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Scheda informativa

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

Rivolto a
Imprese e liberi professionisti

Modalità di gestione del tributo e relativi importi

Chi deve pagare il tributo

Il tributo si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione di incenerimento a terra (D10 dell’allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) e deve essere pagato:

  • dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
  • dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l’operazione di incenerimento a terra.

Il tributo si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Quanto si paga

Dal 1° gennaio 2024 si applicano gli importi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 1/2018:

  1. 0,01 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

  2. 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

  3. 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

 

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 si applicano gli importi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 1/2018:

  1. 0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

  2. 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

  3. 0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

Pagamento in misura ridotta

Gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle predette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.

Con il regolamento del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R  la Giunta regionale ha individuato la percentuale minima di recupero o massima di scarto che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio devono raggiungere e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione.

Fermo restando il limite predetto, sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta gli scarti e i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente se il soggetto che conferisce in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.

Per beneficiare del pagamento in misura ridotta occorre, entro il mese di marzo di ciascun anno per l’anno in corso, presentare domanda di ammissione.

Nel caso di inizio dell’attività la richiesta di pagamento in misura ridotta deve essere presentata, entro il mese successivo a quello di inizio dell’attività, sempre che l’attività medesima abbia avuto inizio almeno entro il terzo trimestre dell’anno.

La richiesta ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento trimestrale, senza pregiudizio per le verifiche che l’amministrazione può eseguire in qualsiasi momento, attraverso i mezzi e gli strumenti consentiti dalla legge, in esercizio del potere di accertamento. Ciò significa che per beneficiare del pagamento in misura ridotta non occorre attendere alcuna autorizzazione: basta presentare la richiesta.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi se dalla dichiarazione di effettivo raggiungimento o di non superamento risulta, per ogni anno, il raggiungimento delle percentuali previste in riferimento alla tipologia impiantistica (per approfondimenti consultare la TABELLA - “Percentuali minime di recupero e percentuali massime di scarto” ).

Viceversa, se dalla dichiarazione risulta che la percentuale di recupero non è stata raggiunta o la percentuale di scarto è stata superata, ovvero se la dichiarazione non è presentata (fermo restando l’obbligo di provvedere al conguaglio del tributo in misura intera), la richiesta si intende automaticamente decaduta e per l’anno successivo, ricorrendone le condizioni, deve essere ripresentata nei termini ordinari.

Infatti, per ogni anno di riferimento il soggetto autorizzato dalla richiesta di accreditamento, è tenuto a presentare, entro il mese di gennaio per l’anno precedente, in maniera telematica tramite la nuova funzionaliltà disponibile all’interno del nuovo servizio TRISPE - TRIbuto SPEciale Deposito in Discarica dei Rifiuti una dichiarazione di effettivo raggiungimento delle percentuali di recupero o di non superamento delle percentuali di scarto.

Pagamenti tardivi

Se si paga in ritardo, oltre al tributo, si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (vedi Tabella pagamenti tardivi).

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, è necessario che:

  • si regolarizzi spontaneamente la propria posizione (c.d. "ravvedimento operoso");
  • non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi;
  • il versamento del tributo sia contestuale a quello di sanzioni e interessi.

Se l'omesso pagamento viene accertato d'ufficio si applica:

  • la sanzione del 30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 
  • la sanzione del 25% per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024

in qualunque momento l'accertamento venga concretizzato e notificato, perchè le riduzioni di sanzione sono concesse solo a fronte del ravvedimento del contribuente e non si applicano in caso di accertamento.

Per calcolare quanto dovuto (importo del tributo con l'aggiunta di interessi e sanzioni) in caso di ravvedimento operoso, è disponibile il servizio "Calcolatrice per il ravvedimento operoso", già in uso per le tasse sulle concessioni regionali (TCR).

Quando, come e dove si paga

Il tributo è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.

I versamenti si eseguono a favore della concessionaria Soris S.p.A., incaricata della riscossione, esclusivamente a mezzo bonifico. Il codice Iban per il versamento è:

IT 67 A 07601 01000 001045904032 

Sul sito istituzionale della Soris S.p.A. www.soris.torino.it si trovano istruzioni più dettagliate per il versamento e il modello da compilare.

Attenzione! 

I versamenti devono essere effettuati con valuta fissa sul c/c del beneficiario entro la scadenza prevista per ogni trimestre.

I versamenti pervenuti oltre la scadenza saranno considerati ritardati versamenti.

Dichiarazione annuale

La dichiarazione annuale sui quantitativi conferiti nell’anno e sui versamenti effettuati deve essere presentata, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l’anno precedente, dai gestori dell’attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia ed è resa esclusivamente attraverso il nuovo servizio on line TRISPE - TRIbuto SPEciale Deposito in Discarica dei Rifiuti, previo accreditamento da richiedere tramite il servizio stesso, all’indirizzo https://tsddr.regione.piemonte.it/tsddr.

Crediti

Chi vanta crediti derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente alla dichiarazione dall’anno 2019 e successivi può portarli in compensazione (cioè in diminuzione dal tributo dovuto per l’anno 2019 e successivi).

Se si tratta di crediti maturati nel 2018 o in anni precedenti il 2018, deve essere presentata all’ente locale che era competente per territorio.

 

 

 

 

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