Disciplina in materia IRAP per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS

Data notizia

Per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) sono state previste dalla legge regionale n.  33/2023 le seguenti aliquote IRAP agevolate a decorrere dal periodo di imposta 2023:

a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;

b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

c) 1,9 per cento per le cooperative sociali iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

ATTENZIONE! La modifica dell’attività rispetto a quella indicata nella lettera a), la migrazione in altra sezione del RUNTS diversa da quelle indicate nelle lettere b), c) e d), nonché la cancellazione dal RUNTS comportano la perdita dell’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in corso.

Per l’individuazione dei soggetti interessati si rimanda al decreto legislativo 117/2017.

Con la stessa legge regionale n. 33/2023 è stato disciplinato anche il periodo transitorio per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) non ancora confluite nel RUNTS, prevedendo il mantenimento delle agevolazioni previste con precedenti leggi regionali, fino all’abrogazione dell’art. 10 del decreto legislativo 460/1997.