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Scheda informativa

Attraversamenti e parallelismi ferroviari

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Viene fatta una descrizione sull’argomento con indicazione a chi rivolgersi per ottenere le relative concessioni da parte dell’Ente preposto.

Gli attraversamenti e parallelismi ferroviari sono interferenze fisiche tra l’infrastruttura ferroviaria ed altri impianti, quali:

  • strade, autostrade, percorsi pedonali;
  • tubazioni convoglianti idrocarburi liquidi e gassosi;
  • condotte per acque sotto pressione ed a pelo libero;
  • cavi elettrici e di telecomunicazione;

Con “infrastruttura ferroviaria” si intendono le linee ferroviarie elettrificate e non, le linee di telecomunicazione, le linee elettriche primarie; mentro per “attraversamento” qualsiasi manufatto o impianto che, mediante interramenti, cunicoli, passaggi a raso, strutture sotterranee o aeree intersechi (anche soltanto in proiezione) l’infrastruttura ferroviaria; per “parallelismo” si intende, invece, qualsiasi manufatto o impianto delle tipologie indicate in appresso che, mediante interramenti, cunicoli, passaggi a raso o in elevazione venga eseguito ad una distanza (misurata in proiezione orizzontale) inferiore a:

  • m. 20,00 (a partire dalla più vicina rotaia, da misurarsi in ortogonale all’asse del più vicino binario) nel caso di condotte convoglianti liquidi – esclusa acqua bianca o nera - e gas;
  • m. 6,00 (a partire dalla più vicina rotaia, da misurarsi in ortogonale all’asse del più vicino binario) nel caso di cavi elettrici e/o di telecomunicazione;
  • m. 1,00 dal confine della proprietà ferroviaria nel caso di condotte idriche (a pelo libero o in pressione)

Per assicurare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio sia ferroviario che dello stesso impianto che verrà realizzato, le suddette tipologie di interferenze devono essere regolamentate e formalizzate, con la Società Concessionaria per le linee di competenza regionale, per tutte le altre linee con FERSERVIZI S.P.A., ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 753/1980.