SISMABONUS - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’attuazione del Decreto Rilancio

Data notizia

Con la Circ. n. 24/E del 8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate specifica (sez. 2.1.4 e pag. 23) che gli interventi antisismici possono essere effettuati su unità abitative localizzate nelle zone sismiche 1, 2, 3 come individuate dagli elenchi su base comunale del Dipartimento della Protezione Civile

Si sottolinea che gli elenchi di riferimento del DPC sopra citati recepiscono l’aggiornamento della classificazione sismica del Piemonte approvata con la D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019, come desumibile dai documenti in allegato e si precisa che, come specificato nella DGR citata, la 3s costituisce una sottozona della zona sismica 3.