- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Ha diritto all'esenzione chi risulta nella condizione di disoccupato con reddito familiare lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. All’interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico, solo se il soggetto è iscritto al Centro per l'Impiego e appartiene a un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato.
- Condizioni per il riconoscimento dello stato di disoccupazione
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Lo stato di disoccupazione, in base all’art. 1 del D.Lgs. 297/2002, viene riconosciuto quando si verificano contestualmente queste condizioni:
- aver perso una precedente attività di lavoro dipendente
- essere iscritti negli elenchi anagrafici della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di competenza
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
Lo stato di disoccupazione è valido anche per gli utenti in mobilità e per gli extracomunitari (rimane sempre valido il limite del reddito da non superare, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l’iscrizione al Centro per l’Impiego).
Lo stato di disoccupazione parte dal giorno in cui si rende la dichiarazione alle competenti Sezioni Circoscrizionali di immediata disponibilità.
- Familiari a carico
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Sono considerati a carico i familiari che nell’anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili):
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (senza limiti di età)
- gli altri familiari conviventi con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, cosiddetti “altri familiari a carico”
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
N.B. Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale, anche se fiscalmente indipendente (dichiarazione presentata separatamente) o non convivente
Per reddito complessivo fiscale lordo ai fini dell’esenzione si intende il reddito del nucleo familiare fiscale, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.
Il titolare dell'esenzione ha il dovere di:
- non usufruire dell’esenzione nel caso di modifica delle condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto
- comunicare tempestivamente all’ASL la perdita del diritto all’esenzione
Eventuali abusi comportano responsabilità penale.
Proroga dell'esenzione per emergenza COVID - 19
A seguito del proseguire dello stato di emergenza Covid-19, l'esenzione dal ticket per i cittadini è stata ulteriormente prorogata
L'esenzione con codice E02 è rinnovata automaticamente fino al 31 marzo 2022
Nota bene: i titolari hanno il dovere di comunicare tempestivamente eventuali modifiche del reddito o di stato civile
L’esenzione ticket per reddito può essere richiesta:
- presso gli sportelli della propria ASL di residenza
- on line, accedendo al servizio web dedicato attraverso credenziali SPID o Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi