


    Quali sono i requisiti per il riconoscimento IAP per chi opera in zone “svantaggiate”?
    Nel caso che l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del predetto Reg. (CE) n. 1257/1999, i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. Si considera lo status di imprenditore operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
    a) il centro aziendale ricade all’interno dell’area svantaggiata;
    b) almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all’interno dell’area svantaggiata.


    Quando devono essere posseduti i requisiti per il riconoscimento IAP/CD?
    I requisiti devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione.
    In mancanza del requisito di capacità professionale il richiedente sarà iscritto, su richiesta del Comune, a sostenere l’esame davanti all’apposita Commissione regionale.


    Chi può raggiungere i requisiti entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza riconoscimento della qualifica IAP?
    Possono avere la qualifica IAP senza avere i requisiti al momento della domanda di riconoscimento unicamente le imprese di nuova costituzione, con l’impegno al loro raggiungimento entro i 2 anni, pena la perdita di tutte le agevolazioni alle quali si è avuto l’accesso (art. 1, comma 4 del D.lgs. 101/05).


    Chi rientra nella casistica di cui all’art. 1 comma 5-ter del D.lgs. 99/2004?
    Solo le aziende di nuova costituzione non ancora in possesso dei requisiti.

    Capacità professionale in Agricoltura

    L’esame della capacità professionale in agricoltura fa ottenere la qualifica di IAP?
    No, la capacità professionale in agricoltura è solo uno dei requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere la qualifica di IAP.


    In quali casi il requisito di professionalità ai fini del riconoscimento della qualifica IAP, può ritenersi soddisfatto?
    Il requisito della professionalità è assolto se ci si trova in uno dei seguenti casi:

    1. abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato - o forestale per le aziende a indirizzo forestale - di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
    2. possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario. Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani previste dalla vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Le relative informazioni sono reperibili al link ministeriale: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli.
    3. possesso di attestato di frequenza ad almeno un Corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome ai sensi della D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023, della legge regionale 63/1995 e del Decreto del “Ministero dell’Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste” del 23 dicembre 2022 - approvazione delle disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori;
    4. accertamento positivo della capacità professionale in agricoltura mediante colloquio presso apposita commissione regionale.
    Tempo e Giornate lavorative per ettaro coltura e per capo di bestiame

    Quante giornate lavorative sono necessarie all’anno per condurre un’azienda agricola?
    L’unità di calcolo dell’attività lavorativa necessaria alla conduzione dell’azienda è l’Unità Lavorativa Uomo, pari a 287 giornate/anno di 8 ore.


    Quando è soddisfatto il requisito del tempo in un’azienda agricola relativamente al rilascio della qualifica IAP?
    Il requisito del tempo è soddisfatto quando la situazione produttiva aziendale dell’impresa riferita all’ultima annata agraria garantisca, applicando gli indici di cui alla Tabella giornate lavorative per ettaro di coltura e per capo di bestiame, sia di almeno 143,5 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano in zone normali (pari al 50% di un’Unità Lavorativa Uomo) e almeno 71,75 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.


    Quanti IAP possono esserci per ogni società (forma giuridica)?
    E’ possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti che operano nella stessa azienda solo qualora sia rispettata la condizione del tempo minimo per ciascuna unità lavorativa (143,5 giorni/uomo/anno o 71,75 giorni/anno per zone svantaggiate) e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell’azienda stessa.


