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1) Art. 7, comma 1, lettera b), (Requisiti di aggregazione). Come si valuta il limite demografico delle Unioni?
La l.r. 31/2023 ha introdotto il margine di tolleranza del 10% al limite minimo demografico, pari a 3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina ed a 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
2) Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). Come cambiano i requisiti di aggregazione previsti dalla l.r. 11/2012?
La l.r. 3/2023 ha introdotto l’obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni facenti parte della medesima Unione, in aggiunta ai requisiti preesistenti. Pertanto è necessario che ogni Comune confini con almeno un altro Comune appartenente alla medesima Unione, senza soluzione di continuità territoriale.
3) Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). In quali casi non è rispettato il requisito della contiguità/continuità territoriale tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione?
Nei casi in cui sussiste, all’interno dell’Unione, “un vuoto territoriale” tra i Comuni aderenti.
Non occorre che tutti i Comuni siano confinanti tra loro, ma è indispensabile che non ci sia alcuna interruzione territoriale nell’Unione.
4) Art. 7, comma 1, lett. b bis) (Requisiti di aggregazione). Ai fini della continuità territoriale, possono essere considerati anche i Comuni convenzionati con l'Unione ma non appartenenti ad essa?
No, il requisito della continuità territoriale si configura soltanto con riferimento ai Comuni aderenti all'Unione.
5) Art. 7, comma 3 bis (Requisiti di aggregazione). La Regione può concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione?
La l.r. 10/2024 ha reintrodotto la possibilità di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, per ciò che concerne il rispetto dei limiti minimi demografici e l’appartenenza alla medesima area territoriale omogenea.
Il requisito della contiguità territoriale tra i Comuni appartenenti alla stessa Unione ed il requisito del numero minimo di 3 Comuni per le Unioni montane non sono derogabili.
6) Art. 7, comma 3 bis (Requisiti di aggregazione). Cosa succede alle Unioni inserite nella Carta della Forme Associative, in deroga ai requisiti di aggregazione?
Le deroghe antecedenti alla l.r. 3/2023 (che aveva abrogato la possibilità di concedere nuove deroghe) sono confermate a condizione che l'Unione che beneficia della deroga rispetti il criterio della continuità territoriale, al quale occorre adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.
7) Art. 7, comma 3 bis (Requisiti di aggregazione). Nello specifico, cosa succede alle deroghe già concesse di durata illimitata e a quelle di durata triennale?
Le deroghe in oggetto, con riferimento al limite minimo demografico per tutte le Unioni e per le Unioni montane anche al numero minimo di Comuni, sono confermate, a condizione che sussista la continuità territoriale tra i Comuni che compongono l’Unione, che deve essere presente alla scadenza del termine previsto dalla l.r. 11/2012.
In particolare quelle di durata illimitata a condizioni invariate, (concesse ai sensi della D.G.R. n. 8-1141/2015), hanno la medesima durata della forma associativa cui si riferiscono, mentre quelle temporanee (concesse ai sensi della D.G.R. n. 54-3665/2021) decadono alla scadenza del triennio e sono rinnovabili.
Infatti la l.r. 10/2024 ha reintrodotto la possibilità di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, ovvero al rispetto dei limiti minimi demografici e all’appartenenza alla medesima area territoriale omogenea.
Il requisito della contiguità territoriale tra i Comuni appartenenti alla stessa Unione ed il requisito del numero minimo di 3 Comuni per le Unioni montane non sono derogabili.
8) Art. 21 (Disposizioni finali e transitorie). Cosa succede alle Unioni inserite nella Carta delle Forme Associative che attualmente non rispettano il requisito di contiguità territoriale?
A seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. 31/2023, le Unioni esistenti devono adeguarsi alla disposizione citata entro 30 mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino, (ovvero entro il 25/9/2025) pena la cancellazione dalla Carta.