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Scheda informativa

Il provvedimento sanzionatorio (Ordinanza Ingiunzione)

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Caratteristiche dell’ordinanza ingiunzione e delle sanzioni amministrative accessorie

Quando non é avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore trasmette gli atti alla Regione Piemonte, che adotta la decisione con ordinanza motivata disponendo l'archiviazione degli atti oppure ingiungendo il pagamento di una somma di danaro compresa fra il minimo ed il massimo edittale (previsti dalla legge).

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo (cioè può comportare l’esecuzione forzata sul patrimonio dell’ingiunto), ma può essere impugnata, a seconda della materia, dinanzi all’autorita' giudiziaria ordinaria presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale ordinario del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito accertato che ha originato l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

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