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Scheda informativa

Riservato ai rivenditori d’auto che hanno acquisito veicoli fino al 31/12/2023

Rivolto a
Imprese e liberi professionisti

Modalità di gestione delle sospensioni della tassa automobilistica e di accesso al relativo servizio da parte dei rivenditori d’auto che hanno acquisito veicoli fino al 31/12/2023

ATTENZIONE! Per i rivenditori che acquisiscono veicoli dal 1° gennaio 2024 è attivo dalla stessa data il nuovo servizio Portale Rivenditori.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: "Riservato ai rivenditori d'auto che acquisiscono veicoli dal 1° gennaio 2024".

Sospensioni della tassa automobilistica

La Regione Piemonte mette a disposizione dei rivenditori di veicoli un applicativo, utilizzabile tramite internet, per gestire direttamente le sospensioni dei veicoli in attesa di rivendita, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 23/2003.

Il fine è duplice: aggiornare in tempo reale l’archivio delle tasse automobilistiche e fornire un servizio completo agli operatori del settore ed ai cittadini.

La Regione intende infatti perseguire una leale e proficua collaborazione tra tutti i soggetti che operano e interagiscono con l’archivio regionale: i soggetti convenzionati che effettuano riscossione e bonifica, i rivenditori di veicoli ed i cittadini, utenti finali del servizio.

Il servizio è disponibile all'indirizzo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sospensione-bollo-auto.

L’utilizzo della procedura introduce i seguenti vantaggi:

  • l’eliminazione della generazione/spedizione dei file;

  • il controllo immediato dell’esistenza dei requisiti di merito, in sostituzione dei controlli a posteriori e della pubblicazione dei report;

  • il carico e lo scarico della sospensione direttamente nell’archivio regionale della tassa automobilistica.

Abilitazione all’applicativo

I rivenditori che non sono ancora in possesso di Username e Password devono procedere facendo domanda di abilitazione, inoltrando tramite l’apposito form disponibile nella home page del servizio una richiesta di identificazione, specificando tutti i dati relativi alla ragione sociale, denominazione, partita IVA e codice fiscale, indirizzo comprensivo di CAP e Provincia e inviando unitamente la visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di competenza in formato PDF.

Diritto fisso per la sospensione della tassa auto

Per sospendere la tassa auto di un veicolo è richiesto il pagamento di un diritto fisso, con un importo pari a € 1,55 per ogni singolo veicolo messo in sospensione, ai sensi dell'articolo 5, comma 47, del decreto-legge n. 953/1982.

Il diritto fisso può essere pagato anche cumulativamente.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

  • bollettino postale modulo 123 generico a tre sezioni, su conto corrente postale n. 60767258, intestato a "Tesoreria Regione Piemonte - Interruzione tassa automobilistica", con causale Interruzione tassa automobilistica;

  • bonifico su IBAN IT52A0760101000000060767258, intestato a "Tesoreria Regione Piemonte - Interruzione tassa automobilistica", con causale Interruzione tassa automobilistica.

Gestione dei veicoli in rivendita

I veicoli acquistati per la sospensione dalla tassa auto devono essere gestiti dai rivenditori secondo due modalità:

A) Acquisto da proprietario residente in Piemonte

I veicoli acquistati da un proprietario residente in Piemonte devono essere gestiti sulla base della scadenza del veicolo, quindi entro il mese di rinnovo della scadenza (mese di pagamento della tassa auto) è necessario provvedere all’inserimento della sospensione.

I passaggi di inserimento della sospensione dalla tassa auto del veicolo sono i seguenti:

  1. Caricamento del veicolo nel “parco veicoli” nello stato ACQU 

    L’ operazione di inserimento della targa in archivio deve essere completata entro il mese successivo alla scadenza del veicolo (mese di pagamento della tassa auto). L’inserimento del veicolo nello stato ACQU richiede l’inserimento della scadenza della tassa auto riferita al veicolo.

  2. Inserimento del pagamento versato associato al veicolo (passaggio allo stato SOSP)

    L’operazione di inserimento del pagamento relativo alla sospensione dalla tassa auto nell’applicativo deve essere completata entro il mese successivo alla scadenza del veicolo, ovvero entro il mese di pagamento della tassa auto.

Il diritto fisso nel mese successivo rispetto alla scadenza del veicolo (mese di pagamento della tassa auto).

B) Acquisto da proprietario non residente in Piemonte

I veicoli acquistati da un proprietario residente fuori dal Piemonte devono essere gestiti sulla base della data di acquisto del veicolo, quindi entro il mese successivo all’acquisto del veicolo è necessario provvedere all’inserimento della sospensione.

  1. Caricamento del veicolo nello stato ACQU

    L’ operazione di inserimento della targa in archivio deve essere completata entro il mese successivo rispetto alla data di acquisto del veicolo. In questo caso l’inserimento del veicolo nello stato ACQU non prevede l’inserimento della scadenza della targa.

  2. Inserimento del pagamento versato associato al veicolo (passaggio allo stato SOSP)

    L’operazione di inserimento del pagamento deve essere completata entro il mese successivo dalla data di acquisto del veicolo.

Il bollettino deve essere versato nel mese successivo dalla data di acquisto del veicolo.

In entrambi i casi è compito del rivenditore verificare l’esito dell’inserimento della sospensione e provvedere alla riuscita della stessa nel caso in cui il risultato non sia quello atteso.

 

Indicazioni per l’interpretazione dei controlli T1 – T2 – T3

 I controlli contrassegnati dai campi T1, T2 e T3 hanno i seguenti significati:

  • T1 – Verifica la presenza del veicolo nell’archivio regionale: se lo stato non è OK bensì KO la sospensione non viene inserita;

  • T2 – Verifica la proprietà del veicolo in archivio regionale: se lo stato non è OK bensì KO la sospensione non viene inserita;

  • T3 – Verifica la presenza di un pagamento valido nell’archivio regionale per la scadenza indicata: se non è OK bensì KO la sospensione viene comunque inserita.

Nei casi di T1 e T2 in stato KO, se i dati non si aggiornano in modo automatico in tempi brevi, per l’acquisizione da parte del sistema, il contribuente deve far verificare l’archivio ad un’agenzia abilitata alla riscossione del bollo per allineare i dati alla propria posizione tributaria.

Se lo stato KO persiste una volta allineati i dati è consigliabile contattare l’assistenza.

Il controllo T3 in stato KO non è mai vincolante ai fini della riuscita della sospensione, ovvero anche se in stato KO consente l’inserimento della sospensione.

Casi particolari

Si ricorda che non è possibile sospendere i veicoli di nuova immatricolazione per i quali è sempre previsto il pagamento del primo bollo.

I veicoli immatricolati all'estero, che hanno percorso più di 6000 Km e sono stati ceduti (con minivoltura) dopo  sei mesi dall'immatricolazione estera, possono beneficiare fin da subito della sospensione.


 

  • Per richieste di assistenza applicativa è possibile telefonare al numero: 011.0824149.