22/11/2018 Legge sul gioco d’azzardo patologico

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Dal TAR Piemonte tre sentenze che confermano la legittimità della norma sul distanziometro

Il TAR Piemonte ha ribadito che la Legge regionale n. 9 del 2016 (Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico), e in particolare le disposizioni riguardanti la distanza degli apparecchi dai cosiddetti “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, centri di formazione, istituti di credito, esercizi di compravendita di oggetti preziosi, stazioni ferroviarie) non vìolano nessuna norma costituzionale. Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto i tre ricorsi presentati da esercenti contro i Comuni di Almese, Acqui Terme e Murisengo che hanno applicato la legge regionale.

Per gli assessori alla Sanità, Antonio Saitta, e all’Istruzione, Gianna Pentenero, “le motivazioni espresse dal giudice amministrativo dimostrano che la disposizione sulle distanze dai luoghi sensibili ha come finalità la tutela della salute dei giocatori, materia nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Il gioco d’azzardo patologico è una vera piaga sociale che ha un costo altissimo per le vittime e per la collettività. I primi dati che abbiamo illustrato lunedì nella riunione congiunta della terza e quarta commissione consiliare dimostrano che, grazie alla legge, si riduce il volume di gioco e diminuiscono le perdite. Ora dobbiamo proseguire con le altre azioni previste dal piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico”.