Fasce di rispetto cimiteriali e vincoli edificatori

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Aggiornamento normativo in merito al regime fasce di rispetto cimiteriali e vincoli edificatori

L’articolo 11 della l.r. 10/2024 (Modifiche alla legge regionale 3/2013) ha previsto l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 3/2013. Tale modifica si inserisce nel quadro di riferimento sovraordinato.

Il vincolo di rispetto cimiteriale è infatti disciplinato a livello nazionale dall’articolo 338 del r.d. 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, nonché a livello regionale dalla disposizione di cui all’articolo 27 della l.r. 56/1977 il quale prevede: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis...;”“È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater”.

La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che il c.d. “vincolo cimiteriale”, cioè la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale).

E’ una disciplina che, per i motivi sopra esposti, “opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico” (Consiglio di Stato sez.VI, 7 febbraio 2023 n. 1338, Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) e prevale sempre sugli strumenti urbanistici difformi (Consiglio di stato sez.VI, 2 luglio 2018 n. 4018).

Il vincolo di inedificabilità si impone ex lege anche rispetto a contrastanti previsioni del PRG e non consente in alcun modo l'allocazione di opere incompatibili col vincolo medesimo a meno che non si rientri nelle deroghe previste dalla normativa. (Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2023 n. 1338, T.A.R Lombardia, Sez.II 14 dicembre 2020, n. 2491 , T.A.R. Lombardia, Sez. II, 6 aprile 2022 n. 772). La situazione di inedificabilità ex lege determinata dal vincolo cimiteriale in esame è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico.

Per quanto sopra esposto, all'interno della fascia di 200 metri gravata dal vincolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell’articolo 27 della l.r. 56/1977.

L’art. 89, comma 4 della l.r. 3/2013 consentiva di mantenere “le perimetrazioni, le fasce , le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore” della suddetta l.r. 3/2013 fino all'adeguamento dei PRG stessi, senza specificare puntualmente se si limitasse ad un mero aspetto grafico o effettivamente derogatorio.

Tuttavia, una interpretazione volta a ipotizzare anche l’effettiva edificabilità è, per i motivi sopra descritti, in contrasto con la norma nazionale.

Pertanto, l’abrogazione dell’art. 89, comma 4, della l.r. 3/2013, ad opera dell’art. 11 della l.r. 10/2024, elimina una fonte di equivoco orientando i Comuni ad operare in maniera univoca, corretta e perfettamente in linea con la normativa e la giurisprudenza in materia.

Sono comunque fatte salve le possibilità di deroga previste dall’articolo 27, comma 6 ter della l.r. 56/1977 che, qualora correttamente applicate, sono coerenti con i disposti dell’articolo 338 del r.d. 1265/1934 prevalente sulle normative regionali.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i pareri pubblicati sull’argomento.