- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).
Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98:
- gravità clinica
- grado di invalidità
- onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del trattamento
L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 disponibile nell'allegato 8 bis al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017
Le novità del nuovo elenco
- conta complessivamente 64 codici di esenzione
- introduce 6 nuove patologie esenti:
- bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
- osteomielite cronica
- patologie renali croniche
- rene policistico autosomico dominante
- endometriosi (stadi clinici III e IV)
- sindrome da talidomide
- alcune patologie rare già esenti vengono spostate tra le malattie croniche:
- malattia celiaca
- sindrome di Down
- sindrome di Klinefelter
- connettiviti indifferenziate
- due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:
- sclerosi sistemica progressiva
- miastenia grave
- la condizione “soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi
- è inserita la condizione di “soggetti donatori di organo” (codice esenzione 058), che consentirà a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell'organo residuo
- l’esenzione per “ipertensione arteriosa” è suddivisa in due codici:
- 0A31 - Ipertensione arteriosa (senza danno d'organo)
- 0031 - Ipertensione arteriosa (con danno d'organo)