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Scheda informativa

Tassa automobilistica e tassa di circolazione

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Differenze tra la tassa automobilistica e la tassa di circolazione e i rispettivi contribuenti

La Regione Piemonte è competente territorialmente per:

  • la tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione;

  • la tassa di circolazione regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione in misura fissa per ogni anno solare; è escluso il rimborso.

L’identificazione del contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica e di quella di circolazione regionali avviene in base:

  • alla residenza (se persone fisiche);

  • alla sede legale (se soggetti diversi da persone fisiche) nella Regione Piemonte degli intestatari dei veicoli.

Esistono però alcune casistiche particolari.

  • Imprese con sede legale in una determinata Regione ed operanti in una o più altre Regioni, dove hanno sedi regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalle locali Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA): le tasse regionali sono dovute all’amministrazione regionale nel cui territorio è presente la sede locale alla quale sono imputati i veicoli e non a quella in cui ha sede legale l’impresa.
  • Veicoli cointestati a due o più persone con residenza in Regioni diverse: la tassa è dovuta alla Regione Piemonte se il primo intestatario del veicolo ha la residenza o la sede legale nel territorio piemontese.
  • Cambio di proprietà del veicolo nel mese in cui cade il termine di pagamento della tassa: è tenuto a pagare chi è intestatario del mezzo alla data di scadenza del termine per effettuare il pagamento.
Condizioni specifiche del cambio di proprietà/possesso
  • Consegna del mezzo ad un rivenditore autorizzato al commercio di veicoli
    Vale la stessa regola, ma va ricordato che il passaggio di titolarità del veicolo si ha esclusivamente quando viene effettuata la cosiddetta "minivoltura".
    La semplice procura a vendere non basta infatti a sollevare chi vende il veicolo dall'obbligo di pagamento, poichè non trasferisce il diritto di proprietà dal privato che vende all'impresa ed è in contrasto con la legge.
  • Perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione
    Se entro l’ultimo giorno utile per il pagamento si verifica la perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione, il pagamento non è dovuto.
    Per individuare il momento in cui uno di questi eventi si considera accaduto, si fa riferimento:
    • alla data della denuncia del furto;
    • alla data del certificato di rottamazione (nel caso di rottamazione seguita ad acquisto con permuta, con consegna del veicolo da rottamare al rivenditore anziché al demolitore, si considera valida la data di consegna al rivenditore, purché documentata con un certificato di presa in carico dal quale sia chiaro l’impegno del rivenditore a provvedere entro il termine legale di 72 ore. In caso di controversia, tuttavia, fa comunque fede la data di consegna al demolitore: la dichiarazione del rivenditore che prende in consegna il veicolo, infatti, non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica ma potrà essere utile per accertare l’eventuale responsabilità civile, in caso di inadempimento da parte del rivenditore stesso);
    • alla data del provvedimento del fermo;
    • alla data della richiesta di radiazione presentata al Pra (Pubblico registro automobilistico), anche tramite le autorità consolari;
    • alla data dell’atto notarile con il quale si trasferisce la proprietà.
    • Le annotazioni nel registro del Pra, se successive, non incidono negativamente, purché riportino correttamente le date di cui sopra.
  • Leasing, usufrutto e patto di riservato dominio
    A partire dai pagamenti che dovevano essere eseguiti nel mese di agosto del 2009 (scadenza luglio 2010), nei casi di locazione finanziaria (leasing) è tenuto a pagare la tassa automobilistica l’utilizzatore, ossia chi ha la disponibilità del veicolo.
    La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario: ciò significa che se la sede della società finanziaria è in Piemonte, l’utilizzatore, anche se è residente in un’altra Regione, deve pagare a favore della Regione Piemonte. Le imprese concedenti possono però provvedere a pagare cumulativamente per i veicoli di loro proprietà, secondo modalità concordate con il Settore regionale competente.
    Dopo il 24/06/2016 la competenza territoriale della tassa è della Regione di residenza dell’utilizzatore, dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio.
  • Locazione a lungo termine senza conducente                                                                                    Dal 1° gennaio 2020 soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico – P.R.A., con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. Tale soggetto, pertanto, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.                            Le società di locazione a lungo termine senza conducente sono responsabili solidalmente nel pagamento della tassa automobilistica regionale nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente (Regione o Provincia autonoma), al pagamento cumulativo, al posto degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.                                                                  La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione alla Regione di residenza dell’utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

 

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