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Scheda informativa

Procedure in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Le procedure da seguire in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previste per l'accesso alle provvidenze, sono contenute nella normativa che regolamenta il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

La Giunta regionale ha tempo 60 giorni dalla fine dell’evento, prolungabili a 90 in caso di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta stessa, per deliberare la delimitazione delle zone danneggiate e la quantificazione dei danni al comparto agricolo. Questo impone il rispetto di tutti gli altri termini temporali stabiliti dalla legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 nonché dalla D.G.R. n. 25-4316 del 05 dicembre 2016 “Approvazione delle procedure e criteri per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche” .

In particolare, l'evento atmosferico e i danni che ha causato devono essere prontamente segnalati entro i 10 giorni successivi alla cessazione dell'evento stesso, al fine di consentire agli uffici regionali di valutare correttamente il rapporto causa-effetto riferito ai danni e all'evento che li ha provocati.

Ai fini dell’accertamento dei danni conseguenti occorre che le segnalazioni siano trasmesse secondo le seguenti prescrizioni:

• per i danni alle produzioni e alle strutture non assicurabili delle aziende agricole, i comuni colpiti, comunicano al Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura, la zona interessata dall’evento, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nonché la stima dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nel territorio comunale;

• per i danni alle infrastrutture:

  • nel caso le infrastrutture siano connesse alle attività agricole rurali, escluse quelle irrigue, i gestori delle stesse o i comuni, segnalano al Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto;

  • nel caso i danni interessino le infrastrutture irrigue, i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) ovvero gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale ovvero i consorzi di bonifica segnalano i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nei termini fissati al punto precedente.

La Regione predisposta la deliberazione che perimetra le zone e/o individua le singole infrastrutture danneggiate, la invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, insieme ai dati meteorologici a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento avverso.

Il Ministero redige la declaratoria di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e la pubblica, sotto forma di decreto ministeriale, sulla Gazzetta ufficiale.

Possono presentare domanda di aiuto:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C., ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole presso le province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
  • gli enti gestori delle infrastrutture connesse all’attività agricola od in mancanza di tali soggetti i comuni di riferimento. Le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate unicamente dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), dagli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale o dai consorzi di bonifica.

Le domande di aiuto devono essere inoltrate per via telematica entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Direzione Agricoltura.

L’istruttoria sarà effettuata:

  • nel caso di danni a produzioni e alle strutture non assicurabili, dal Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura.

  • nel caso di interventi di ripristino delle infrastrutture dal Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura.

Il decreto ministeriale di riconoscimento non comporta automatico stanziamento di fondi.

Il finanziamento avverrà dopo specifico riparto delle somme stanziate dal Fondo di Solidarietà nelle percentuali previste dal decreto di assegnazione.

Per quanto riguarda i fenomeni atmosferici isolati con danni verificatisi a carico di una sola o poche aziende od infrastrutture, in un contesto territoriale ristretto tale da non poter ricorrere alla normativa nazionale, ma pur sempre riferiti a un evento che si può considerare eccezionale per la tipologia dei danni prodotti, trova applicazione l'articolo 56 della legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 , che prevede il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate da eventi di carattere eccezionale (anche se limitati come estensione). In ogni caso, il costo del ripristino delle strutture deve essere superiore ad almeno il 30% della PLV aziendale (compresa quella zootecnica) e che il ripristino delle infrastrutture al servizio di più aziende non possa essere affrontato dalle aziende stesse.

Qualora le aziende agricole avessero già segnalato i danni ai comuni con il vecchio "Modello A" non occorre richiedere la compilazione del nuovo "Modello Agricoltura".

Contatti

Riferimento
Luciano Varetto
Email
luciano.varetto@regione.piemonte.it