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Scheda informativa

Procedure per il rilevamento e la quantificazione dei danni al patrimonio pubblico

Rivolto a
Enti pubblici

L'attività di ricognizione e di quantificazione dei danni, svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, è propedeutica alla definizione del quadro di fabbisogno e del Piano di Interventi

In occasione di eventi calamitosi "di tipo C", per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, è assai probabile che si verifichino danni a opere e infrastrutture pubbliche, oltre che a settori produttivi e privati cittadini. L'attività di rilevamento danni e di gestione tecnico-amministrativa per il ripristino delle strutture vedono coinvolte:

  • il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte, che svolge il ruolo di coordinamento, per il rilevamento dei dati e delle situazioni di danno, e si occupa delle attività di gestione dei piani di intervento ;
  • i settori tecnici regionali competenti per territorio che si attivano, a seguito della richiesta di stato di emergenza e/o richiesta di sopralluogo, per il censimento e la stima dei danni al patrimonio pubblico comunale.

  • le Province, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) e le Ambito Territoriale Ottimale (ATO) che si attivano per censire e computare i danni di propria competenza e trasmetterli al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte.

In particolare i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) e le Ambito Territoriale Ottimale (ATO) devono prendere contatto con i Settori tecnici regionali.

Per affrontare la fase di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dopo aver ricevuto l’acquisizione preventiva dalla Regione, provvede all’emanazione di una serie di ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. Solitamente, la prima ordinanza riguarda:

  • la ricognizione dei fabbisogni;
  • le deroghe per l'esecuzione degli interventi di ripristino;
  • l'apertura di contabilità speciale;
  • la nomina del Commissario delegato per l'evento, spesso individuato nella persona del Presidente di Regione 

Il commissario delegato, entro 45 giorni dalla data di emanazione della prima Ordinanza, provvede a trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile il piano degli interventi finanziati e, entro 90 giorni, il quadro del fabbisogno complessivo. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e individua il soggetto, responsabile delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità, d’intesa con la stessa amministrazione.

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