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Regole per la condizionalità

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Terzo settore

La condizionalità consiste in un insieme di regole basilari in materia di clima e ambiente, sanità pubblica e benessere animale, che si applicano all’attività agricola e comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità è stato delineato in ultimo dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023. Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), il decreto ministeriale ha definito un regime di condizionalità rafforzato rispetto agli anni precedenti, che si applica ai beneficiari:

  • di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti dello sviluppo rurale a norma degli art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali), 71 (vincoli naturali) e 72 (vincoli per direttive Natura 2000 e direttiva Acque) del Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali relativi a programmazioni precedenti, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Le regole di condizionalità rafforzata, descritte nell’allegato I del citato decreto ministeriale, si articolano nel modo seguente:

Zona di condizionalità I - Clima e Ambiente

Cambiamenti climatici

  • BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
  • BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere.
  • BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Acqua

  • CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
  • CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole .
  • BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Suolo

  • BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
  • BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
  • BCAA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.

Zona di condizionalità II - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

  • CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
  • CGO 6 - Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

Prodotti fitosanitari

  • CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
  • CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Zona di condizionalità III - Benessere degli animali

  • CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
  • CGO 10 - Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
  • CGO 11 - Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

 

Il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 definisce inoltre, nell’allegato II, i requisiti minimi relativi all’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere degli animali, che si applicano ai beneficiari:

  • di pagamenti ai sensi dell’art. 31 (ecoschemi) e dell’art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) del Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti ai sensi degli art. 28 e 29 (interventi agro-climatico-ambientali) del Reg. (UE) 1305/2013, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

nel caso in cui tali requisiti minimi siano pertinenti agli impegni volontari attivati.

In conformità all’art. 104 del Reg. (UE) 2021/2116, tuttavia, il decreto ministeriale sopra citato stabilisce che per i beneficiari:

  • di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
  • di pagamenti effettuati ai sensi degli art. 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che ha definito il regime di condizionalità e i requisiti minimi ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013.

Per i beneficiari dei pagamenti a superficie riferiti a programmazioni precedenti e finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulla condizionalità rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si verifica, inoltre, l’osservanza delle regole di condizionalità di cui al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e, in caso di violazione anche di queste, si applicano le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013. Qualora il beneficiario sia titolare di un allevamento, indipendentemente dall’esito del controllo sulla condizionalità rafforzata, sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

Per i beneficiari di pagamenti a capo o a superficie e a capo riferiti a programmazioni precedenti e finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, i controlli riguardano:

  • per le superfici, le pertinenti prescrizioni della condizionalità rafforzata, cioè tutte le BCAA e gli obblighi relativi alle superfici previsti da CGO 2 (direttiva nitrati), CGO3 (direttiva uccelli) CGO4 (direttiva habitat);
  • per gli allevamenti, le regole di cui al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità viene dettagliato, laddove necessario, dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti. Per il Piemonte la deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 ha definito i regimi di condizionalità fornendo le specificazioni regionali riferite, rispettivamente, al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115) e al D.M. n. 2588 del 10/3/2020 (ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013).

La citata deliberazione della Giunta è stata integrata dalla determinazione dirigenziale n. 905 del 26 ottobre 2023, per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere).

 

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