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La condizionalità consiste in un insieme di regole basilari in materia di clima e ambiente, sanità pubblica e benessere animale, che si applicano all’attività agricola e comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità è stato delineato in ultimo dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, pubblicato il 15/5/2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come modificato dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024.
Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), il decreto ministeriale ha definito un regime di condizionalità rafforzato rispetto agli anni precedenti, che si applica ai beneficiari:
- di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
- di pagamenti dello sviluppo rurale a norma degli art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali), 71 (vincoli naturali) e 72 (vincoli per direttive Natura 2000 e direttiva Acque) del Reg. (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali relativi a programmazioni precedenti, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
Le regole di condizionalità rafforzata, descritte nell’allegato I del citato decreto ministeriale, si articolano nel modo seguente:
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Zona di condizionalità I - Clima e Ambiente
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Cambiamenti climatici
- BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
- BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere.
- BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Acqua
- CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole .
- BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Suolo
- BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
- BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
- BCAA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
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Zona di condizionalità II - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
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Sicurezza alimentare
- CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
Prodotti fitosanitari
- CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
- CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
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Zona di condizionalità III - Benessere degli animali
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- CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
- CGO 10 - Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
- CGO 11 - Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 definisce inoltre, nell’allegato II, i requisiti minimi relativi all’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere degli animali, che si applicano ai beneficiari:
- di pagamenti ai sensi dell’art. 31 (ecoschemi) e dell’art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) del Reg. (UE) 2021/2115;
- di pagamenti ai sensi degli art. 28 e 29 (interventi agro-climatico-ambientali) del Reg. (UE) 1305/2013, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;
nel caso in cui tali requisiti minimi siano pertinenti agli impegni volontari attivati.
In conformità all’art. 104 del Reg. (UE) 2021/2116, tuttavia, il decreto ministeriale sopra citato stabilisce che per i beneficiari:
- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli art. 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che ha definito il regime di condizionalità e i requisiti minimi ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013.
Per i beneficiari dei pagamenti a superficie riferiti a programmazioni precedenti e finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulla condizionalità rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116.
Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità viene dettagliato, laddove necessario, dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti. Per il Piemonte la deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 ha definito i regimi di condizionalità fornendo le specificazioni regionali riferite, rispettivamente, al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115) e al D.M. n. 2588 del 10/3/2020 (ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013).
Tale deliberazione della Giunta è stata modificata dalla determinazione dirigenziale n. 905 del 26 ottobre 2023, per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere), e dalla deliberazione della Giunta n. 3-634 del 23/12/2024, che ha adeguato le regole di condizionalità rafforzata alle modifiche intervenute nella normativa unionale e nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 . Le modifiche hanno riguardato, in particolare:
- per la BCAA7, la possibilità di adottare un criterio di diversificazione alternativo alla rotazione colturale;
- per la BCAA8, l’eliminazione dell’obbligo di destinazione improduttiva di una percentuale della superficie agricola (trasformato in un impegno volontario sotto forma di ecoschema).
Testo consolidato dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 e s.m.i. (condizionalità rafforzata).
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