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Scheda informativa

Pianificazione Aree protette

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La pianificazione delle Aree protette si suddivide in piani d'Area e piani naturalistici per quanto concerne le aree protette regionali (Capo VIII della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009), mentre relativamente alle Aree protette nazionali si fa riferimento al piano di cui alla Legge quadro sulle aree protette Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Per quanto riguarda invece la Rete Natura 2000 si rimanda alla pagina dedicata ai piani di gestione e misure di conservazione.

Piani d'Area:

Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti: 

  • organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
  • vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
  • sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
  • sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
  • recupero e rinaturazione delle aree degradate;
  • tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
  • interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

  • la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
  • la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
  • l'esame delle osservazioni pervenute.

Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

Con D.G.R. n. 3-8364 del 29 marzo 2024 sono state approvate le “Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi”, al fine di supportare i soggetti gestori delle aree protette nella redazione o aggiornamento di tali strumenti di pianificazione.

Piano naturalistico:

Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate.

I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 , nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati. 

I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.

Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione.

Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo. 

Piano dei Parchi nazionali:

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco e' perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

  • organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
  • vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
  • sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agro-turistiche;
  • indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Contatti

Riferimento
Settore Biodiversità e Aree Naturali
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biodiversita@regione.piemonte.it