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Scheda informativa

Presidi idraulici ed idrogeologici

Rivolto a
Cittadini

Presidi idraulici ed idrogeologici

    La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 27 febbraio 2004) ha stabilito che le Regioni regolamentino, ai fini idraulici ed idrogeologici, i seguenti aspetti:

    1 Sistema di allerta regionale
    2 Gestione piene e deflussi
    3 Regolazione dei deflussi

    La Regione, con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, ha evaso il primo punto approvando il disciplinare denominato “sistema di allertamento regionale per la gestione dei rischi naturali” e successivamente, per il secondo punto, con Delibera di Giunta del 25 giugno 2008 n 14 - 9023 ha approvato il Disciplinare per l’istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile.

    A completamento del lavoro, sarà avviato l’ultimo progetto denominato “ disciplinare per la regolazione dei deflussi” che richiederà di integrare e coordinare le pianificazioni relative alla gestione idraulica.

    Presidi

    I presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile, di competenza regionale, sono istituiti per:

    1. consentire attività locale di coordinamento, comando e controllo dell’ambito territoriale di riferimento;
    2. garantire un’adeguata informazione e sorveglianza di ambiti territoriali con particolare attenzione dei tratti e dei punti fluviali considerati potenzialmente pericolosi,
    3. segnalare le criticità durante gli eventi al fine di favorire il pronto intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
    4. stoccare le risorse strumentali della Regione, delle Province e dei Comuni e delle componenti di volontariato per l’attività logistica;
    5. supportare le attività delle squadre operative;
    6. contribuire nell’avviare attività preventive dell’ambito territoriale di riferimento;
    7. garantire informazioni per la redazione degli strumenti programmatori e pianificatori.

    In prima applicazione, i presidi sono individuati sulla base di valutazioni tecniche e sono classificati in tre livelli :

    • presidi di primo livello, considerati strategici per l’assistenza e il pronto intervento logistico istituiti dalla Regione;

    • presidi di secondo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province in grado di assicurare tutte le attività richieste;

    • presidi di terzo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province che si avvalgono di una o più sedi logistiche comunali o del volontariato.

    Entro novanta giorni dall’approvazione del presente disciplinare le Province dovranno comunicare alla Regione l’elenco dei presidi che intendono avviare. Successivamente la Regione, con proprio atto deliberativo istituirà i presidi idraulici ed idrogeologici.


    I presidi sono istituiti per garantire servizi preventivi ed operativi ed in particolare:

    1) rilevamento e censimento preventivo di protezione civile degli elementi che interagiscono con i corsi d’acqua;

    2) monitoraggio idraulico preventivo di protezione civile, per verificare l’esistenza di dissesti,

    3) monitoraggio idraulico di protezione civile, finalizzato alla osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa di parametri fisici dei processi in atto nel bacino;

    4) controllo idraulico di protezione civile che regolamenta le attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione del processo in atto.

    5) sostegno, che comprende il supporto e concorso, nella logistica alle attività di ricognizione e di sopralluogo;

    6) protezione civile, secondo le disposizioni contenute nelle pianificazioni comunali di protezione civile.


    I soggetti preposti al funzionamento dei presidi e alla gestione dei servizi sono:

    - la Regione con la Direzione OO.PP e il settore Protezione Civile,

    - le Province,

    - i Comuni,

    - il Centro Funzionale Regionale e l’ARPA,

    - i Coordinamenti provinciali del volontariato,

    - i Gruppi comunali,

    - le Associazioni convenzionate con i Comuni, con le Province e con la Regione.

    L’attività dei soggetti di cui sopra, nel rispetto dei compiti e dei ruoli assegnati dalla normativa nazionale, è affiancata dal concorso e dal supporto :

    - degli Uffici Territoriali di Governo;

    - dell’AIPO;

    - dei Vigili del Fuoco;

    - dei gestori portatori di interesse.

     

    Il presidio vigila e controlla i punti o le aree considerate critiche sotto il profilo idraulico o idrogeologico ed è costituito da:

    - una sede operativa individuata su proposta della Provincia;

    - una o più sedi logistiche individuate presso i comuni compresi nell’ambito territoriale del presidio;

    - un gruppo tecnico individuato dalla Provincia e costituito da personale della Provincia e se necessario degli Enti locali;

    - una o più squadre operative istituite dalla Provincia e costituite dal volontariato di protezione civile e se necessario dal personale degli Enti locali.

    I presidi sono attivati dalle Province qualora sia emesso dal CFR il bollettino di allerta meteoidrologica di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578. L’attivazione, per casi eccezionali, può essere richiesta anche dai Comuni, dalla Regione e dagli uffici territoriali di Governo.

     

    I presidi devono essere dotati di :

    - attrezzature informatiche,

    - attrezzature di campagna e per rilievi esterni,

    - attrezzatura cartografica (in rapporto con il centro cartografico regionale),

    - attrezzature per la sicurezza,

    - attrezzature da trasporto – mezzi,

    - attrezzature speciali,

    - attrezzature di comunicazione e rilevamento.

    Per l’espletamento delle attività richieste è obbligatoria la formazione degli operatori del volontariato e del personale degli Enti locali.

    Gli oneri relativi all’istituzione, funzionamento dei Presidi e alla formazione del personale degli Enti locali e del personale volontario sono assunti dalla Regione.