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Scheda informativa

Tasse di circolazione, di possesso e fisse

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Differenza tra tasse di circolazione, tasse di possesso e tasse fisse

Tasse di circolazione

Per alcune categorie di veicoli è prevista l'applicazione di una tassa di circolazione non legata alla proprietà/possesso del veicolo, ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche.

Le tasse di circolazione hanno come scadenza annuale il mese di dicembre, ma si possono versare in qualsiasi momento dell’anno senza che vengano calcolati sanzioni e interessi.

Ciclomotori e quadricicli leggeri

L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e scooter (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di euro 20,00.
Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia eseguito, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).

Ai quadricicli leggeri (cioè le “microvetture” con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg ) si adottano, ai fini del bollo, le stesse regole valide per i ciclomotori; solo a tali quadricicli si applica la tariffa di euro 50,00.

I veicoli elettrici, compresi i ciclomotori e i quadricicli leggeri, sono esenti dalla tassa automobilistica.

Autoveicoli e motoveicoli anziani (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda apposita.

Per questi veicoli, se messi in circolazione su strade pubbliche, si paga una tassa forfettaria, dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).

La tassa annua è pari a:

  • Euro 20,00 per i motoveicoli;

  • Euro 30,00 per gli autoveicoli.

Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida. Fanno eccezione a questa regola i veicoli ultratrentennali non più adibiti ad uso professionale che nella carta di circolazione modificano la destinazione d’uso oppure riportano: nel caso di un autocarro, l’azzeramento della portata, nel caso di un autobus, l’azzeramento dei posti.

Dove pagare

Le tasse di circolazione possono essere pagate negli stessi luoghi fisici e canali on-line disponibili per il versamento delle tasse automobilistiche (v. Dove pagare).

Tasse di possesso

Le tasse di possesso si versano sempre sino al compimento del 30° anno dei veicoli, con l’aggiunta di sanzioni e interessi se non vengono versate entro l’ultimo giorno utile di pagamento.

Dopo il 30° anno le tasse di possesso diventano tasse di circolazione.

Tasse fisse

Per roulotte e rimorchi speciali (rimorchi non atti al carico e rimorchi da campeggio, carrelli per il trasporto dei veicoli ferroviari e di imbarcazioni) è prevista l'applicazione di una tassa fissa pari a € 25,00. Si tratta di una tassa di possesso che si versa sempre per i rimorchi speciali mentre per le roulotte fino al compimento dei 30 anni, dopodichè diventa tassa di circolazione pari a € 30 solo in caso di circolazione su strade pubbliche, altrimenti non occorre versare nulla.

Il pagamento della tassa fissa è dovuto alla scadenza della stessa: se eseguito in ritardo, verranno calcolati sanzioni e interessi. 

 

 

 

 

 

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