- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
La normativa relativa alle bevande spiritose IG
Le bevande spiritose IG sono prodotte secondo quanto riportato nell'articolo 2 del regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Oltre alla definizione del prodotto tale Regolamento provvede anche a stabilire le regole relative alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose.
Tali IG sono contenute nell’Allegato III del Regolamento e sono definite “indicazioni geografiche stabilite”. Di fatto, il termine “stabilite” conferisce alle indicazioni geografiche in elenco una sorta di “pre-registrazione automatica” all’elenco comunitario dei prodotti riconosciuti e tutelati per la loro origine. Questo elenco è molto importante perché è la base da cui gli Stati membri possono partire per la protezione di quelle di loro interesse.
Più recentemente, il Reg. di esecuzione (CE) n. 716/2013 ha definito alcune norme di dettaglio per l’attuazione del Reg. (CE) n. 110/2008.
Nell'ambito delle bevande spiritose la Regione Piemonte ha proceduto alla registrazione comunitaria di 4 Indicazioni Geografiche.
Con specifici Decreti sono stati approvati i disciplinari delle bevande spiritose IG e i relativi piani di controllo.
In Italia le disposizioni applicative sono contenute nel Decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 il quale, oltre a chiarire le modalità di presentazione della scheda tecnica, definisce anche le modalità di gestione dell’IG – uniformandola ai regimi di qualità certificata già previsti per DOP, IGP (anche enologiche) e ai prodotti biologici.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento nazionale
- Link di riferimento
- MIPAAFT Disciplinari e piani di controllo bevande spiritose IG