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1 - La DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 ha valore retroattivo?
La DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 detta disposizioni per la redazione degli studi geologici, idraulici e sismici a supporto delle varianti agli strumenti urbanistici e non ha effetti sugli strumenti vigenti alla data di entrata in vigore della stessa DGR.
2 - E' necessaria la doppia firma (geologo e urbanista) sulla carta di sintesi geologica per l'utilizzo urbanistico?
La tavola di sintesi deve essere obbligatoriamente sottoscritta sia dal geologo che dall’urbanista, in funzione delle rispettive responsabilità.
3 - Possono essere modificate le 5 tabelle riportate al punto 2.3.2 del "Testo unico" approvato con la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025?
Le tabelle costituiscono uno schema di riferimento e possono essere adattate in funzione delle caratteristiche del territorio, prevedendone una diversa articolazione. Pertanto, nell’ambito delle varianti di adeguamento al PAI, è possibile effettuare i necessari approfondimenti tesi a proporre interventi edilizi differenti da quelli indicati nelle tabelle, ma comunque compatibili con le condizioni di pericolosità e di dissesto rilevate. Tali proposte saranno valutate dagli uffici regionali nell’ambito delle relative istruttorie e, qualora condivise, potranno sostituire o integrare le tabelle riportate al punto 2.3.2 del "Testo unico".
4 - Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 16 bis e 17 bis della LR n. 56/1977, il parere della Direzione Opere Pubbliche è necessario anche nel caso in cui vi sia una modifica della carta di sintesi o delle relative norme?
SI. Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 16 bis e 17 bis della LR n. 56/1977, il parere della Direzione Opere Pubbliche è sempre necessario nel caso in cui vi sia una modifica della carta di sintesi o delle relative norme.
5 - In quali fasi della pianificazione deve essere richiesto il parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001?
Per i nuovi Piani Regolatori Generali, nonché per le rispettive Varianti Generali e Strutturali, il parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 è richiesto e acquisito sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP), da rendersi nell’ambito della prima conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 15 della LR n. 56/1977.
Il parere ai sensi dell’art. 89 può essere richiesto anche sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo (PTPD) nei casi in cui nel parere sulla PTPP siano state formulate osservazioni sugli aspetti sismici o nei casi in cui in sede di PTPD siano state inserite nuove aree che implicano l’ampliamento dello studio di microzonazione sismica o siano stati condotti nuovi approfondimenti alla scala locale come specificati al cap. 2.4 del "Testo unico".
6 - La documentazione progettuale di una variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR n. 56/1977, il cui procedimento sia stato avviato successivamente al 27 marzo 2025, deve prendere in considerazione i disposti della DGR n. 8-905?
Le varianti parziali ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 sono, per loro definizione, prive di rilevanza ai fini degli aspetti idrogeologici, ciò in quanto “non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente” (cfr. lett. g) articolo 17, comma 5, della L.R. n. 56/77). Le varianti al PRGC che intendano declinare a livello locale le previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905, prevedono propriamente l’analisi istruttoria da parte dei competenti Settori regionali, circostanza che attiene solo a varianti di rango superiore a quella in argomento. Se ne desume, pertanto, che la documentazione progettuale di una variante parziale ai sensi dell’articolo 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 non sia tenuta a considerare i disposti della Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905.
7 - Quali sono le modalità di rappresentazione e strutturazione delle informazioni sul sottosuolo nei comuni in zona sismica 4?
Per meglio completare il quadro di riferimento normativo e fornire indicazioni sulla gestione delle informazioni, nell'Annesso I del “Testo unico”, al punto 1.3, la frase a pagina 5:
"Per i comuni in zona 4 le informazioni e l’ubicazione delle indagini disponibili derivanti da rilievi di campagna, sondaggi, indagini geofisiche, prove in sito e in laboratorio devono essere invece ricomprese nella CGT, preferibilmente rappresentate secondo gli Standard."
deve essere integrata con la parte evidenziata nel seguito in grassetto:
"Per i comuni in zona 4 le informazioni e l’ubicazione delle indagini disponibili derivanti da rilievi di campagna, sondaggi, indagini geofisiche, prove in sito e in laboratorio devono essere invece ricomprese nella CGT, preferibilmente rappresentate secondo gli Standard e le modalità specificate all’Annesso III; per eventuali strutturazioni delle informazioni attraverso banche dati, potranno essere utilizzati gli strumenti in uso per la microzonazione sismica illustrati all’Annesso III, o sistemi analoghi."
8 - Quali sono le tipologie di indagini di interesse negli studi di microzonazione sismica?
Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno che vengano espressamente menzionate anche le indagini geofisiche e pertanto, nell'Annesso I del “Testo unico”, al punto 1.3, la frase a pagina 5:
"Per quanto riguarda le indagini geotecniche e geognostiche (già disponibili o da effettuarsi nell’ambito dello studio di microzonazione sismica), solo per i comuni in zona sismica 3 e 3S resta valido l’obbligo di redazione di una apposita Carta delle Indagini, così come previsto all'Annesso III."
deve essere integrata con la parte evidenziata nel seguito in grassetto:
"Per quanto riguarda le indagini geotecniche, geognostiche e geofisiche (già disponibili o da effettuarsi nell’ambito dello studio di microzonazione sismica), solo per i comuni in zona sismica 3 e 3S resta valido l’obbligo di redazione di una apposita Carta delle Indagini, così come previsto all'Annesso III."
9 - Nelle zone sismiche 4, quali semplificazioni sono ammesse nella realizzazione della Carta Geologico-Tecnica?
Per i territori comunali in zona sismica 4 e per le zone non oggetto di microzonazione nei Comuni in zona sismica 3 e 3s, nell’elaborazione della CGT potrà essere effettuata una analisi degli elementi tettonico strutturali e delle forme di superficie e sepolte rappresentando le sole informazioni ritenute significative.
10 - Quali sono le modalità di fornitura dei dati della Microzonazione Sismica di livello 1?
Per fornire informazioni più dettagliate sulle modalità di fornitura dei dati della MS1, nell'Annesso III, al primo capoverso della sezione "Fornitura dei dati" di pagina 8 devono essere aggiunte le frasi seguenti evidenziate in grassetto:
Gli strati vettoriali ed i database associati dovranno essere presentati a corredo della documentazione costituente la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, al fine di consentire le valutazioni di completezza della base dati alfanumerica e di correttezza della base dati vettoriale.
Il pacchetto completo dello studio, comprensivo degli shapefile e delle tabelle sqlite (o altri formati GIS) e dei documenti in formato PDF, dovrà essere trasmesso al Settore Urbanistica della Direzione Ambiente competente in formato compresso (zip, RAR, ecc.) firmato digitalmente. Si richiede inoltre che il professionista incaricato dello studio dichiari la corrispondenza tra la base dati GIS e le Cartografie tematiche prodotte.
11 - Quali sono i formati di output che possono essere forniti per la Microzonazione Sismica di livello 1?
Nel caso di studio realizzato per mezzo del Plugin "MzS Tools", si ritiene utile che i dati della MS vengano forniti, oltre alla strutturazione prevista dagli Standard, anche secondo la forma direttamente creata dal Plugin citato, che comprende anche il Progetto di Qgis utile per la realizzazione dei layout cartografici.
12 - Nella valutazione dell’instabilità per liquefazione, per la verifica della condizione C3 legata agli eventi sismici attesi al sito, quale è il valore di accelerazione da utilizzare?
A causa di un disallineamento del testo riportato nell’Annesso III – Componente sismica - rispetto agli aggiornamenti delle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione” redatte dalla Commissione Tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, la frase a pagina 11:
"Per l’accelerazione massima in superficie (amax), non essendo generalmente disponibili in questo livello di approfondimento studi specifici sull’amplificazione, si potrà utilizzare quale valore di accelerazione di soglia minima della condizione C3 (≥ 0,1 g), il valore ag (accelerazione prevista dagli studi probabilistici su suolo rigido e piatto per un tempo di ritorno di 475 anni). In pratica, per questo livello di approfondimento, in modo estremamente cautelativo, si propone di utilizzare ag come fosse amax, considerando che il valore di ag sarà certamente più basso di amax."
deve essere intesa, in semplificazione, come di seguito evidenziato in grassetto:
"Non essendo generalmente disponibili in questo livello di approfondimento studi specifici sull'amplificazione, si potrà utilizzare quale valore di soglia minima per la condizione C3 il solo valore della magnitudo."
Correzioni di meri errori materiali apportate ai "Criteri" pubblicati sul BUR n. 13 del 27 marzo 2025. Modifiche già contenute nella versione pubblicata sul sito WEB regionale.
E' stato corretto un refuso a pag. 38 "Classe II - Problematiche sismiche" laddove il riferimento al punto 2.3.2 è stato sostituito con quello corretto al punto 2.3.3.
Nella Tabella 2 "RETICOLO IDROGRAFICO e AREE COSTIERE E LACUALI", riportata a pag. 46, alla riga II sono stati sostituiti i termini "Edificati esistenti" con "Aree edificabili".