- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo. Nell’esercizio della professione può avvalersi anche di equini diversi dal cavallo.
Sono necessarie:
- particolare abilità nella tecnica equestre di base e nella gestione del cavallo e, più in generale, degli altri equini.
- buona conoscenza del mondo del cavallo, capacità di organizzare escursioni a cavallo di uno o più giorni, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata dell’escursione.
- conoscenze specifiche della normativa attinente al turismo equestre.
- competenze di base del primo soccorso umano e veterinario,
- buona capacità di gestione dei gruppi
- capacità di gestire un centro di turismo equestre e di avviare alle attività a cavallo nella massima sicurezza tutti coloro che lo desiderano.
Requisiti
- Compimento del 18° anno di età.
- Diploma di scuola dell'obbligo.
- Per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Esercizio della professione
abilitazione professionale conseguita tramite:
- frequentazione di apposito corso di qualificazione professionale previa prova di selezione attitudinale:
a) Capacità organizzative;
b) Facilità di espressione e comunicativa;
c) Pratica del cavallo;
d) Assetto;
e) Lavoro in piano;
f) Lavoro libero alle tre andature;
g) Passaggio su ostacoli naturali;
h) Conoscenza del Codice della strada;
i) Nozioni relative all’allevamento e alla conduzione di equini diversi dal cavallo;
- superamento di una prova finale di accertamento.
- Iscrizione presso gli elenchi provinciali.
COMUNICAZIONE
A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie;
in attesa di prossimi interventi legislativi e direttive guida di carattere nazionale che individuino specifiche figure professionali, requisiti e caratteristiche formative;
si comunica che per l'esercizio della professione turistica di
Accompagnatore turismo equestre
adempiono il requisito formativo:
a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;
b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.
Contatti
- Riferimento
- Barbara Bo
- Indirizzo
- Settore Offerta turistica e sportiva