Abitati da consolidare - Approvata la seconda delibera per la loro definitiva eliminazione

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Il Comune di Montecastello, abitato da consolidare

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 - 3397 del 18 giugno 2021 si conclude il processo di eliminazione, nel territorio piemontese, dei vincoli degli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908. Già con la DGR 10-370 dell’ 11 ottobre 2019 questo vincolo era stato rimosso per i territori dei comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d’Asti, Montabone, Camino,Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovì, Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo. Per questi comuni, la tutela del territorio e della vita umana è garantita dalle norme dei PRG vigenti adeguati al PAI.

Anche per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello si è proceduto con l’eliminazione del vincolo previsto dalla L.445/1908; tuttavia, al fine di garantire la tutela del territorio e della vita umana, è risultato necessario individuare alcune nuove aree Aree a Rischio Molto elevato (RME). A tal fine la Regione Piemonte ha inviato una specifica richiesta all' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che con deliberazione n. 4/2020 del 29 dicembre 2020, così come corretta per errore materiale dal Decreto n. 157/2021 del 19 aprile 2021 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ne ha approvato l’istituzione per i Comuni di Civiasco, Coniolo, Montecastello, Rocchetta Belbo, Somano, Borgofranco d’Ivrea, Front Canavese. Solo a seguito di tale atto pertanto l'eliminazione del vincolo, che come detto è avvenuta con la DGR  n. 8 - 3397 del 18 giugno 2021, è stata estesa a tale territori. 

La perimetrazione ai sensi della L.445/1908 comportava  per tutti gli interventi edilizi una autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001; tale procedura, che pertanto adesso non è più necessaria,  costituiva un inutile carico alle spese dei cittadini e delle amministrazioni concedenti, già tutelate dagli strumenti locali o sovraordinati.

Si ricorda tuttavia che per le aree di cui alla recente deliberazione  sono attive le limitazioni di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI.

Restano invece attive le limitazioni degli Abitati da Trasferire istituiti sempre in base alla L. 445/1908, in quanto in queste aree non sono possibili interventi edilizi.