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Scheda informativa

Restituzione della tassa automobilistica per perdita di possesso del veicolo

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Casi di perdita di possesso del veicolo in cui è possibile richiedere la restituzione parziale del bollo auto tramite la compensazione o il rimborso

E’ possibile richiedere la restituzione parziale della tassa automobilistica quando si verifica la perdita di possesso del veicolo per il quale sia stata versata regolarmente una tassa automobilistica in corso di validità per:

  • furto

  • rottamazione

In questi casi il contribuente può chiedere il rimborso o la compensazione su una nuova targa, di una parte del pagamento eseguito per il veicolo oggetto di furto o rottamazione, purché il periodo per il quale non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre.

La compensazione o il rimborso sono riconosciuti in proporzione al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
Esempio: se un'autovettura la cui tassa sia stata regolarmente pagata entro il mese di gennaio dell'anno 2012 - con scadenza a dicembre dello stesso anno - viene rottamata nel mese di marzo, la compensazione o il rimborso dovranno essere riconosciuti per tutto il periodo che va da aprile (mese successivo a quello in cui si è verificata la rottamazione) a dicembre (ultimo mese di validità della tassa pagata) del 2012, vale a dire per nove mesi.

Scelta fra la compensazione ed il rimborso

La scelta fra la compensazione ed il rimborso spetta al contribuente, tenuto conto però di alcune particolarità.

Compensazione

  • La compensazione, che consiste nella riduzione dell'importo da versare quale tassa automobilistica per un nuovo veicolo, può essere fatta nel caso in cui il contribuente proceda all'acquisto di un nuovo veicolo. Per nuovo veicolo s'intende che il veicolo deve essere nuovo per il contribuente e non necessariamente di nuova fabbricazione: parlando di nuova immatricolazione, infatti, la legge esprime chiaramente la volontà di consentire tale operazione sia nel caso che il contribuente proceda all’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, sia che si procuri un veicolo d’occasione.

  • Nel caso in cui il veicolo oggetto di furto o rottamazione venga sostituito con un veicolo già immatricolato la compensazione è possibile soltanto se il precedente proprietario non ha già pagato la tassa dovuta.

  • Per ottenere la compensazione è necessario che la sostituzione del veicolo oggetto di furto o rottamazione con un nuovo veicolo avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente: se, ad esempio, il veicolo di cui si perde il possesso è stato rottamato nel mese di marzo dell'anno 2012, per ottenere la compensazione occorre che detto veicolo venga sostituito da un altro, nuovo di fabbrica o d'occasione, ma senza che per questo sia già stata pagata una tassa ancora in corso di validità, entro il mese di luglio dello stesso anno.

  • La perdita di possesso deve essere debitamente documentata o da un’apposita denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri) in caso di furto, o da un idoneo certificato rilasciato da un centro autorizzato, in caso di rottamazione. Nel caso di rottamazione seguita all’acquisto con permuta, con consegna del veicolo da rottamare al rivenditore anziché al demolitore, si considera valida la data di consegna al rivenditore, purché documentata con un certificato di presa in carico dal quale risulti chiaro l'impegno del rivenditore ad adempiere entro il termine legale di 72 ore. In caso di controversia, tuttavia, fa comunque fede la data di consegna al demolitore: la dichiarazione del rivenditore che prende in consegna il veicolo, infatti, non esenta dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica ma potrà essere utile ai fini di rivalsa, per l’accertamento dell'eventuale responsabilità civile, in caso di inadempimento da parte del rivenditore stesso. Le necessarie annotazioni al pubblico registro automobilistico (PRA), se successive, non incidono negativamente sulla compensazione, purché riportino correttamente le date richieste.

  • Se la rottamazione del veicolo da sostituire avviene in una data successiva a quella di immatricolazione del nuovo veicolo, per poter effettuare la compensazione occorre che alla rottamazione si provveda entro il termine utile per il pagamento della tassa dovuta per il nuovo veicolo.

Come ottenere la compensazione

Per ottenere la compensazione è sufficiente presentarsi ad un qualsiasi agente della riscossione autorizzato, in occasione del pagamento della tassa relativa al nuovo veicolo e chiedere la compensazione, esibendo la documentazione che prova il furto o la rottamazione del veicolo di cui si è perso il possesso e la ricevuta del pagamento della tassa relativa, unitamente al libretto di circolazione.

Rimborso

    In ogni caso in cui non sia possibile o non si voglia ricorrere alla compensazione, e sempre che ricorrano le condizioni richieste, è comunque possibile chiedere il rimborso.

    Come ottenere il rimborso

    Per ottenere il rimborso occorre presentare apposita domanda esclusivamente in via telematica, tramite il servizio presente all'interno del portale Tassa Auto Piemonte.

     

     

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