Formazione professionale: le disposizioni per le attività in zona bianca

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Rilevato che dal 14 giugno alla Regione Piemonte si applicano le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste per la “zona bianca” (Ordinanza del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021 pubblicata sulla G.U. n.139 del 12-6-2021), la Regione fornisce alcune precisazioni.

Per le attività di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro vale quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021: “… (nelle zone bianche) cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.

Pertanto, non essendo più in vigore le restrizioni previste dal citato Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, le attività e gli esami possono svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le misure anti contagio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e da Linee guida e Protocolli per la sicurezza approvati per i singoli settori.

In particolare, gli operatori devono fare riferimento alla D.D. n. 490 del 6 agosto 2020, così come integrata dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020 (che tra l’altro consente di svolgere l’attività formativa a distanza o in modalità mista/integrata fino a 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale, attualmente fissata al 31 luglio 2021, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi), e alle D.D. nn. 152 del 27 aprile 2020, 291 del 15 maggio 2020 e 450 del 20 luglio 2020.

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