Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Sostanze, alcol e guida

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Tra i principali comportamenti di guida pericolosi per la sicurezza stradale che determinano un consistente allarme sociale ci sono quelli prodotti dall’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Codice della Strada sanziona tali comportamenti indipendentemente dai danni eventualmente causati, in quanto li considera fonti di pericolo per beni fondamentali quali la vita, l’integrità fisica e la salute dei singoli e della collettività.
La guida sotto effetto di alcol o sostanze psicoattive (frequentemente associate con altri illeciti quali guida senza patente, guida distratta, eccesso di velocità, guida contromano, ecc.) è un’importante causa di incidentalità stradale.

Guida sotto l'influenza di alcol

L’art. 186 del CdS (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Vengono distinte tre ipotesi in base ai diversi livelli di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) con gravità di sanzioni crescente:

  • alcolemia  0.51 - 0.80 g/l  (illecito amministrativo)
  • alcolemia 0.81 - 1,50 g/l (illecito penalle)
  • alcolemia > 1,50 g/l (illecito penale)

Per tutte e tre le fasce è prevista la decurtazione di punti 10 dalla patente di guida.
L’art. 186-bis del CdS (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) vieta la guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di alcol per specifiche categorie:

  • conducenti di età < 21 anni e nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B
  • conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose.

Questi conducenti devono avere un livello di alcolemia pari a zero. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono aumentate.
Le Forze di Polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi attraverso apparecchi portatili per la misurazione dell’alcol nell’aria espirata, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica.
L’esito positivo di tali accertamenti rende legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare a fini legali il tasso alcolemico.
Il rifiuto del conducente a sottoporsi a tali accertamenti lo espone a conseguenze penali pari a quelle previste dalla lett. C dell’art. 186 CdS (alcolemia > 1,50 g/l).
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE: EFFETTI SULLA GUIDA
L’unità di misura utilizzata per quantificare le assunzioni di alcol è l’Unità Alcolica (U.A.) che corrisponde a 10-12 grammi di alcol etilico.

Concentrazioni crescenti di alcol nel sangue provocano i seguenti effetti sulla guida:

  • fino a 0.5 g/l loquacità ed euforia, difficoltà nella percezione dei colori dei semafori e dei segnali
  • da 0.50 a 1 g/l difficoltà di espressione verbale, difficoltà nel coordinamento dei movimenti, difficoltà nelle percezioni sensoriali, alterata valutazione delle distanze, restringimento del campo visivo, ridotta capacità di controllo del veicolo
  • da 1 a 1.5 g/l aumentano le difficoltà di coordinamento dei movimenti, andatura barcollante, percezione sensoria molto ridotta, forte disinibizione ed incapacità di valutare la profondità di campo, alterata valutazione delle distanze, ulteriore restringimento del campo visivo, ulteriore riduzione del controllo del veicolo
  • da 1.5 a 2 g/l stato di ubriachezza, sonnolenza e nausea, attimi di assenza dall'attenzione alla guida
  • da 2 a 3 g/l stato di intossicazione generale, incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al dolore, grave incapacità di controllo del veicolo
  • da 3 a 4 g/l incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al dolore, in genere è pressochè impossibile condurre un veicolo
  • da 4 a 5 g/l possibile coma etilico ed arresto cardio-respiratorio, perdita duratura della coscienza, assenza di sensibilità e riflessi; impossibilità anche ad accendere il veicolo.

La manifestazione degli effetti può subire variazioni in base a condizioni diverse: età, sesso, configurazione corporea, tolleranza al bere (la percezione delle alterazioni è maggiore nelle persone non abituate all’alcol  che in quelle abituate al bere), contemporanea assunzione di farmaci che interagiscono con l’alcol.

Il livello di alcolemia di 0,5 g/l può mediamente essere superato con l’assunzione di 2 U.A.

Prima di mettersi alla guida dopo aver ingerito più di una unità alcolica, tieni presente che lo smaltimento dell’alcol segue un andamento molto lento e non accelerabile con nessun provvedimento: mediamente occorrono da una a due ore per eliminare ogni unità alcolica bevuta.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

L’art. 187 del CdS (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) vieta la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo assunzione di sostanze stupefacenti (es. oppiacei, cocaina, cannabis, amfetamine, allucinogeni, ecc.) o psicotrope (es. benzodiazepine, barbiturici, ecc.). L’elenco delle sostanze è tassativo e fa riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i. Non è sufficiente provare che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente al momento in cui si è posto alla guida, ma va dimostrato che guidava in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione.

L’illecito ha sempre natura penale ed è punito con sanzioni che, oltre alla decurtazione di punti 10 dalla patente di guida, possono prevedere anche l’arresto. Le Forze di Polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. I dispositivi più diffusi permettono di determinare in tempi brevi (circa 5-10 minuti), attraverso la saliva, la qualità delle principali classi di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’esito positivo ai test rende legittimo il successivo accertamento tecnico che viene effettuato accompagnando il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici per constatare la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope. Ricorda: questi accertamenti possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico.

Il rifiuto del conducente a sottoporsi agli accertamenti citati lo espone a conseguenze penali pari a quelle previste dalla lett. C dell’art. 186 CdS (alcolemia > 1,50 g/l).

Omicidio e lesioni personali stradali correlate all'uso di alcol e sostanze

Con la Legge 23/3/2016, n. 41 sono stati introdotti nel Codice penale i reati di “omicidio stradale” (art. 589-bis c.p.), di “lesioni personali stradali gravi o gravissime” (art. 590-bis) e di “fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali” (art. 590-ter).
Tra le circostanze aggravanti la legge prevede:

  • guida in stato di ebbrezza (ex art. 186 CdS) con alcolemia > 1,5 g/l
  • guida in stato di ebbrezza (ex art. 186-bis CdS) con alcolemia > 0,8 g/l
  • guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex art. 187 CdS)
Servizi di alcologia e percorsi "Alcol & Guida"

Nell’esaminare  le persone che devono sottoporsi alla revisione dei requisiti di idoneità alla guida per violazione dell’art. 186 CdS, le Commissioni Locali Patenti sono affiancate dalla consulenza specialistica dei Ser.D: questo aiuta a inquadrare e certificare la problematica evidenziatasi con l’alcol. In alcuni territori è prevista la possibilità di accedere a percorsi informativo-formativi su Alcol&Guida attivati presso i Servizi di Alcologia dei Dipartimenti delle Dipendenze. (inserire link servizi sul territorio).
In tutte le ASL, quando nel corso delle visite effettuate in Commissione viene riscontrata l’opportunità di approfondire la diagnosi rispetto all’esistenza di problemi alcolcorrelati di gravità maggiore, viene proposto l’accesso volontario ai Servizi di Alcologia che può sfociare in percorsi di presa in carico trattamentale.  

Dato che l’obiettivo della visita in Commissione in caso di guida in stato di ebbrezza è quello di accertare la capacità da parte dell’interessato di comprendere i rischi che si corrono guidando sotto  gli effetti dell’alcol, e di mantenere nel tempo tale consapevolezza, l’eventuale riconoscimento di idoneità avrà una durata limitata e dipendente dalla gravità della violazione commessa.