    Quando un’attività può essere considerata professionale e non hobbistica?
    Quando richiede un lavoro pari a o superiore a 104 giornate lavorative x ettaro/coltura e allevamento all’anno.
    Le tabelle utili al calcolo delle 104 giornate lavorative sono consultabili al seguente link:
    https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/104-giornate-lavorative-convenzionali

    Come faccio a determinare in quale fascia altimetrica ricade l’azienda oggetto di calcolo 104 giornate lavorative convenzionali?
    Ai fini dell’utilizzo della “Tabella regionale delle Giornate lavorative annue convenzionali per ettaro di coltura o capo di bestiame” di fabbisogno della manodopera, l’azienda si considera ricadente nella fascia altimetrica in cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.
    Le tabelle utili al calcolo delle 104 giornate lavorative sono consultabili al seguente link:
    https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/104-giornate-lavorative-convenzionali


    Come si calcolano le Giornate lavorative convenzionali per ettaro coltura e per capo allevato?
    Il valore delle giornate individuate nelle tabelle approvate con DD n. 1009 del 16 dicembre 2024 deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (colture e/o allevamenti) prestando attenzione alla rispettiva unità di misura.
    Esempio:
    Coltivazione di piccoli frutti in montagna per una superficie di 2 ha:
    2 ha x 190 (valore da tabella colture) = 380 giornate lavorative convenzionali ad ettaro/coltura
    Si applicano gli eventuali coefficienti di correzione ai montanti ottenuti per ciascuna coltura e/o allevamento ed infine, si sommano i montanti ottenuti per ciascuna coltura e/o allevamento determinando un unico valore complessivo che corrisponde al numero di giornate lavorative annue.
    Se l’avvio dell’attività agricola ovvero la data di apertura della partita iva per un’azienda è avvenuta prima del 1 gennaio 2025 quali tabelle si dovranno utilizzare per il calcolo delle 104 giornate lavorative convenzionali per ettaro di coltura e/o per capo di bestiame?
    Si applicheranno i valori contenuti nelle tabelle approvate con DGR n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 “Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura”.

    Reddito

    In Regime di esonero, come si dimostra che il Reddito da lavoro agricolo è almeno il 50% del Reddito totale?
    In mancanza di una contabilità, è opportuno stimare il reddito effettivo presumibile dell’azienda in questione (produzione standard).


    Che cosa si intende per reddito extra-agricolo?
    È il reddito globale da lavoro di natura non agricola (redditi da lavoro dipendente, autonomo… ).
    Nel caso di lavoro dipendente, le ore da computare ai fini del rilascio della qualifica IAP, sono desumibili nel contratto di lavoro individuale.


    Da cosa si evince il Reddito globale da lavoro derivante da un’attività agricola?
    Si evince dalla documentazione fiscale e/o contabile di cui l’azienda dispone riferita all’ultimo periodo d’imposta.


    Come valuto l’incidenza del Reddito ricavato dall’attività agricola rispetto al reddito globale da lavoro nel caso in cui un imprenditore eserciti anche altre attività?
    Tale incidenza sarà calcolata utilizzando la seguente formula matematica, data dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:
    RAGR / (RAGR+RLA+RLD+RA)
    dove:

    • RAGR: reddito agricolo;
    • RLA: reddito da lavoro autonomo;
    • RLD: reddito da lavoro dipendente;
    • RA: Altri tipi di reddito eventualmente presenti di natura extragricola

    Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

    • 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
    • 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

     

    Come si valuta il reddito da lavoro di un’azienda appena aperta per la quale verrà rilasciato il riconoscimento di qualifica di IAP in forma provvisoria?
    Per consentire al Comune una corretta istruttoria, la domanda dovrà essere corredata da una relazione dettagliata sullo stato di fatto dell’azienda accompagnata da un sintetico piano economico idoneo a dimostrare il futuro raggiungimento (entro 24 mesi) del requisito del reddito.

    IAP Forme giuridiche

    Cosa devo fare per attribuire la qualifica IAP ad una società?
    È necessario riconoscere la qualifica IAP alla persona fisica che successivamente apporterà tale definizione alla forma giuridica (società).


    La qualifica di IAP ad una società semplice agricola può essere apportata dal socio amministratore coltivatore diretto?
    Il coltivatore diretto NON apporta la qualifica IAP alla società.
    Il D.lgs n. 99/2004 stabilisce che il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo Professionale è la seguente:
    Società di persone non in accomandita (società semplici e in nome collettivo): almeno un socio dev’essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.


