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1. Nell’invio delle comunicazioni inerenti abusi edilizi ai sensi del DPR 380/01, è necessario compilare il modello predisposto reperibile sul sito ?
Si, l’utilizzo del modello consente, tramite una compilazione guidata e completa, di identificare correttamente l’abuso e di uniformare l’istruttoria delle pratiche su tutto il territorio regionale.
2. Quando avviene una demolizione o ripristino è necessario darne comunicazione agli uffici regionali compilando il modello?
Si, è un adempimento necessario al fine di consentire il monitoraggio, la chiusura e l’archiviazione della pratica.
3. Quando non viene eseguita una demolizione o un ripristino nei tempi indicati nell’ordinanza è necessario darne comunicazione agli uffici regionali?
Si, è un adempimento necessario al fine di consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento della pratica.
4. I Comuni sono tenuti a dare comunicazione dello stato della pratica agli uffici regionali competenti?
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Si, mensilmente il Segretario generale del Comune redige e pubblica, affiggendolo all'Albo comunale, l'elenco degli abusi rilevati e dei provvedimenti assunti che viene inviato alla Regione e agli altri enti competenti (art. 31 comma 7 del DPR 380/01). Se necessario per aggiornare lo stato della pratica viene inoltre richiesto di compilare il modello “MODELLO TRASMISSIONE INFORMAZIONE ABUSI EDILIZI (D.P.R. 380/2001)” che si trova al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/edilizia/vigilanza-edilizia
5. Quando si invia una comunicazione ai sensi dell’art. 27 comma 4 e art. 31 comma 7 del DPR 380/01 è necessario allegare documentazione fotografica?
No, è sufficiente dare una descrizione dettagliata del tipo di abuso, presunto o effettivo, indicando le norme violate.
6. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso cosa accade?
Si riporta di seguito l’art 41 del DPR380/2001 così sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 120 del 2020:
“1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.”
L’esito di tali passaggi viene comunicato dal Comune alla Regione come da FAQ n. 3.