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Normativa

Normativa della indicazione “Prodotto di montagna”

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

La Normativa della indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna"

L’indicazione “Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità istituita a livello comunitario con il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 31).

I requisiti necessari affinché gli operatori possano utilizzare tale indicazione, comprese le eventuali deroghe applicabili, sono stati specificati nel Regolamento delegato (UE) N. 665/2014.

Col Decreto 26 luglio 2017 il MIPAAF ha provveduto a specificare il recepimento delle deroghe previste dal Reg. 665/2014, ha definito gli adempimenti degli operatori e le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio e controllo.

Col Decreto 20 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 6 agosto 2018, il Ministero ha fornito le linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale.

Col Decreto 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29 settembre 2018, il Ministero ha infine istituito il logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.