A partire dall’anno d’imposta 2025 non si applicano più le tariffe relative alle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 5 del titolo I del decreto legislativo n. 230/1991, previste in caso di autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico, a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.
E’ quanto stabilito dall’articolo 2 della Legge regionale n. 26 del 29/11/2024: “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”