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Art. 7, comma 1, lettera b), (Requisiti di aggregazione). Come si valuta il limite demografico delle Unioni?
La l.r. 31/2023 ha introdotto il margine di tolleranza del 10% al limite minimo demografico, pari a 3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina ed a 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). Come cambiano i requisiti di aggregazione previsti dalla l.r. 11/2012?
La l.r. 3/2023 ha introdotto l’obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni facenti parte della medesima Unione, in aggiunta ai requisiti preesistenti. Pertanto è necessario che ogni Comune confini con almeno un altro Comune appartenente alla medesima Unione, senza soluzione di continuità territoriale.
Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). In quali casi non è rispettato il requisito della contiguità/continuità territoriale tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione?
Nei casi in cui sussiste, all’interno dell’Unione, “un vuoto territoriale” tra i Comuni aderenti.
Non occorre che tutti i Comuni siano confinanti tra loro, ma è indispensabile che non ci sia alcuna interruzione territoriale nell’Unione.
Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). Ai fini della continuità territoriale, possono essere considerati anche i Comuni convenzionati con l'Unione ma non appartenenti ad essa?
No, il requisito della continuità territoriale si configura soltanto con riferimento ai Comuni aderenti all'Unione.
Art. 7, comma 4 (Requisiti di aggregazione). La Regione può concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione?
Con l’abrogazione del comma richiamato, le deroghe ai requisiti di aggregazione non sono più concesse.
Art. 7, comma 4 (Requisiti di aggregazione). Cosa succede alle Unioni inserite nella Carta della Forme Associative, in deroga ai requisiti di aggregazione?
Le deroghe concesse sino all’entrata in vigore della l.r. 3/2023 di riordino sono confermate, se l'Unione che beneficia della deroga rispetta il criterio della continuità territoriale, a cui occorre adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.
Art. 7, comma 4 (Requisiti di aggregazione). Nello specifico, cosa succede alle deroghe già concesse di durata illimitata e a quelle di durata triennale?
Le deroghe in oggetto, con riferimento al limite minimo demografico per tutte le Unioni e per le Unioni Montane anche al numero minimo di Comuni, sono confermate, a condizione che sussista la continuità territoriale tra i Comuni che compongono l’Unione.
In particolare quelle di durata illimitata a condizioni invariate, (concesse ai sensi della D.G.R. 8-1141/2015), hanno la medesima durata della forma associativa cui si riferiscono, mentre quelle temporanee (concesse ai sensi della D.G.R. 54-3665/2021) decadono alla scadenza del triennio e non sono rinnovabili.
Art. 21 (Disposizioni finali e transitorie). Cosa succede alle Unioni inserite nella Carta delle Forme Associative che attualmente non rispettano il requisito di contiguità territoriale?
A seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. 31/2023, le Unioni esistenti devono adeguarsi alla disposizione citata entro 30 mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino, (ovvero entro il 25/9/2025) pena la cancellazione dalla Carta.