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La procedura definita di "Intesa Stato-Regione" ex art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s. m. i. riguarda le opere di interesse dello Stato che devono essere realizzate sul territorio nazionale.
La normativa vigente, che si è evoluta successivamente con il D.P.R. 18.04.1994, n.383, prevede che sia ordinariamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ad attivarla, sulla base di istanze specifiche che gli sono pervenute da Enti proponenti vari quali: le Università degli Studi, il Politecnico di Torino per la Regione Piemonte, i corpi provinciali dei VV.FF, la Guardia di Finanza, etc.e altri concessionari dello Stato per opere sia puntuali che infrastrutturali.
Per realizzare una opera di interesse statale, lo Stato, attraverso la Direzione Generale di Roma o più frequentemente le sue strutture decentrate come il Provveditorato per le OO.PP, per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria, chiede alla Regione Piemonte di effettuare un accertamento urbanistico-edilizio sull'opera stessa.
La struttura della Regione avente la competenza specifica in materia e nella quale è incardinato il subprocedimento è la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, in particolare il Settore progettazione Strategica e Green Economy (PSGE), che provvede alle istruttorie e alla rappresentanza unica dell'Ente Regione nelle varie fasi della procedura, fino alla fase approvativa dell'opera.
Entro i 60 giorni prestabiliti dalla norma, il Settore verifica che il progetto proposto sia in sintonia con le previsioni degli strumenti urbanistici del comune dove si intende localizzare l'intervento e rispetti le norme più generali delle Leggi statali. In tal caso, ossia in caso di CONFORMITA', rilascia un parere favorevole, che permette al Ministero di concludere l'iter con un provvedimento autorizzativo, eventualmente con condizioni e prescrizioni, consentendo di dare avvio ai lavori.
Se invece l'esito della verifica dà esito di NON CONFORMITA', lo Stato convoca una Conferenza di Servizi che può essere sincrona o asincrona, ai sensi della L 241/90 s.m.i.. In quella sede il Settore PSGE attraverso il suo rappresentante che riveste anche il ruolo di "rappresentante unico regionale", ufficializza l'accertamento di conformità e verificando le condizioni di approvablità del progetto, sigla l'Intesa Stato-Regione, che viene formalizzata con verbale apposito tra i due rappresentanti (MIT e rappresentante unico regionale del Settore PSGE). Da notare che anche nei casi conformità, ma particolarmente complessi, spesso richiedenti l'espressione di altri soggetti esterni tenuti a rilasciare pareri o nulla osta, il Ministero può decidere di ricorrere ugualmente alla Conferenza di Servizi.
L'Intesa in questione comporta una valutazione che viene effettuata dal Settore PSGE sulla scorta degli aspetti ambientali (es. aspetti idrogeologici, di rischio di incidente rilevante, etc.), paesaggistici (es. vincoli di tutela monumentale, paesaggistica o usi civici) ed edilizi (limitazioni di parametri urbanistico edilizi imposti dal P.R.G., piani attuativi vari, altezze, distanze, etc.), che possono anche essere derogati soltanto se di tipo regolamentare (cosa possibile a condizione di non compromettere il territorio).
Il rappresentante unico regionale acquisisce i contributi dei Settori competenti nelle materie citate, i quali gli consentono di delineare il quadro completo delle condizioni al contorno del progetto, e dopo una delicata ed attenta valutazione conclusiva di merito, perviene all'Intesa con lo Stato, acconsentendo alla realizzazione dell'opera in progetto, anche in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici.
A conclusione del procedimento il Ministero emette un atto autorizzativo che ha valenza di permesso di costruire, e nel caso di NON CONFORMITA' può andare in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, calando il progetto edilizio approvato sul territorio con effetto di variazione automatica del P.R.G.C. vigente.