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Scheda informativa

Esenzione dal ticket per visite ed esami per malattie croniche

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98:

  • gravità clinica
  • grado di invalidità
  • onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del trattamento

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato  aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 disponibile nell'allegato 8 bis al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017

Le novità del nuovo elenco

  • conta complessivamente 64 codici di esenzione
  • introduce 6 nuove patologie esenti:
    • bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
    • osteomielite cronica
    • patologie renali croniche
    • rene policistico autosomico dominante
    • endometriosi (stadi clinici III e IV)
    • sindrome da talidomide
       
  • alcune patologie rare già esenti vengono spostate tra le malattie croniche:
    • malattia celiaca
    • sindrome di Down
    • sindrome di Klinefelter
    • connettiviti indifferenziate
  • due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:
    • sclerosi sistemica progressiva
    • miastenia grave
  • la condizione “soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi
  • è inserita la condizione di “soggetti donatori di organo” (codice esenzione 058), che consentirà a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell'organo residuo
  • l’esenzione per “ipertensione arteriosa” è suddivisa in due codici:
    • 0A31 - Ipertensione arteriosa (senza danno d'organo)
    • 0031 - Ipertensione arteriosa (con danno d'organo)