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- Cittadini
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- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La raccolta dei funghi in Piemonte è regolata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 al fine di tutelare l’ambiente e garantire una raccolta responsabile e sostenibile.
Informazioni essenziali e passaggi da seguire:
Come ottenere il titolo per la raccolta: Il titolo si ottiene tramite il versamento di un contributo e ha validità su tutto il territorio regionale. Non è necessario per la raccolta di alcune specie specificate dalla legge.
Enti autorizzati alla riscossione:
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Aree Protette Regionali
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Unioni Montane di Comuni
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Associazioni di Comuni Collinari
I singoli Comuni non sono legittimati alla riscossione e all'introito dei contributi in questione.
Costi del titolo:
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Annuali: 30 euro (validità fino al 31/12 dell’anno solare) E' sempre possibile versare da subito anche due (60 euro) o tre (90 euro) annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri.
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Settimanali: 10 euro
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Giornalieri: 5 euro
Modalità di pagamento:
Non si paga direttamente alla Regione Piemonte ma sul sito internet degli enti sopra elencati (vedi link in calce: Elenchi per Province di alcuni degli Enti autorizzati al rilascio del titolo).
Il pagamento si effettua esclusivamente tramite il sistema pagoPA direttamente online, oppure stampando l'avviso e recandosi a effettuare il pagamento alle poste, in banca o nelle ricevitorie che abbiano attivato il servizio.
Dopo il pagamento, occorre salvare o stampare la ricevuta telematica da conservare e mostrare, insieme al documento di identità, al personale di vigilanza durante eventuale attività di controllo.
Non avendo natura di provvedimento amministrativo, non è necessario applicare imposta di bollo.
Importante: il titolo è personale e deve indicare il nome e cognome del raccoglitore e il periodo di validità.
Voucher per la raccolta: gli enti autorizzati possono emettere voucher come alternativa al titolo tradizionale e distribuirli secondo le modalità che ritengono opportune, anche prevedendo la relativa distribuzione attraverso soggetti di natura privatistica.
Agevolazioni per i residenti: i residenti nelle Unioni Montane possono beneficiare di un costo ridotto per il titolo di raccolta, nel caso in cui si intenda svolgere l’attività nella sola area di competenza dell’Unione.
Esenzione per minori: possibile per minori di 14 anni accompagnati nel numero massimo di due da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.
Raccolta in aree delimitate (raccolta a fini economici): In aree specifiche segnalate con tabelle, la raccolta può essere regolata da norme particolari, e il raccoglitore deve essere munito del titolo regionale oltre al documento che attesti l’abilitazione alla raccolta in deroga ai quantitativi di legge.
Limitazioni nelle aree protette: La raccolta funghi è consentita nelle aree protette previo possesso del titolo abilitativo, a meno che non siano presenti limitazioni (temporali o di aree) nei regolamenti o nelle leggi istitutive delle stesse.
Ulteriori regole e limitazioni soggette a sanzione:
Quantità giornaliera e individuale: La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 Kg complessivi.
Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto di tali limiti quantitativi e al possesso del titolo per la raccolta.
Modalità di raccolta. La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo sul posto ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
È vietato nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
La raccolta dei funghi epigei è inoltre vietata:
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nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
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nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
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nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
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dal tramonto alla levata del sole;
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nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.
Raccolta nelle zone interessate dalla peste suina africana (PSA)
La raccolta di funghi nella zona di restrizione II in Provincia di Alessandria è soggetta a misure di biosicurezza specifiche per prevenire la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.
Ecco una sintesi delle azioni richieste:
a) munirsi di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale Operativo per le Pesti Suine nei suini detenuti e di attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei
tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività.
Per ulteriori dettagli, consultare le Ordinanze n. 3/2025 e 4/2025 e le relative sezioni degli allegati per le misure complete di biosicurezza.
Sanzioni amministrative: Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi la Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 applica le seguenti sanzioni amministrative:
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in caso di superamento dei limiti consentiti relativi alla quantità giornaliera e individuale si applica la sanzione pecuniaria proporzionale di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
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in caso di raccolta di funghi epigei senza titolo abilitativo, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
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in caso di raccolta di funghi epigei eseguita con modalità non corrette, trasporto dei funghi in contenitori non idonei, utilizzo di mezzi di raccolta non adeguati, distruzione o danneggiamento volontario, raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, raccolta in aree vietate o interdette, si applica la sanzione di 90,00 euro;
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni secondo legge e applicata con decorrenza dal 1° aprile successivo.
Allegati
- Elenchi di alcuni Enti verso cui effettuare il pagamento del titolo (solo per comodità suddivisi per Province)
- File pdf - 103.92 KB
- faq
- File pdf - 28.57 KB
- Prontuario sanzioni amministrative
- File pdf - 72.4 KB
- Introiti vendita titoli raccolta funghi 2008 - 2024.pdf
- File pdf - 64.93 KB
Link utili
Contatti
- Riferimento
- Viola Erdini
- Telefono
- 0114323935
- Note
- In servizio solamente dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 16.30.