Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte e vice-coordinatore nazionale della Commissione Salute, il presidente della Conferenza delle Regioni ha inviato oggi al ministro della Salute una lettera, condivisa all’unanimità dagli assessori e presidenti di tutte le Regioni, nella quale si ritiene necessario che
il Governo predisponga delle linee guida sulle misure da adottare qualora - in conseguenza del trasferimento oppure della sospensione degli operatori sanitari non in regola con l’obbligo vaccinale - si dovesse determinare una situazione di carenza di personale tale da pregiudicare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali, a partire dalle prestazioni essenziali per l’effettuazione di interventi e di terapie salvavita
La questione era stata avanzata nei giorni scorsi all’attenzione della Commissione Salute dallo stesso assessore alla Sanità del Piemonte, il quale aveva rilevato come l’applicazione della normativa ponesse le Aziende sanitarie nella condizione di trasferire oppure di sospendere gli operatori sanitari non in regola con l’obbligo vaccinale, determinando conseguentemente una riduzione del numero di operatori disponibili per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Una riduzione, in particolar modo quando riguarda un numero significativo di operatori qualificati e specializzati per lavorare in determinati reparti e servizi sanitari, unitamente alla impossibilità di reclutamento di figure professionali in sostituzione per indisponibilità delle medesime sul mercato del lavoro, che può comportare specifiche difficoltà nella erogazione delle prestazioni assistenziali, come peraltro segnalato anche da altre Regioni.
Nella lettera della Conferenza si chiedono inoltre al Governo garanzie funzionali per eventuali ipotesi di responsabilità derivanti dalle condizioni di difficoltà determinati dalle sospensioni delle attività lavorative.
N.B. Il presente comunicato è mancante di virgolettati e nomi degli amministratori regionali secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali.