Assunzione di lavoratori disabili: dal 1° gennaio 2022 aumenta per i datori di lavoro il contributo esonerativo

Data notizia

Due nuovi decreti ministeriali relativi agli adempimenti previsti dalla legge 68 del 1999

Dal 1° gennaio 2022 costerà di più alle aziende e agli enti pubblici economici il contributo esonerativo dovuto per la mancata assunzione di persone con disabilità: lo ha stabilito il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 30 settembre 2021 con due provvedimenti relativi alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 sull'inserimento lavorativo delle persone disabili. Sarà aggiornata anche la sanzione.

Con il primo provvedimento, viene decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. 

L'adeguamento è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione media mensile lorda relativa al mese di dicembre 2020, calcolata dall'Istat e rapportata a 22 giornate lavorative mensili: si ricava una retribuzione media giornaliera lorda di 98,02 euro. Da qui, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo viene fissato a 39,21 euro (pari al 40% della retribuzione media giornaliera), con un aumento contenuto, in ragione della bassa crescita dei salari nel periodo di riferimento.

Mancato invio del prospetto informativo - cosa cambia

Il secondo decreto ministeriale colma una lacuna di quasi undici anni dall’ultimo adeguamento delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali che risaliva al dicembre 2010. Con il nuovo decreto, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo