Il DPCM 12 gennaio 2017 all'art.18, a differenza del precedente DM 332/99, non prevede il rinnovo anticipato per furto o smarrimento. Il DPCM prevede che il rinnovo possa avvenire "quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) "particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico" e b) "rottura accidentale o “usura". La Direzione Sanità, già nei mesi scorsi, si è attivata per chiedere formalmente al Ministero della Salute se l’eliminazione del riferimento al termine "smarrimento" (a cui veniva peraltro equiparato il furto) fosse una dimenticanza o una scelta. Atteso che - ad oggi - non sono giunte risposte al quesito posto al Ministero, la Regione Piemonte sta valutando di proporre alle altre Regioni un’eventuale interpretazione “condivisa” che equipari - almeno per una sola volta - la rottura accidentale allo smarrimento. Si precisa inoltre che il problema non riguarda i soggetti minori, per i quali, anche nel DPCM del 2017, non sono previsti tempi minimi di rinnovo.
Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione consiliare sulla fornitura di protesi acustiche.