Avviso pubblico per il riconoscimento dei titoli di educatore socio-sanitario

Data notizia

Aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alla professione sanitaria di Educatore professionale socio-sanitario

Il riconoscimento è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto. Qualora il punteggio previsto non sia raggiunto, il riconoscimento è subordinato all'effettuazione di un percorso compensazione formativa 

Si segnala che i titoli ammissibili devono:

  • essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 e il relativo percorso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995
  • aver consentito l'esercizio dell'attività professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore

Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti al diploma universitario dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99 per la Professione Sanitaria di Educatore Professionale.

La domanda deve essere corredata dagli appositi allegati compilati e sottoscritti.

La domanda dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it indicando nell’oggetto “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza al titolo universitario di educatore professionale socio sanitario  – L. 42/99”.

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli / diplomi /attestati / qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

  • infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74)
  • infermiere psichiatrico (art.  24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046)
  • puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  • ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992)
  • odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992)
  • addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica
  • massofisioterapista con titoli conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)
  • capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)
  • massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità)
  • titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42
  • titoli universitari ISEF, Scienze Motorie
  • operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP)
  • diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico
  • titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90
Domanda per il riconoscimento del titolo

La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00, corredata dagli appositi Allegati A, B, C e/o C1 e/o C2 e/o D, compilati e sottoscritti.

La domanda dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it indicando nell’oggetto “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza al titolo universitario di educatore professionale socio sanitario  – L. 42/99”.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati. 

La domanda deve essere inviata esclusivamente alla Regione dove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale si è svolto. Non sono ammissibili istanze presentate con modalità diverse da quelle previste.


La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere spedita entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda e tutti i documenti allegati alla stessa dovranno essere sottoscritti dall’istante e inviati via PEC in formato PDF.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di invio della PEC. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Si segnala che il termine di presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza fissato in 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul B.U.R.P. n. 12 del 19 marzo 2020 - Supplemento n 5 - errata corrige B.U.R.P. del 26 marzo 2020, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 10-1263 del 24 aprile 2020, che ha modificato l'Allegato 1 della D.G.R. n. 11-1123 del 13 marzo 2020, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18  e dal comma 1 dell'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ( sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), viene differito al 14 luglio 2020, considerando il periodo di sospensione dei termini disposti dalle precitate norme sino al 15 maggio 2020

Info e contatti

Per ulteriori delucidazioni è possibile scrivere a programmazioneformazione.sanitaria@regione.piemonte.it