Tipologia di contenuto
Normativa

Impianti olimpici di proprietà regionale - art 12 L/R 8 del 2013

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Gli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste. 

Atti collegati