    Chi può apportare la qualifica di IAP alle forme giuridiche?
    Ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 le società di persone, di capitali e cooperative, anche consortili, possono ottenere la qualifica di IAP purché lo Statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e nella denominazione o ragione sociale sia riportata la nomenclatura di “Società agricola”.
    È altresì necessario che le predette società soddisfino le ulteriori condizioni indicate in tabella.

    Può un Socio Amministratore e Rappresentante d’Impresa di una Società di persone ottenere la qualifica di IAP nonostante nella medesima Società ci sia già un socio IAP?
    È possibile avere più soci amministratori con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nella stessa società di persone. Non possono tuttavia essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa impresa oltre il fabbisogno aziendale (104 giornate lavorative convenzionali per anno).


    Si può ottenere il riconoscimento “sotto condizione” di IAP per la società rappresentata?
    Si. Laddove si tratti di una neo-iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola all'INPS; in tal caso il riconoscimento è “sotto condizione” in quanto non attualmente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, che andranno perfezionati ed ottenuti entro i 2 anni dall'istanza stessa.


    Un socio/amministratore a quante persone giuridiche può apportare la propria qualifica IAP?
    La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall’amministratore/socio a una sola società (D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art.1 comma 3-bis).


    Quali requisiti devono possedere le società di persone per ottenere la qualifica di IAP?
    Le società di persone possono essere riconosciute IAP se in possesso dei seguenti requisiti:
    a) lo statuto prevede quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
    b) la ragione sociale o denominazione contiene l’indicazione “società agricola”;
    c) almeno un socio è in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.


    Quali sono requisiti devono possedere le società cooperative per ottenere la qualifica di IAP?
    Le società cooperative, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
    b) la ragione sociale o denominazione contenga l’indicazione “società agricola”;
    c) almeno un amministratore (che sia anche socio) sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.


    Quali requisiti devono possedere le società di capitali per ottenere la qualifica di IAP?
    Le società di capitali possono ottenere il riconoscimento della qualifica IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
    b) la ragione sociale o denominazione contenga l’indicazione “società agricola”;
    c) almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
    Per il riconoscimento della qualifica a società di capitali in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti come IAP, sarà necessario il preventivo riconoscimento di un amministratore.


    Quali caratteristiche devono avere gli amministratori IAP di una Società di Capitali?
    Riguardo l’amministratore IAP di una Società di Capitali che intenda a sua volta ottenere il riconoscimento IAP:

    • nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
    • nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci, ma, se previsto dallo statuto, possono anche non essere soci;
    • nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari;

    in base all’art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 99/2004, la qualifica di IAP può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.


    Chi intende ottenere il riconoscimento della qualifica IAP/CD può svolgere anche altre attività?
    Si, in tal caso è necessario determinare quale sia l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e al reddito ricavato.


    Un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) può avere la residenza in un luogo diverso dalla sede dell’azienda agricola (centro aziendale)?
    Sì, uno IAP può avere residenza anche in luogo diverso dalla sede dell’azienda agricola (centro aziendale).

    Quesiti Urbanistici

    L’Imprenditore Agricolo non a titolo principale cosiddetto “part-time” (residenza e domicilio in azienda) può richiedere solo titolo per ristrutturazione e /o ampliamento?
    Ai sensi dell’art 25 della lr 56/77 l’imprenditore agricolo part time può solo realizzare interventi di ristrutturazione edilizia su edifici già esistenti.


    L’imprenditore Agricolo non a titolo principale cosiddetto “part-time” (residenza e domicilio in azienda) può edificare un edificio residenziale?
    Ai sensi dell’art 25 della lr 56/77 non è ammessa la costruzione di fabbricati a fini abitativi per gli imprenditori agricoli. La norma regionale dispone che il piano regolatore può prevedere norme solamente per la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale.
    Che cosa si intende per cessazione dell’azienda agricola?
    La cessazione dell’azienda agricola avviene solamente con la morte o per cause di forza maggiore, come specifica l’art 25 della lr 56/1977.


    Che cosa prevede il mantenimento della destinazione d’uso per gli IAP e CD?
    In caso di cessazione dell’azienda agricola, i fabbricati al servizio dell’azienda (depositi, magazzini, stalle, locali ricovero macchinari) vanno demoliti e la relativa abitazione può essere mantenuta versando gli oneri di urbanizzazione. Vi sono casi specifici per l’utilizzo del fabbricato da parte degli eredi dell’imprenditore agricolo.


    In caso di cessazione (per esempio: anzianità) dell’attività dell’imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP) è possibile effettuare delle operazioni edilizie di mutamento della destinazione d’uso agricola ai fabbricati dell’azienda agricola?
    In caso di cessazione dell’azienda agricola, sui fabbricati al servizio dell’azienda (depositi, magazzini, stalle, locali ricovero macchinari) ovvero, tutti i locali che non siano stati abitazione dell’imprenditore agricolo, non è possibile effettuare alcuna operazione edilizia né di mutamento della destinazione d’uso agricola in atto né tanto meno opere edilizie di qualunque tipo. A rigore, tali manufatti andrebbero demoliti al cessare dell’attività agricola poiché nessun riutilizzo è possibile diverso da quello agricolo e anche la loro manutenzione ordinaria non potrebbe essere consentita.


    Relativamente ai limiti volumetrici per gli Agriturismi, nel limite massimo dei 1500 metri cubi per la residenza al servizio dell’azienda agricola previsti dall’art. 25, comma 12, secondo periodo della L.r. 56/1977, può essere compresa anche la volumetria destinata, eventualmente, all’attività agrituristica condotta dalla medesima azienda ovvero, se all’attività agrituristica siano riservati ulteriori 1500 metri cubi oltre a quelli assentibili per la residenza al servizio dell’azienda?
    Ai sensi dell’art. 25, comma 12, ultimo periodo della L.r. 56/1977, non sono previsti, oltre al limite massimo di 1500 metri cubi per la residenza al servizio dell’azienda agricola, ulteriori 1500 metri cubi per la realizzazione di nuove costruzioni destinate all’attività agrituristica.


    Nel caso in cui un soggetto terzo (non IAP/CD) acquisti un’abitazione rurale, tale abitazione può essere declassata come destinazione d’uso a fabbricato agricolo (per es.: ricovero attrezzi, laboratorio trasformazione, agriturismo ecc.)?
    No, non è consentito né il declassamento né la compravendita al fine di evitare speculazioni di fabbricati in area agricola.


    Nel caso in cui uno IAP/CD venda i terreni e l’abitazione rurale ad un IA Part-time, quest’ultimo soggetto può utilizzare tale abitazione senza modificarne la destinazione d’uso (quindi senza pagamento oneri) per poi successivamente spostare domicilio e residenza ed eventualmente richiedere titoli per ampliamento e/o ristrutturazione?
    No, non è consentito in quanto l’attività agricola part-time non è attività dell’imprenditore agricolo professionale (IAP).


    La vendita di un’abitazione rurale per anzianità e/o cessazione dell’attività agricola, può essere considerata causa di forza maggiore?
    No, la vendita non è assolutamente considerata causa di forza maggiore così come il pensionamento.


    Il fallimento ed il pensionamento del coltivatore possono essere ritenuti cause di forza maggiore previsti dal comma 10 dell’art. 25 della L.r. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo” relativamente al cambio di destinazione d’uso per le aree destinate ad attività agricole?
    No, tali casi non rientrano tra le cause di forza maggiore in quanto non caratterizzati dalla non imputabilità e dalla inevitabilità tipiche delle cause di forza maggiore.

     

    Contatti

    Riferimento
    Marta Marchese - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo
    Email
    servizidisviluppo@regione.piemonte.it