FAQ sui requisiti di aggregazione delle forme associative: chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalla l.r. 3/2023 alla l.r. 11/2012

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La l.r. 3/2023 ha introdotto  l’obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni facenti parte della medesima Unione, in aggiunta ai requisiti preesistenti. Pertanto è necessario che ogni Comune confini con almeno un altro Comune appartenente alla medesima Unione, senza soluzione di continuità territoriale.

Nei casi in cui sussiste, all’interno dell’Unione, “un vuoto territoriale” tra i Comuni aderenti. 
Non occorre che tutti i Comuni siano confinanti tra loro, ma è indispensabile che non ci sia alcuna interruzione territoriale nell’Unione.

No, il requisito della continuità territoriale si configura soltanto con riferimento ai Comuni aderenti all'Unione.

Con l’abrogazione del comma richiamato, le deroghe ai requisiti di aggregazione non sono più concesse.

Le deroghe concesse sino all’entrata in vigore della l.r. 3/2023 di riordino sono confermate, se l'Unione che beneficia della deroga rispetta il criterio della continuità territoriale.

Le deroghe in oggetto sono confermate, a condizione che sussista la continuità territoriale tra i Comuni che compongono l’Unione. 
In particolare quelle di durata illimitata a condizioni invariate, (concesse ai sensi della D.G.R. 8-1141/2015), hanno la medesima durata della forma associativa cui si riferiscono, mentre quelle temporanee (concesse ai sensi della D.G.R. 54-3665/2021) decadono alla scadenza del triennio e non sono rinnovabili.

Le Unioni esistenti devono adeguarsi alla disposizione citata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino, (ovvero entro il 25/3/2024) pena la cancellazione dalla Carta.